§ 6.1.59 – L.R. 10 novembre 1994, n. 44.
Seconda legge di variazione al bilancio della Regione per il 1994 e devoluzione di quote di assegnazioni statali in materia di agricoltura e di foreste.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:10/11/1994
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Adempimenti relativi alla Società Expo 2000.
Art. 2.  Adempimenti relativi alla Società SAGAT.
Art. 3.  Adempimenti relativi alla Società Cuneo Levaldigi.
Art. 4.  Adempimenti relativi alla Società Texilia.
Art. 5.  Devoluzione di quote delle somme assegnate ai sensi delle leggi 27 dicembre 1977, n. 984; 1° agosto 1981, n. 423; 1° luglio 1977, n. 403; 26 aprile 1983, n. 130; 8 novembre 1986, n. 752.
Art. 6.  Devoluzione di quote delle somme assegnate ai sensi della legge 30 gennaio 1991, n. 31.
Art. 7.  Ulteriori variazioni.
Art. 8.  Norme finali.
Art. 9.  Spese obbligatorie e d'ordine.
Art. 10.  Urgenza.


§ 6.1.59 – L.R. 10 novembre 1994, n. 44. [1]

Seconda legge di variazione al bilancio della Regione per il 1994 e devoluzione di quote di assegnazioni statali in materia di agricoltura e di foreste.

(B.U. 11 novembre 1994, n. 45 – Suppl. speciale).

 

Titolo I

VARIAZIONE AL BILANCIO DELLA REGIONE PER AUMENTI DI CAPITALE DELLA SOCIETA' EXPO 2000; SAGAT; CUNEO LEVALDIGI E PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA SOCIETA' TEXILIA

 

Art. 1. Adempimenti relativi alla Società Expo 2000.

     1. La lettera f) del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 1991, n. 7 (Costituzione dell'Expo 2000 S.p.A. Centro Fieristico ai sensi della L.R. 47/87 e modificazioni agli articoli 15 e 16 della L.R. 47/87) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. La Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 2.000 nuove azioni di categoria A, del valore nominale di lire 10.000 ciascuna, emesse dalla Società per Azioni Expo 2000, in esecuzione dell'aumento del proprio capitale sociale da lire 6.015.000.000 a lire 7.535.000.000.

     3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20.000.000. All'onere relativo si provvede mediante riduzione di lire 20.000.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 27170 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994, e mediante l'iscrizione della somma in oggetto al capitolo 26200.

 

     Art. 2. Adempimenti relativi alla Società SAGAT.

     1. Al fine di mantenere l'attuale quota di partecipazione della Società, la Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 45.000 nuove azioni, del valore nominale di lire 10.000 ciascuna più sovrapprezzo di lire 10.000 ciascuna, emesse dalla Società SAGAT, in esecuzione dell'aumento del proprio capitale sociale, da lire 15.760.000.000 a lire 1 9.700.000.000.

     2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1994, la spesa di lire 900.000.000, di cui 450.000.000 per l'aumento di capitale e lire 450.000.000 per sovrapprezzo azioni.

     3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante una riduzione di lire 900.000.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 27170 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994 e mediante l'iscrizione di tale somma, nello stato di previsione medesimo al capitolo 25420 modificandone la denominazione in «Oneri relativi alla terza sottoscrizione di nuove azioni della Società SAGAT».

 

     Art. 3. Adempimenti relativi alla Società Cuneo Levaldigi.

     1. Al fine di mantenere l'attuale quota di partecipazione della Società, la Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 201.600 nuove azioni, del valore nominale di lire 2.600 ciascuna, emesse dalla Società Aeroporto Cuneo Levaldigi, in esecuzione del quinto aumento del proprio capitale sociale, da lire 4.018.560.000 a lire 8.037.120.000.

     2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1994, la spesa di lire 524.160.000.

     3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante una riduzione di lire 524.160.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 27170 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994 e mediante l'iscrizione di tale somma, nello stato di previsione medesimo al capitolo 25430 con la denominazione così modificata «Oneri relativi alla quinta sottoscrizione di nuove azioni della Società Aeroporto di Cuneo Levaldigi».

 

     Art. 4. Adempimenti relativi alla Società Texilia.

     1. La Giunta Regionale è autorizzata a costituire un fondo di dotazione, dell'importo di lire 600.000.000, a favore della Texilia S.p.A.

     2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 600.000.000. All'onere relativo si provvede mediante riduzione di lire 600.000.000 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento di cui al capitolo 27170 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994, e mediante l'istituzione nello stesso stato di previsione, di apposito capitolo denominato «Oneri relativi al fondo di dotazione per la Texilia S.p.A.» e con stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 600.000.000.

 

Titolo II

DEVOLUZIONE DI QUOTE DI SOMME ASSEGNATE DALLO STATO

 

     Art. 5. Devoluzione di quote delle somme assegnate ai sensi delle leggi 27 dicembre 1977, n. 984; 1° agosto 1981, n. 423; 1° luglio 1977, n. 403; 26 aprile 1983, n. 130; 8 novembre 1986, n. 752.

     1. Le somme assegnate alla Regione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1977, n. 984; 1° agosto 1981, n. 423; 1° luglio 1977, n. 403; 26 aprile 1983, n. 130; 8 novembre 1986, n. 752, iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1994 ai capitoli specificati nell'Allegato A e non utilizzate per esaurimento delle domande sui rispettivi articoli delle leggi regionali 12 ottobre 1978, n. 63, 14 agosto 1987, n. 40 e 28 ottobre 1986, n. 44 in materia di agricoltura e foreste, sono devolute ai capitoli indicati nello stesso Allegato.

 

     Art. 6. Devoluzione di quote delle somme assegnate ai sensi della legge 30 gennaio 1991, n. 31.

     1. Le somme assegnate alla Regione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 6 dicembre 1990, n. 367 convertito nella legge 30 gennaio 1991, n. 31, iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1994 sul capitolo 22256 e non utilizzate per esaurimento delle domande presentate, sono devolute nella misura di lire 416.000.000 al capitolo 22246 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, per il finanziamento delle domande ancora giacenti presentate sull'articolo 3 del D.L. 367/1990 convertito nella legge 31/1991.

 

Titolo III

ALTRE VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE,

NORME FINALI ED URGENZA.

 

     Art. 7. Ulteriori variazioni.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1994 sono apportate le variazioni indicate nella tabella B allegata alla presente legge.

 

          Art. 8. Norme finali.

     1. I prelievi relativi al capitolo 27170 del bilancio regionale, denominato «Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo», sono da considerarsi detrazione dei disegni di legge:

     a) Coofinanziamento del Regolamento 2081, per lire 14.000.000.000;

     b ) Centro Intermodale Merci di Novara (CIM) per lire 4.000.000.000;

     c) Fondo Investimenti, per lire 5.023.166.753;

     di cui all'elenco n. 5 della legge regionale 19 aprile 1994, n. 9 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994).

 

     Art. 9. Spese obbligatorie e d'ordine.

     1. L'elenco n. 1 delle spese obbligatorie e d'ordine, allegato alla L.R. 9/94, è integrato, per l'anno 1994, dal capitolo n. 20110.

 

     Art. 10. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

Allegati

Omissis


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.