§ 3.8.6 - Legge regionale 30 luglio 1990, n. 52.
Interventi per l'informazione locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.8 informazione e cultura
Data:30/07/1990
Numero:52


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Programmazione delle iniziative dirette della Regione).
Art. 3.  (Servizi stampa e attività informativa della Regione).
Art. 4.  (Strumenti tecnici di comunicazione).
Art. 5.  (Pubblicità).
Art. 6.  (Sostegno all'innovazione tecnologica).
Art. 7.  (Interventi per la rilocalizzazione di attività informative).
Art. 8.  (Formazione Professionale).
Art. 9.  (Premio giornalistico).
Art. 10.  (Soggetti beneficiari).
Art. 11.  (Commissione tecnica).
Art. 12.  (Norma finanziaria).


§ 3.8.6 - Legge regionale 30 luglio 1990, n. 52. [1]

Interventi per l'informazione locale.

(B.U. 8 agosto 1990, n. 32).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Piemonte, a norma dell'art. 8 dello Statuto, promuove l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sugli atti di rilevanza regionale e sul loro processo formativo, quale presupposto per favorire lo sviluppo della partecipazione democratica dei cittadini, sia attraverso iniziative dirette di comunicazione con la società piemontese, sia attraverso gli organi di informazione scritta e audiovisiva operanti in Piemonte.

     2. La Regione, anche per favorire forme di comunicazione che consentano alla comunità di esprimere le proprie esigenze e di concorrere all'attività legislativa e alla programmazione regionale, sostiene il pluralismo informativo, mediante iniziative di qualificazione e valorizzazione dei mezzi di comunicazione stampata e radiotelevisiva locali e regionali.

 

     Art. 2. (Programmazione delle iniziative dirette della Regione).

     1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e la Giunta Regionale, nell'ambito delle reciproche competenze, approvano annualmente il piano delle pubblicazioni periodiche ed il programma di massima delle pubblicazioni monografiche e delle iniziative informative audiovisive da prodursi direttamente da parte della Regione e ne danno comunicazione alla competente Commissione consiliare.

     2. Alla comunicazione alla Commissione consiliare competente, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e la Giunta Regionale sono tenuti anche qualora intendano apportare modifiche o integrazioni al programma di cui al comma 1.

 

     Art. 3. (Servizi stampa e attività informativa della Regione).

     1. I Settori Informazione, Stampa e Relazioni Esterne della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale, avvalendosi anche dei contributi dei vari Assessorati interessati, coordinano l'azione informativa e promozionale esterna della Regione.

     2. All'interno dei Settori Informazione, Stampa e Relazioni Esterne della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale operano specifici Servizi stampa i cui addetti, al fine di assicurare professionalità e autonomia alle iniziative di informazione dirette della Regione, devono essere iscritti all'Ordine dei Giornalisti.

     3. E' demandata a specifica normativa di settore la determinazione in ordine all'applicabilità del contratto nazionale dei giornalisti ai dipendenti regionali iscritti al relativo Ordine.

 

     Art. 4. (Strumenti tecnici di comunicazione).

     1. La Regione organizza i Settori Informazione, Stampa e Relazioni Esterne della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale al fine di stabilire un rapporto sistematico e continuativo con gli organi di informazione - giornali, periodici, radio, televisioni - in particolare quelli a dimensione locale e regionale operanti in Piemonte.

     2. La Regione, in favore degli organi di informazione locale che presentino esigenze di tempestività informativa, concorre alla dotazione di strumenti di comunicazione atti a garantire alle redazioni un continuativo flusso di informazioni dall'Ente Regione e da altri soggetti del sistema informativo, concedendo contributi nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

     3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale delibera i criteri e l'individuazione dei soggetti presso i quali attuare quanto previsto dal comma 2.

 

     Art. 5. (Pubblicità).

     1. Le iniziative pubblicitarie della Regione sono dirette:

     a) alla promozione dell'immagine delle attività del Piemonte;

     b) alla conoscenza da parte dei cittadini dei servizi pubblici e delle modalità di accesso ai medesimi;

     c) alla sensibilizzazione dei cittadini su argomenti specifici di comportamento civico, sociale ed economico;

     d) all'informazione di carattere istituzionale, quando per l'importanza e la particolarità di norme o atti regionali non sia sufficiente la pubblicazione ufficiale.

     2. Le iniziative di cui al comma 1 sono disposte con deliberazione della Giunta Regionale e, per quanto attiene al Consiglio Regionale, dall'Ufficio di Presidenza.

     3. Almeno il 50% della somma complessiva stanziata a bilancio per le iniziative pubblicitarie di cui alle lett. b), c) e d) del precedente comma 1, deve essere destinato ai soggetti indicati nell'art. 10, i quali documentino di aver svolto da non meno di un anno attività informative sulla realtà sociale, economica e culturale del Piemonte.

     4. Le iniziative pubblicitarie di qualsiasi genere non devono essere personalizzate nè avere forme di interviste o dichiarazioni di singoli amministratori o funzionari regionali. Esse sono destinate ai vari strumenti informativi senza discriminazioni e con criteri di equità, obiettività ed economicità.

     5. Gli eventuali incarichi a strutture tecniche specializzate per la produzione degli interventi pubblicitari sono assegnati a norma del titolo II della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8.

     6. La Giunta Regionale, a norma del comma 4 dell'art. 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, provvede a dare comunicazione delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario al Garante di cui all'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416 depositando un riepilogo analitico che dovrà anche essere trasmesso alla Commissione competente del Consiglio Regionale ed alla Commissione di cui all'art. 11.

 

     Art. 6. (Sostegno all'innovazione tecnologica).

     1. La Regione, al fine di promuovere il pluralismo del sistema informativo locale ed il suo adeguato sviluppo, sostiene le iniziative di qualificazione e ammodernamento del settore, favorendo gli investimenti relativi all'acquisizione e alla innovazione di strutture, impianti, attrezzature e mezzi di produzione per l'informazione locale, scritta e radiotelevisiva.

     2. A beneficio dei soggetti di cui all'art. 10, che attuino investimenti per le finalità di cui al comma 1 la Giunta Regionale può concedere garanzie fidejussorie.

     3. Gli stessi soggetti di cui all'art. 10, sono altresì ammessi agli interventi previsti dalla legge regionale 1 dicembre 1986, n. 56, per la promozione e la diffusione delle innovazioni tecnologiche nel sistema delle imprese minori. Della specifica destinazione sarà tenuto conto con l'individuazione degli ambiti prioritari nel piano degli interventi previsto dal comma 2, lett. a), dell'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 1986, n. 56.

     4. Sulle istanze relative ai provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 3, è richiesto il parere della Commissione tecnica costituita a norma dell'art. 11.

 

     Art. 7. (Interventi per la rilocalizzazione di attività informative).

     1. In aree a forte concentrazione urbana e ad elevata presenza di emittenti radiofoniche e televisive e di giornali periodici, la Regione Piemonte interviene a sostegno di iniziative per la rilocalizzazione di attività dell'informazione attraverso il riuso di immobili industriali dismessi, al sensi della legge regionale 9 marzo 1984, n. 17 e successive modificazioni, nonché dei Regolamenti C.E.E. in materia.

     2. Le iniziative suddette devono prevedere - oltre a locali idonei per le singole testate ed emittenti - strutture e servizi di uso comune.

     3. Sui progetti presentati è richiesto il parere della Commissione tecnica di cui all'art. 11.

 

     Art. 8. (Formazione Professionale).

     1. La Regione, nell'ambito dei programmi di Formazione Professionale, sentita la Commissione di cui all'art. 11, promuove la realizzazione di appositi corsi sulle qualifiche professionali maggiormente necessarie per il personale tecnico degli organi di informazione locali.

     2. I corsi di cui al comma precedente possono essere gestiti direttamente dalla Regione, oppure mediante Convenzione con gli Enti pubblici o privati o con consorzi di imprese operanti nel settore.

 

     Art. 9. (Premio giornalistico).

     1. E istituito un Premio annuale in tre sezioni riservato ai migliori servizi giornalistici su problemi della società piemontese realizzati rispettivamente da giornali periodici, televisioni locali, emittenti radiofoniche locali.

     2. Il Premio è assegnato da una Giuria composta da personalità della cultura, docenti universitari, operatori dell'informazione, individuati congiuntamente dalla Presidenza della Giunta Regionale e dalla Presidenza del Consiglio Regionale.

     3. Il Bando, con le modalità per partecipare al concorso, è emanato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione, sentita la Commissione tecnica di cui all'art. 11.

 

     Art. 10. (Soggetti beneficiari).

     1. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati a:

     a) pubblicazioni periodiche bisettimanali, settimanali, quindicinali e mensili, che per contenuti, diffusione e sede redazionale risultino prevalentemente finalizzate all'informazione sulla realtà sociale, economica e culturale piemontese;

     b) emittenti televisive locali private che abbiano diffusione prevalente nell'ambito regionale, la redazione principale in Piemonte e che realizzino trasmissioni informative periodiche sulla realtà sociale, economica e culturale piemontese;

     c) emittenti radiofoniche locali private aventi caratteristiche analoghe a quelle descritte alla lett. b), e che trasmettano con periodicità quotidiana notizie di interesse piemontese.

     2. Nella destinazione degli interventi sarà data priorità alle imprese cooperative e ai Consorzi di cooperative. Sarà tenuto particolare conto delle iniziative promosse e gestite da donne in forma associata; di quelle volte a consentire la fruizione dell'informazione da parte dei cittadini non vedenti e non udenti; di quelle volte a facilitare agli immigrati extracomunitari l'accesso all'informazione stessa. Sono esclusi dagli interventi di cui alla presente legge gli organi di informazione che ospitano nei propri palinsesti o nelle proprie pagine più del 70% dello spazio a disposizione per passaggi ed inserzioni pubblicitarie.

     3. Gli interventi di cui alla presente legge sono condizionati dalla presentazione del bilancio aziendale e dalla verifica della corretta gestione del personale.

 

     Art. 11. (Commissione tecnica).

     1. E costituita con deliberazione della Giunta Regionale una Commissione tecnica per l'informazione composta da:

     a) 2 funzionari dei Settori Informazione, Stampa e Relazioni Esterne della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale;

     b) 2 rappresentanti designati dal Comitato regionale per il Servizio Radiotelevisivo del Piemonte;

     c) il Presidente del Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte e Valle d'Aosta, o un suo delegato;

     d) il Presidente dell'Associazione Stampa Subalpina, o di un suo delegato;

     e) 3 esperti dell'informazione di cui uno in materia giuridica, uno in materia tecnica, e uno in materia pubblicitaria, nominati dal Consiglio Regionale secondo le procedure previste dalla L.R. 8 febbraio 1985, n. 10.

     2. La Commissione nomina nel suo seno un coordinatore e un segretario, avvalendosi per il funzionamento degli uffici regionali competenti in materia.

     3. La Commissione:

     a) esprime i pareri previsti dagli artt 6 7 8 9 previo accertamento della sussistenza delle caratteristiche indicate nell'art. 10 da parte dei soggetti richiedenti;

     b) esprime le proprie valutazioni sul riepilogo analitico delle spese di pubblicità della Regione, di cui al precedente art. 5, comma 6, e le trasmette alla competente Commissione del Consiglio Regionale;

     c) svolge ogni altro compito di indagine, istruttoria o valutazione nel campo delle finalità della presente legge, su mandato della Giunta Regionale o della Presidenza del Consiglio Regionale.

 

     Art. 12. (Norma finanziaria).

     1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate per l'anno finanziario 1990, le seguenti spese:

     a) lire 300 milioni per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4;

     b) lire 50 milioni per l'erogazione dei premi di cui all'art. 9.

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante riduzione del cap. 12500 per l'importo di lire 50 milioni e del cap. 12600 per l'importo di lire 300 milioni.

     3. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990 sono istituiti appositi capitoli con la seguente denominazione e con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, a fianco di ciascuno indicata:

     «Concorso per la dotazione di strumenti tecnici di comunicazione a favore di organi locali di informazione» e con la dotazione di lire 300 milioni;

     «Premio giornalistico riservato ad organi locali di informazione» e con la dotazione di lire 50 milioni;

     «Concessione di garanzia fidejussoria per favorire gli investimenti diretti all'ammodernamento del settore dell'informazione» e con la dotazione «per memoria».

     4. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 16 della L.R. 26 ottobre 2009, n. 25.