§ 3.8.52 - L.R. 7 aprile 2009, n. 11.
Valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.8 informazione e cultura
Data:07/04/2009
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Principi ed ambiti dell'azione regionale)
Art. 3.  (Denominazioni storiche e segnali di localizzazione territoriale)
Art. 4.  (Segnali di localizzazione territoriale)
Art. 5.  (Informazione regionale)
Art. 6.  (Istituzione del registro regionale delle associazioni di valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale)
Art. 7.  (Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturaleo)
Art. 8.  (Programma di attività e procedure di assegnazione dei contributi)
Art. 9.  (Festa del Piemonte)
Art. 10.  (Clausola valutativa)
Art. 11.  (Abrogazione)
Art. 12.  (Norma finanziaria)


§ 3.8.52 - L.R. 7 aprile 2009, n. 11. [1]

Valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte [2].

(B.U. 16 aprile 2009, n. 15)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, nel rispetto degli articoli 3, 6, 9 e 117 della Costituzione e in attuazione degli articoli 4 e 7 dello Statuto, valorizza e promuove, nei limiti delle proprie competenze, il patrimonio linguistico e culturale piemontese nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, incentivandone la conoscenza [3].

2. La Regione considera tale impegno parte integrante dell'azione di tutela e valorizzazione della storia e della cultura regionale e lo conforma ai principi della pari dignità e del pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione, nonché a quelli che sono alla base degli Atti internazionali in materia, in particolare della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 5 novembre 1992, e della Convenzione quadro europea per la protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995.

3. [La Regione si attiene alle procedure delineate dall'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), relativamente agli ambiti territoriali] [4].

 

     Art. 2. (Principi ed ambiti dell'azione regionale)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione, nell'ambito delle proprie competenze legislative ed amministrative e nel rispetto del riparto di funzioni definito dagli articoli 124, 126 e 127 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), così come introdotti dall'articolo 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, nonché dalla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni ') realizza interventi diretti e promuove azioni di sostegno ad autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti locali, da istituzioni, organismi ed associazioni che svolgono un'attività qualificata e continuativa a livello locale e che dispongono di una organizzazione adeguata [5].

1 bis. Per l'attuazione degli indirizzi e il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, la Regione, mediante misure a carattere annuale o pluriennale, individua i seguenti strumenti specifici di intervento:

a) programmazione e realizzazione in proprio di attività e interventi relativi ai seguenti ambiti:

1) attività di studio e ricerca funzionali allo sviluppo delle politiche regionali di cui alla presente legge;

2) attività e interventi a carattere sperimentale e innovativo in grado di produrre esperienze e modelli d'intervento riproducibili;

3) attività e interventi che interessano una vasta platea di soggetti istituzionali o che riguardano ampie porzioni del territorio regionale;

4) ogni altra iniziativa contemplata dal programma di attività di cui all'articolo 8;

b) programmazione e realizzazione in partenariato, mediante il ricorso a intese istituzionali, con soggetti della pubblica amministrazione;

c) assegnazione di contributi o attivazione di altri strumenti finanziari a favore dell'ente terzo organizzatore e realizzatore [6].

2. Gli strumenti di intervento di cui al comma 1 bis sono indirizzati:

a) al mantenimento e alla valorizzazione del patrimonio storico e linguistico, con particolare riguardo alla toponomastica, al patrimonio artistico e architettonico, alla vita religiosa, alle usanze, ai costumi, all'ambiente naturale ed antropizzato;

b) allo sviluppo di attività attinenti al mantenimento e alla valorizzazione dell'identità linguistica e culturale delle comunità, volte all'incremento di attività economiche e produttive importanti per la permanenza delle popolazioni nei luoghi d'origine;

c) al sostegno di attività culturali, iniziative ed eventi che promuovono la conoscenza, la valorizzazione, la promozione, l'uso e la fruizione del patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1;

d) alla valorizzazione delle creazioni artistiche, teatrali, musicali, letterarie e cinematografiche, sia sotto il profilo del riconoscimento della tradizione culturale, sia come impulso per nuove realizzazioni legate al contesto contemporaneo;

e) [alla facoltà, per gli enti locali, di introdurre progressivamente, accanto alla lingua italiana, l'utilizzo di elementi del patrimonio linguistico di cui all'articolo 1 nei propri uffici ed in quelli dell'amministrazione regionale presenti sul territorio] [7];

f) alla promozione dell'insegnamento del patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1, anche attraverso corsi di formazione e di aggiornamento per gli insegnanti e corsi facoltativi per la popolazione, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

g) all'incentivazione, anche attraverso forme di collaborazione con gli atenei del Piemonte e con qualificate associazioni, istituti e centri culturali e universitari, pubblici e privati, della ricerca storica e scientifica sul patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1;

h) al sostegno a forme di collaborazione e scambi culturali con altre comunità che presentano elementi di affinità e condivisione del medesimo patrimonio culturale linguistico di cui all'articolo 1, presenti anche al di fuori del territorio della Repubblica;

i) alla promozione ed attuazione, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, di trasmissioni culturali relative al patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1;

j) al sostegno ad attività dedicate all'uso della rete informatica e delle nuove forme di comunicazione, finalizzate alla formazione di banche dati relative al patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1;

k) all'istituzione, da parte della Giunta regionale, di borse di studio per tesi di laurea relative al patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1 [8].

 

     Art. 3. (Denominazioni storiche e segnali di localizzazione territoriale) [9]

1. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2 sono previste misure di sostegno al ripristino delle denominazioni storiche dei comuni in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana, nonché allo svolgimento di ricerche sulla toponomastica locale finalizzate all'apposizione di segnali stradali di localizzazione territoriale che utilizzino idiomi locali storicamente presenti.

 

     Art. 4. (Segnali di localizzazione territoriale) [10]

1. La Regione promuove e sostiene indagini sulla toponomastica locale e contribuisce alle iniziative in tal senso promosse dai comuni singoli od associati.

2. Per l'apposizione dei segnali stradali di localizzazione territoriale che utilizzino idiomi locali storicamente presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana, la Regione eroga ai comuni un contributo in conto capitale a fondo perduto.

3. I soggetti di cui al comma 1 chiedono la concessione del contributo finanziario all'assessorato competente in materia di cultura previa presentazione di un'istanza corredata dai seguenti atti:

a) delibera del Consiglio comunale relativa all'apposizione della segnaletica;

b) documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione ed apposizione dei cartelli in idioma locale storicamente presente;

c) atto di liquidazione della spesa sostenuta.

4. Il contributo finanziario di cui al comma 2 è determinato sulla base della spesa liquidata fino alla totale copertura della stessa qualora la cifra non ecceda i 2.500 euro e fino al 50 per cento della medesima per la parte eccedente, fino ad un massimo di 5.000 euro di spesa complessiva.

 

     Art. 5. (Informazione regionale)

1. La Regione si impegna a riservare, sulle proprie pubblicazioni periodiche di informazione generale, appositi spazi aperti alla collaborazione di enti ed istituti qualificati, destinati alla promozione dell'uso e della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1 [11].

 

     Art. 6. (Istituzione del registro regionale delle associazioni di valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale) [12]

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituito il registro regionale delle associazioni di valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1.

2. Per l'iscrizione nel registro regionale le associazioni sono tenute ad avere sede legale in Piemonte ed essere costituite e operare da almeno un anno.

3. Nel registro regionale risultano l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione ed il settore di intervento. Lo Statuto deve evidenziare fra gli scopi del soggetto richiedente il perseguimento della valorizzazione e della promozione del patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1. Nel registro sono altresì iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, i trasferimenti della sede, le deliberazioni di scioglimento.

4. Il registro è tenuto presso la Giunta regionale, che provvede alle periodiche revisioni ed aggiornamenti dello stesso.

5. Ad eccezione delle pubbliche amministrazioni l'iscrizione al registro è condizione necessaria per l'erogazione dei contributi regionali.

5 bis. La Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, sentita la commissione consiliare competente, i criteri e le modalità per l'iscrizione al registro.

 

     Art. 7. (Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturaleo) [13]

1. È istituita la Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale piemontese e delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, con compiti di osservatorio e svolgimento di funzioni propositive e consultive nei confronti della Giunta regionale.

2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato con funzioni di Presidente;

b) tre Consiglieri regionali, designati dal Consiglio regionale, di cui uno espressione delle minoranze;

c) cinque esperti in materia di patrimonio linguistico e culturale designati dalla Giunta regionale sulla base di criteri approvati dalla Giunta stessa previo parere della commissione consiliare competente.

3. Può altresì far parte della Consulta, su designazione dell'ente di appartenenza, un rappresentante dell'Università di Torino, del Politecnico e dell'Università del Piemonte Orientale.

4. La Consulta dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è ricostituita entro novanta giorni dall'insediamento della nuova legislatura. I componenti di cui alla lettera c) del comma 1 rimangono in carica per l'attività ordinaria fino alla nomina e all'insediamento della nuova Consulta.

5. [Abrogato].

6. La Consulta è convocata dal suo Presidente almeno una volta all'anno e comunque ogniqualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti.

7. [Abrogato].

 

     Art. 8. (Programma di attività e procedure di assegnazione dei contributi) [14]

1. La Giunta regionale, previo parere della Consulta di cui all'articolo 7 e della commissione consiliare competente, approva, con cadenza triennale, un programma di attività in tema di valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1, contenente una relazione sulla situazione regionale, gli obiettivi e le linee di indirizzo per il periodo di durata del programma e i criteri di valutazione delle istanze di contributo.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio regionale, la Giunta regionale approva l'assegnazione delle risorse a ciascuno degli ambiti di intervento di cui all'articolo 2.

3. Le modalità di presentazione delle istanze di contributo, di valutazione, di assegnazione, di rendicontazione e controllo sono contenute in avvisi pubblici di finanziamento approvati dalla struttura regionale competente, sulla base e in coerenza con le linee di indirizzo e con i criteri di valutazione stabiliti dal programma di attività di cui al comma 1.

 

     Art. 9. (Festa del Piemonte) [15]

1. La Consulta di cui all'articolo 7 riconosce come 'Festa del Piemonte ' le ricorrenze che favoriscono la conoscenza della storia del Piemonte, ne illustrano i valori di cultura, di costume, di civismo e di valorizzazione del patrimonio linguistico culturale.

 

     Art. 10. (Clausola valutativa) [16]

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale dello stato di attuazione delle disposizioni legislative e dei risultati ottenuti in termini di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e linguistico di cui all'articolo 1.

2. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione dalla quale emerga una rendicontazione in merito all'istituzione della Consulta di cui all'articolo 7 ed alle relative modalità organizzative, operative e funzionali.

3. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione dalla quale emergono i seguenti dati di natura statistico-valutativa:

a) le dotazioni finanziarie attribuite a ciascuna tipologia degli interventi economici ed il rispettivo tasso di utilizzo;

b) la tipologia ed il numero dei beneficiari nonchè la descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti ritenuti finanziati;

c) la tipologia ed il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;

d) le attività di promozione ed informazione promosse ed adottate al fine di divulgare la conoscenza degli incentivi legislativi.

 

     Art. 11. (Abrogazione)

1. Sono abrogate la legge regionale 10 aprile 1990, n. 26 (Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte) e la legge regionale 17 giugno 1997, n. 37 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1990, n. 26 'Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte), fatta salva l'erogazione dei contributi concessi sulla base del programma di interventi previsto dall'articolo 10 della l.r. 26/1990 ed operante alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 12. (Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, nell'anno finanziario 2009, è autorizzata la spesa complessiva di 2.000.000,00 di euro, alla copertura della spesa corrente pari a 1.600.000,00 euro e della spesa in conto capitale pari a 400.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, si provvede rispettivamente con le dotazioni delle unità previsionali di base (UPB) DB18041 e DB12022 del bilancio di previsione, unità che presentano le necessarie coperture finanziarie.

2. Agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, per il biennio 2010-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 1 agosto 2018, n. 11.

[2] Titolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 20.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 20.

[4] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 20.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 20.

[6] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 20.

[7] Lettera abrogata dall'art. 36 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[8] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 20.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 20.

[10] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 20.

[11] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 20.

[12] Articolo così modificato dall'art. 6 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 20.

[13] Articolo così modificato dall'art. 7 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 20.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 20.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 20.

[16] Articolo così modificato dall'art. 10 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 20.