§ 3.3.94 - L.R. 21 dicembre 2007, n. 25.
Fondo di solidarietà a favore dei familiari delle vittime di incidenti sul lavoro .


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 assistenza sociale
Data:21/12/2007
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Fondo regionale di solidarietà a favore dei familiari delle vittime di incidenti sul lavoro
Art. 3.  (Norma finanziaria)
Art. 4.  (Dichiarazione di urgenza)


§ 3.3.94 - L.R. 21 dicembre 2007, n. 25.

Fondo di solidarietà a favore dei familiari delle vittime di incidenti sul lavoro [1].

(B.U. 27 dicembre 2007, n. 52)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione partecipa a iniziative di solidarietà nei confronti dei familiari delle vittime di incidenti sul luogo di lavoro, al fine di contribuire ad alleviare le conseguenze e i disagi economici derivanti alle rispettive famiglie.

 

     Art. 2. (Fondo regionale di solidarietà a favore dei familiari delle vittime di incidenti sul lavoro [2])

1. La Regione istituisce il fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro, finalizzato a erogare contributi a favore dei familiari delle persone che sono decedute a seguito di incidenti avvenuti per ragioni di lavoro.

2. La Giunta regionale stabilisce con regolamento, adottato previo parere della competente Commissione consiliare, destinatari, criteri, modalità e termini per l’erogazione dei contributi di cui al comma 1. Tali contributi non sono cumulabili con altri contributi a carico del bilancio regionale erogati in relazione al medesimo incidente [3].

3. L’applicazione del fondo riguarda gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007.

 

     Art. 3. (Norma finanziaria)

1. Al fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro, il cui stanziamento a partire dall’esercizio 2008 è pari a un milione di euro per ciascun anno, in termini di competenza, ed è iscritto nell’ambito della unità previsionale di base (UPB) DA15001 (Formazione professionale lavoro Segreteria direzione 15 Titolo I spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2007-2009, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

 

     Art. 4. (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Titolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 30 settembre 2008, n. 28.

[2] Rubrica così sostituita dall'art. 25 della L.R. 30 settembre 2008, n. 28.

[3] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 30 settembre 2008, n. 28.