§ 4.1.5 – L.R. 30 agosto 1976, n. 45.
Norme per la costituzione e il riconoscimento delle associazioni dei produttori zootecnici e per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:30/08/1976
Numero:45


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Requisiti delle associazioni).
Art. 3.  (Compiti delle associazioni).
Art. 4.  (Riconoscimento delle associazioni).
Art. 5.  (Comitato economico).
Art. 6.  (Standard merceologico).
Art. 7.  (Maggiorazioni).
Art. 8.  (Variazioni).
Art. 9.  (Laboratori di analisi).
Art. 10.  (Norme per le analisi).
Art. 11.  (Annata lattiero-casearia).
Art. 12.  (Norma transitoria).
Art. 13.  (Benefici).
Art. 14.  (Rinvio).


§ 4.1.5 – L.R. 30 agosto 1976, n. 45. [1]

Norme per la costituzione e il riconoscimento delle associazioni dei produttori zootecnici e per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione.

(B.U. 7 settembre 1976,n. 37).

 

Art. 1. (Finalità).

     La Regione Piemonte con la presente legge si prefigge, in attuazione della legge 8.7.1975, n. 306, e, in armonia con la programmazione regionale, la determinazione di criteri per la costituzione ed il riconoscimento di associazioni di produttori zootecnici e per la determinazione del prezzo di vendita alla produzione del latte di tutte le specie animali ed a qualsiasi uso destinato.

 

     Art. 2. (Requisiti delle associazioni).

     Le associazioni del produttori zootecnici di cui al precedente articolo devono possedere i seguenti requisiti:

     1) avere, quali soci, produttori zootecnici singoli o associati e loro cooperative, che abbiano la disponibilità del prodotto;

     2) essere aperte a tutti i produttori della zona in cui opera l'associazione, condizionando l'ammissione alla presentazione della domanda e al possesso del requisiti previsti dallo statuto;

     3) garantire negli organi direttivi, esecutivi e collegiali la rappresentanza delle minoranze;

     4) possedere i requisiti di cui all'art. 2 della legge 8.7.1875, n. 306, e avere dimensioni organizzative ed economiche che, avendo riguardo anche al numero dei soci ed al volume della produzione, permettono un'efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e per la tutela del mercato, ed operino nell'ambito di una o più delle zone che saranno determinate, su proposta della Giunta, con deliberazione del Consiglio regionale;

     5) prevedere da parte delle cooperative loro aderenti, aventi la disponibilità del prodotto, il rispetto delle norme di commercializzazione e degli indirizzi che l'associazione attua;

     6) deliberare regolamenti e programmi di produzione e di vendita vincolanti per i produttori associati con l'obbligo per gli stessi produttori di provvedere alla vendita dei prodotti zootecnici per il tramite dell'associazione secondo modalità stabilite in conformità alle disposizioni statutarie;

     7) garantire alle cooperative aderenti e loro consorzi, aventi la disponibilità del prodotto dei soci, tanti voti quanti sono i soci delle stesse con produzione zootecnica;

     8) essere disciplinate da norme statutarie che prevedano il voto pro capite per i soci singoli. Gli statuti possono prevedere che alle associazioni siano ammessi i produttori di zone limitrofe a quelle in cui siano costituite le corrispondenti associazioni, sempreché i produttori medesimi non facciano già parte di altre associazioni previste dalla legge 8.7.1975, n. 306;

     9) assicurare nel consiglio di amministrazione la rappresentanza delle minoranze mediante un sistema elettorale in base al quale l'attribuzione del seggi sia fatta su base proporzionale garantendo, in ogni caso, almeno i 2/6 del seggi alle liste minoritarie. L'attribuzione dei seggi fra le liste minoritarie che abbiano conseguito almeno il 5% dei voti validi sarà fatta su base proporzionale;

     10) prevedere il rispetto, da parte dei loro aderenti, degli obblighi stabiliti dall'art. 6 della legge 8 luglio 1975, n. 306;

     11) essere dotate almeno dei seguenti organi: consiglio di amministrazione, comitato esecutivo, presidente, collegio sindacale.

     Le Associazioni di cui al precedente comma possono consentire la partecipazione di esperti nei propri organi collegiali nella misura di un quinto del totale dei componenti gli organi stessi.

 

     Art. 3. (Compiti delle associazioni).

     Alle associazioni del produttori zootecnici sono affidati i seguenti compiti:

     1) organizzare e difendere le produzioni zootecniche e loro derivati, istituendo eventuali sezioni distinte per produzioni diverse nell'ambito di una stessa associazione;

     2) proporre alla Regione, in armonia con gli indirizzi regionali e zonali di programmazione, indicazioni relative ai piani di

ristrutturazione, unificazione e risanamento concernenti le strutture di produzione, di trasformazione e di commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-casearie zootecnici in genere;

     3) promuovere rapporti di collaborazione con le Associazioni Provinciali Allevatori territorialmente interessate, favorendo la realizzazione di programmi di miglioramento del bestiame e la diffusione della fecondazione artificiale, al fine di contribuire allo sviluppo della zootecnica;

     4) svolgere opera di propaganda e promuovere studi e ricerche utili al miglioramento ed alla valorizzazione del prodotto, nonchè iniziative dirette ad incrementare la produzione, agevolarne la vendita ed il consumo; fornire servizi alle Imprese associate per il raggiungimento degli scopi sociali;

     5) svolgere inoltre ogni altra attività ad esse affidata con apposito provvedimento dagli organi della Regione in materia di interventi nella produzione, nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti zootecnici;

     6) stipulare accordi e contratti di qualsiasi natura, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari.

     Alle spese necessarie per l'organizzazione e l'esercizio della loro attività le associazioni provvedono mediante contributi a carico degli associati, la cui misura è stabilita annualmente dall'assemblea con deliberazione sottoposta all'approvazione dell'Assessore regionale competente.

     Le associazioni possono ricevere contributi finanziari dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti Locali.

 

     Art. 4. (Riconoscimento delle associazioni).

     Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere delle organizzazioni professionali e cooperative maggiormente rappresentative e dell'Associazione Regionale Allevatori, provvede entro 60 giorni dalla presentazione della relativa istanza ad accertare la presenza, o meno, dei requisiti richiesti ed emana il relativo decreto. Con lo stesso provvedimento viene approvato lo Statuto.

     Qualora l'associazione operi nel territorio di più regioni, il riconoscimento è effettuato separatamente da ciascuna Regione interessata, alla quale deve essere presentata separata istanza.

     In conformità a quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306, le cooperative agricole, anche di trasformazione, ed i loro consorzi possono essere riconosciute come associazioni di produttori zootecnici.

     Le associazioni possono costituire associazioni di secondo e terzo grado a più ampia base territoriale, per il raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo e per il necessario coordinamento, garantendo negli organi direttivi, esecutivi e collegiali la rappresentanza proporzionale delle minoranze.

 

     Art. 5. (Comitato economico).

     Per la contrattazione e per la valorizzazione del prodotto, previste dalla legge 8.7.1975, n. 306, è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, un Comitato economico, di cui fanno parte i rappresentanti delle associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 4 della presente legge. Ai soli fini del coordinamento interno del propri lavori, il Comitato nomina nel proprio seno un segretario.

     Il Comitato economico è assistito da un rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni professionali agricole regionali maggiormente rappresentativa, designato dalle stesse.

     Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale alla agricoltura, dura in carica tre anni ed entro trenta giorni dalla scadenza sarà provveduto agli adempimenti necessari al suo rinnovo.

 

          Art. 6. (Standard merceologico).

     Per la definizione del prezzo base alla stalla del latte di provenienza bovina a qualsiasi uso destinato, lo standard merceologico, valevole per l'intero territorio regionale, viene così determinato, ai sensi della procedura di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1975 n. 306:

1) contenuto di grasso: fino al 3,3%;

2) contenuto di proteine: fino al 3%;

3) classi indicative del valore batteriologico.

     Col metodo del bleu di metilene:

     A) tempo di reduttasi superiore a h. 4,30;

     B) da h. 2 a h. 4,30;

     C) Inferiore a h. 2.

     Col metodo della numerazione:

     A) numero di germi inferiore a 500.000 per millilitro

     B) da 500.000 a 1.500.000 di germi per millilitro;

     C) oltre i 1.500.000 di germi per millilitro.

4) classi dell'indice citologico:

     A) inferiore a 300.000 leucociti;

     B) da 300.000 a 800.000 leucociti;

     C) oltre 800.000 leucociti.

     Il latte ovino ai fini della determinazione del prezzo base, deve avere un contenuto in grasso fino al 5,5% ed un contenuto in proteine fino al 4,5%.

     Per il latte di provenienza da altre specie animali, lo standard merceologico è definito con legge Regionale sulla base delle caratteristiche minime di idoneità alla commercializzazione previste dalla vigente legislazione.

 

     Art. 7. (Maggiorazioni).

     Le maggiorazioni percentuali da applicare al prezzo base del latte bovino sono fissate nelle seguenti misure:

     1) aumento dello 0,5% per ogni decimo di grasso in più;

     2) aumento dell'1% per ogni decimo di proteine in più;

     3) aumento del 2% per latte delle classi A e dello 0,75% per latte delle classi B del valore batteriologico di cui all'art. 6, punto 3) della presente legge;

     4) aumento del 3% per latte refrigerato in stalla a 4°C;

     5) aumento dello 0.5% per latte proveniente da allevamenti indenni da TBC; aumento dell'1% per latte proveniente da allevamenti indenni o ufficialmente indenni da brucellosi;

     6) aumento dell'1% per latte della classe A e dello 0,5% per latte della classe B dell'indice citologico di cui all'art. 6, punto 4) della presente legge.

     Le maggiorazioni percentuali da applicare al prezzo base del latte ovino sono fissate nelle seguenti misure:

     1) aumento dell'1,3% per ogni mezzo grado (0,5) di grasso oltre il 5,5%;

     2) aumento dell'1,8% per ogni maggiorazione dello 0,25 di contenuto proteico oltre il 4,5%.

 

     Art. 8. (Variazioni).

     Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, può deliberare, sentite le parti, per le successive campagne lattiero-casearie, variazioni alle percentuali di maggiorazione.

 

     Art. 9. (Laboratori di analisi).

     Per le analisi le parti possono rivolgersi presso i laboratori specializzati dell'Istituto Zooprofilattico, delle Amministrazioni Provinciali, dell'Istituto Sperimentale per la Zootecnia, delle Associazioni Provinciali Allevatori e presso altri laboratori autorizzati dalla giunta regionale. Questi ultimi debbono disporre di attrezzature adeguate all'espletamento delle analisi e di personale specializzato.

     Per la determinazione del valore batteriologico i laboratori specializzati dovranno osservare tutti gli accorgimenti necessari, atti ad evitare il verificarsi di alterazioni dei valori di analisi dal momento del prelievo all'atto delle determinazioni analitiche.

     La spesa delle analisi mensili è a carico di ambo le parti, mentre quella per le eventuali analisi straordinarie è a carico del richiedente.

 

     Art. 10. (Norme per le analisi).

     Nell'espletamento delle analisi per la definizione delle caratteristiche del latte dovranno essere osservate le seguenti norme tecniche:

     - il contenuto in grasso, oltre che con il metodo Gerber, può essere determinato con metodi fotocolorimetrici o con analizzatori a raggi infrarossi;

     - il contenuto in proteine può essere determinato con il metodo colorimetrico - all'amido nero - ovvero con analizzatori a raggi infrarossi;

     - il valore batteriologico viene determinato con il metodo del bleu di metilene o con il conteggio batterico;

     - l'indice citologico può essere determinato mediante conteggio delle cellule somatiche o con conteggio cellulare elettronico oppure con metodi diretti o mediante fluorescenza;

     - le condizioni sanitarie sono dimostrate mediante le attestazioni rilasciate dai servizi sanitari competenti per territorio.

     Salvo diverso accordo tra le parti, il personale addetto al prelievo deve rivestire la qualifica di guardia giurata ed essere incaricato dal laboratorio che eseguirà le analisi.

     Il campione prelevato deve essere immesso in contenitori sterilizzati con tappo debitamente sigillato.

     Il prelievo del campione deve essere eseguito almeno una volta al mese e per due mungiture al giorno.

 

     Art. 11. (Annata lattiero-casearia).

     L'annata lattiero-casearia ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

 

     Art. 12. (Norma transitoria).

     Per l'annata lattiero-casearia 1976, per quanto concerne il prezzo del latte bovino alla produzione, vale l'accordo stipulato fra le parti in data 19 novembre 1975, ai sensi dell'art. 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 2 dicembre 1975.

 

     Art. 13. (Benefici).

     Le associazioni previste dalla presente legge sono ammesse a fruire dei benefici di cui alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 45 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 14. (Rinvio).

     Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, valgono le norme di cui alla legge 8 luglio 1975, n. 306.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.