§ 5.9.13 – L.R. 14 gennaio 1997, n. 10.
Proroga dei termini di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 37 relativi alla riapertura dei termini per la presentazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.9 inquinamento idrico
Data:14/01/1997
Numero:10


Sommario
Art. 1.      1. I termini di cui all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma 1 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 37 (Modifiche della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi [...]
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 5.9.13 – L.R. 14 gennaio 1997, n. 10. [1]

Proroga dei termini di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 37 relativi alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per talune tipologie di scarichi da insediamenti civili equiparati agli esistenti e per gli scarichi delle pubbliche fognature.

(B.U. 22 gennaio 1997, n. 3).

 

Art. 1.

     1. I termini di cui all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma 1 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 37 (Modifiche della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per talune tipologie di scarichi da insediamenti civili equiparati agli esistenti e per gli scarichi delle pubbliche fognature) sono prorogati sino al 31 dicembre 1997. La disposizione del presente comma ha efficacia dall'8 gennaio 1997.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.