§ 5.14.21 – L.R. 21 febbraio 2000, n. 14.
Provvedimenti relativi agli eventi alluvionali 1994 e 1996. Autorizzazione prestazioni straordinarie per gli anni 1999 e 2000.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.14 calamità naturali
Data:21/02/2000
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Prestazioni straordinarie).
Art. 2.  (Norma finanziaria).
Art. 3.  (Urgenza).


§ 5.14.21 – L.R. 21 febbraio 2000, n. 14. [1]

Provvedimenti relativi agli eventi alluvionali 1994 e 1996. Autorizzazione prestazioni straordinarie per gli anni 1999 e 2000.

(B.U. 23 febbraio 2000, n. 8 - 3° suppl.).

 

Art. 1. (Prestazioni straordinarie).

     1. E' autorizzata per gli anni 1999 e 2000 l'effettuazione di prestazioni straordinarie, anche in deroga a quelle retribuibili a norma del contratto collettivo di lavoro, da parte del personale regionale impegnato nelle azioni tecnico-amministrative e/o di monitoraggio collegate all'attuazione dei programmi di ricostruzione e di prevenzione previsti dalle leggi 21 gennaio 1995, n. 22 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994) e 16 febbraio 1995, n. 35 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 novembre 1994, n. 691 recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994) e successive modifiche ed integrazioni, nonché per il ripristino delle opere danneggiate dagli eventi alluvionali 1996.

     2. La corresponsione dei compensi per le predette prestazioni straordinarie avviene previa attestazione dei responsabili delle strutture regionali competenti che il lavoro oltre l'orario d'obbligo è stato reso per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

 

     Art. 2. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge quantificati in lire 300 milioni si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 10135 del bilancio di previsione 2000.

 

     Art. 3. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.