§ 5.9.12 – L.R. 3 luglio 1996, n. 37.
Modifiche della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 «Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili» e riapertura dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.9 inquinamento idrico
Data:03/07/1996
Numero:37


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1.
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.      1. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 21, comma 5 della legge 319/1976, così come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito con modificazioni [...]
Art. 9.      1. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 21, comma 5 della legge 319/1976, così come modificato dall'articolo 6 del d.l. 79/1995, convertito dalla legge 172/1995, per l'apertura o [...]
Art. 10.      1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 21, comma 4, della l.r. 13/1990 come modificato dalla presente legge, all'utilizzazione in agricoltura dei liquami [...]
Art. 11.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 5.9.12 – L.R. 3 luglio 1996, n. 37.

Modifiche della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 «Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili» e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per talune tipologie di scarichi da insediamenti civili equiparati agli esistenti e per gli scarichi delle pubbliche fognature.

(B.U. 10 luglio 1996, n. 28 suppl.).

 

Capo I

Modifiche della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13

«Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili»

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     1. [2]

     2. Le autorizzazioni di cui all'articolo 7, comma 4, della l.r. 13/1990 rilasciate da soggetti diversi dall'ente gestore dell'impianto di depurazione sono trasmesse al suddetto ente entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al fine di essere riesaminate e confermate o revocate dallo stesso.

 

          Art. 3. [3]

 

     Art. 4. [4]

 

     Art. 5. [5]

 

     Art. 6. [6]

 

     Art. 7. [7]

 

 

Capo II

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione

per talune tipologie di scarichi da insediamenti civili equiparati agli esistenti

e per gli scarichi delle pubbliche fognature

 

     Art. 8.

     1. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 21, comma 5 della legge 319/1976, così come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 1995, n. 172 «Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature», per l'apertura o l'effettuazione dello scarico senza aver richiesto l'autorizzazione non si applicano ai titolari degli insediamenti civili appartenenti alle classificazioni di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a) e b) della l.r. 13/1990 che, ancorchè qualificabili equiparati agli esistenti, non hanno presentato la domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera a) della l.r. 13/1990 per la suddetta tipologia di scarico, qualora presentino tale istanza entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge [8].

     2. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 1 si considerano valide le domande di autorizzazione presentate nel periodo intercorrente tra la scadenza del termine di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) della l.r. 13/1990 e la data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9.

     1. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 21, comma 5 della legge 319/1976, così come modificato dall'articolo 6 del d.l. 79/1995, convertito dalla legge 172/1995, per l'apertura o l'effettuazione dello scarico senza aver richiesto l'autorizzazione non si applicano ai titolari degli scarichi delle pubbliche fognature che non hanno presentato domanda di autorizzazione alla Provincia competente per territorio a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 17 novembre 1993, n. 48 «Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni», qualora presentino tale istanza entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge [9].

     2. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 1 si considerano valide le domande di autorizzazione presentate nel periodo intercorrente tra il 1° marzo 1994 e la data di entrata in vigore della presente legge.

 

Capo III

Transitorietà ed urgenza

 

     Art. 10.

     1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 21, comma 4, della l.r. 13/1990 come modificato dalla presente legge, all'utilizzazione in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici si applicano le seguenti disposizioni:

     a) le autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale 2 giugno 1995, n. 235 si intendono rilasciate ai sensi della legge 319/1976 e sono prorogate sino al 31 dicembre 1996, se scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, e sino al 30 giugno 1997, se in essere alla stessa data; le Province determinano entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i tempi entro i quali devono essere presentate alle Province stesse le domande di rinnovo, fatte salve le istanze già presentate, le quali sono da intendersi valide ai sensi della presente disposizione;

     b) per gli insediamenti di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b) della l.r. 13/1990 restano valide le notificazioni ivi previste;

     c) possono essere applicati su o nel terreno soltanto i liquami idonei a produrre un effetto fertilizzante e ammendante; al momento del loro impiego in agricoltura tali liquami sono soggetti esclusivamente ai limiti di accettabilità di mille milligrammi per chilogrammo di sostanza secca per il rame e di duemila 500 milligrammi per chilogrammo di sostanza secca per lo zinco, fermo restando che non devono contenere sostanze estranee alla normale attività di allevamento;

     d) per quanto non in contrasto con la presente legge, restano valide le disposizioni tecniche stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 11.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 1 della l.r. 13/1990.

[2] Sostituisce l'art. 7 della l.r. 13/1990.

[3] Sostituisce l'art. 9 della l.r. 13/1990.

[4] Sostituisce il comma 4, art. 13, della l.r. 13/1990.

[5] Articolo abrogato dall’art. 10 della L.R. 7 aprile 2003, n. 6.

[6] Sostituisce l'art. 19 della l.r. 13/1990.

[7] Sostituisce l'art. 21 della l.r. 13/1990.

[8] Vedi art. 1 della L.R. 14 gennaio 1997, n. 10 per la proroga dei termini.

[9] Vedi art. 1 della L.R. 14 gennaio 1997, n. 10 per la proroga dei termini.