§ 3.3.14 – L.R. 20 agosto 1981, n. 31.
Svincolo di destinazione dell'ospedale di Pra-Catinat e sua ristrutturazione a fini socio- assistenziali.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 assistenza sociale
Data:20/08/1981
Numero:31


Sommario
Art. 1.      Ai sensi e per gli effetti dell'art. 66, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i beni mobili e immobili e le attrezzature dell'Ospedale di Pra-Catinat, già trasferiti dal 10 [...]
Art. 2.      Il Comune di Fenestrelle destina i beni mobili e immobili e le attrezzature già dell'Ospedale di Pra-Catinat a fini di assistenza socio- sanitaria a soggetti che necessitano di soggiorni in [...]
Art. 3.      Per consentire la nuova destinazione del complesso edilizio, in modo che dell'attività sociale di cui all'articolo precedente possano beneficiare tutti gli assistibili della Regione, [...]
Art. 4.      I servizi di cui al primo comma dell'articolo 2 sono gestiti in comune dagli Enti che intendono avvalersi dei servizi stessi in ragione del loro interesse, sulla base di accordi con la Regione [...]
Art. 5.      Fermo restando in diritto alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale di cui alla legge regionale 20 maggio 1980, n. 52, i dipendenti già nella pianta [...]
Art. 6.      Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1981 la spesa di L. 1.000 milioni


§ 3.3.14 – L.R. 20 agosto 1981, n. 31. [1]

Svincolo di destinazione dell'ospedale di Pra-Catinat e sua ristrutturazione a fini socio- assistenziali.

(B.U. 2 settembre 1981, n. 35).

 

Art. 1.

     Ai sensi e per gli effetti dell'art. 66, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i beni mobili e immobili e le attrezzature dell'Ospedale di Pra-Catinat, già trasferiti dal 10 gennaio 1981 al patrimonio del Comune di Fenestrelle, sono, per esaurimento del fine dell'istituzione, svincolati dall'utilizzo per l'erogazione delle prestazioni ospedaliere.

 

     Art. 2.

     Il Comune di Fenestrelle destina i beni mobili e immobili e le attrezzature già dell'Ospedale di Pra-Catinat a fini di assistenza socio- sanitaria a soggetti che necessitano di soggiorni in località climatiche, nel quadro di interventi previsti dal piano socio-sanitario regionale.

     Su conforme parere della Comunità Montana Val Chisone e Germanasca quale U.S.L. competente per territorio, in Comune di Fenestrelle procederà, fatta salva l'utilizzazione dei beni mobili e delle attrezzature di carattere sanitario nell'ambito dei presidi della U.S.L. stessa, alla alienazione di beni mobili e attrezzature esistenti nel patrimonio già dell'Ospedale di Pra-Catinat non compatibili con la nuova destinazione d'uso del complesso.

     Il ricavato dovrà essere destinato ad opere di realizzazione ed ammodernamento dei presidi sanitari esistenti nel territorio della U.S.L. interessata.

 

     Art. 3.

     Per consentire la nuova destinazione del complesso edilizio, in modo che dell'attività sociale di cui all'articolo precedente possano beneficiare tutti gli assistibili della Regione, l'Amministrazione Regionale, in accordo con in Comune di Fenestrelle, contribuisce alla ristrutturazione del predetto complesso con l'importo massimo di L. 4.000 milioni da stanziarsi nei bilanci degli esercizi finanziari 1981-1982-1983.

 

     Art. 4.

     I servizi di cui al primo comma dell'articolo 2 sono gestiti in comune dagli Enti che intendono avvalersi dei servizi stessi in ragione del loro interesse, sulla base di accordi con la Regione ed il Comune di Fenestrelle.

 

     Art. 5.

     Fermo restando in diritto alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale di cui alla legge regionale 20 maggio 1980, n. 52, i dipendenti già nella pianta organica dell'Ente ospedaliero che comprendeva lo stabilimento di Pra-Catinat ed in servizio alla data del 30 giugno 1981, possono richiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere destinati:

     - alla Comunità montana Val Chisone e Germanasca;

     - ai Parchi naturali dell'Orsiera-Rocciavrè e della Val Troncea;

     - all'Ospedale Valdese di Pomaretto;

     - all'organismo che sarà costituito per la gestione delle strutture di cui all'articolo 2 della presente legge.

     Le destinazioni, di cui al precedente comma, sono effettuate dalla Giunta Regionale, in base a criteri di professionalità e nel rispetto delle preferenze espresse dagli interessati ed in relazione alle esigenze che saranno espresse dagli Enti destinatari, entro il 30 giugno 1982, d'intesa con le istituzioni suindicate, le quali devono comunque garantire al personale la conservazione della posizione giuridica e di livello funzionale corrispondente a quella ricoperta nel ruolo di provenienza.

     Il personale che permane nel comparto sanitario e che risulti in soprannumero all'atto della prima collocazione, da effettuarsi sulla base dell'art. 66, primo e terzo comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 nelle piante organiche dell'U.S.L. n. 42, può essere trattenuto presso questa U.S.L. in attesa dell'applicazione della normativa da emanarsi dalla Regione ai sensi del quarto comma dello stesso articolo.

     Nelle more dell'approvazione della pianta organica e della normativa regionale di cui al precedente comma, al personale è consentito di richiedere l'assegnazione ad altra Unità Sanitaria Locale con istanza da presentare al Presidente della Giunta Regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'assegnazione avviene con decreto del Presidente della Giunta Regionale in relazione alla vacanza di posti nella Unità Sanitaria Locale prescelta.

 

     Art. 6.

     Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1981 la spesa di L. 1.000 milioni.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa dello stanziamento di cui al cap. 1000 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981.

     Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981 è conseguentemente istituito apposito capitolo con la denominazione «Spese per la ristrutturazione del complesso edilizio di Pra-Catinat da destinare a fini di assistenza sociale» con lo stanziamento di L. 1.000 milioni in termini di competenza e di cassa.

     Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Le spese per gli anni finanziari 1982 e 1983 saranno stabilite con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.