§ 3.1.56 – L.R. 23 aprile 1990, n. 47.
Organizzazione e funzionamento delle unità socio sanitarie locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:23/04/1990
Numero:47


Sommario
Art. 1.  (Regolamentazione organizzativa delle USSL).
Art. 2.  (Procedure per l'adozione del regolamento dei servizi).
Art. 3.  (Procedure per l'adozione della pianta organica).
Art. 4.  (Le funzioni).
Art. 5.  (L'articolazione organizzativa della USSL).
Art. 6.  (I servizi).
Art. 7.  (Le aree tecnico-operative).
Art. 8.  (Le unità operative).
Art. 9.  (I distretti ed i presidi).
Art. 10.  (I dipartimenti).
Art. 11.  (I responsabili dei servizi).
Art. 12.  (L'Ufficio di direzione).
Art. 13.  (I coordinatori).
Art. 14.  (I responsabili delle unità operative).
Art. 15.  (Il coordinamento distrettuale).
Art. 16.  (I gruppi di progetto e di lavoro).
Art. 17.  (I centri di riferimento)
Art. 18.  (I presidi multizonali).
Art. 19.  (Norme speciali per l'esercizio delle funzioni nelle USSL sub-comunali torinesi).
Art. 20.  (Responsabilità vicaria dei servizi cui à preposto un coordinatore).
Art. 21.  (Abrogazione di norme).
Art. 22.  (Norma transitoria).


§ 3.1.56 – L.R. 23 aprile 1990, n. 47. [1]

Organizzazione e funzionamento delle unità socio sanitarie locali.

(B.U. 2 maggio 1990, n. 18).

 

Art. 1. (Regolamentazione organizzativa delle USSL).

     1. La presente legge disciplina l'organizzazione della USSL per l'esercizio delle funzioni sanitarie e socio-assistenziali.

     2. La presente legge costituisce riferimento per la definizione dell'organizzazione a livello di ogni singola USSL, mediante:

     a) il regolamento dei servizi;

     b) la pianta organica.

     3. Per regolamento dei servizi si intendono le norme di organizzazione della USSL volte a determinare:

     a) l'articolazione della USSL nelle Unità organizzative fondamentali, denominate servizi ed aree tecnico-operative;

     b) l'articolazione della USSL nelle strutture tecnico-funzionali, denominate distretti e presidi;

     c) l'eventuale articolazione dei servizi in unità operative;

     d) le sfere di competenza e le responsabilità della direzione generale della USSL, costituita dall'Ufficio di direzione e dai coordinatori singolarmente considerati;

     e) le sfere di competenza e le responsabilità delle varie articolazioni organizzative;

     f) le modalità di coordinamento delle varie articolazioni organizzative;

     g) le modalità di coordinamento e direzione delle strutture tecnico- funzionali.

     4. Il regolamento della USSL deve essere redatto in conformità:

     a) alle disposizioni della presente legge;

     b) ai parametri di attività e strutturali disposti dalla Regione mediante il Piano Socio Sanitario Regionale, successivamente denominato PSSR;

     c) agli schemi tipo predisposti dalla Giunta Regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con riferimento alle diverse tipologie delle USSL.

     5. Per pianta organica della USSL si intende la dotazione di personale assegnata ai vari servizi e alle aree tecniche operative, distinta per qualifica e la successiva articolazione della dotazione dei servizi delle unità operative.

     6. La pianta organica della USSL deve essere predisposta in conformità ai parametri disposti dalla Regione mediante il PSSR e i provvedimenti di attuazione dello stesso.

 

     Art. 2. (Procedure per l'adozione del regolamento dei servizi).

     1. Il regolamento della USSL - sentite le OO.SS. - è adottato dal Comitato di gestione su proposta dell'Ufficio di direzione entro il termine previsto per l'approvazione del Piano di attività e spesa, successivamente denominato PAS, dalla normativa in materia di programmazione socio- sanitaria.

     2. Il regolamento della USSL viene trasmesso entro 10 giorni dalla sua adozione alla Giunta Regionale, che entro 60 giorni dalla ricezione, previa verifica di congruità con il PSSR, lo approva, apportando le eventuali varianti necessarie.

     3. In caso di mancata adozione del regolamento nei termini di cui al primo comma, verrà disposto il controllo sostitutivo di cui all'art. 21 della L.R. 12 agosto 1976, n. 42.

     4. Il regolamento potrà essere variato contestualmente all'aggiornamento del PAS.

 

     Art. 3. (Procedure per l'adozione della pianta organica).

     1. La pianta organica complessiva della USSL è approvata previo confronto con le OO.SS., dall'Assemblea dell'Associazione dei Comuni ovvero dall'Assemblea della Comunità Montana ovvero dal Consiglio Comunale di Torino ai sensi della Legge Regionale 13 agosto 1986, n. 35.

     2. La pianta organica della USSL, con l'articolazione nei servizi, a loro volta articolati nelle unità operative e nelle aree tecnico-operative viene adottata unitamente al PAS ed è soggetta alle medesime procedure di approvazione.

 

     Art. 4. (Le funzioni).

     1. Le funzioni cui fare riferimento per l'articolazione organizzativa della USSL sono:

     1) igiene ambientale, medicina del lavoro e sanità pubblica;

     2) medicina legale;

     3) igiene e assistenza veterinaria;

     4) assistenza sanitaria di base;

     5) assistenza sanitaria specialistica, ospedaliera ed extra ospedaliera;

     6) assistenza farmaceutica;

     7) socio-assistenziale;

     8) contabilità finanziaria e dei costi;

     9) economato;

     10) provveditorato;

     11) tecnico;

     12) personale;

     13) patrimoniale;

     14) consulenza e assistenza legale;

     15) affari generali e segreteria organi collegiali;

     16) formazione professionale;

     17) educazione sanitaria;

     18) sistema informativo;

     19) epidemiologia;

     20) ricerca sanitaria e sociale;

     21) programmazione e valutazione.

 

     Art. 5. (L'articolazione organizzativa della USSL).

     1. Le unità organizzative in cui si articola la USSL sono:

     a) i servizi;

     b) le aree tecnico-operative.

     2. li servizio è l'articolazione fondamentale della USSL per l'esercizio di una o più funzioni di cui all'art. 4.

     3. L'articolazione della USSL in servizi, secondo i principi dell'art. 6, è definita dal regolamento della USSL.

     4. I servizi della USSL si articolano in:

     a) unità operative autonome;

     b) unità operative non autonome.

     5. Le unità operative autonome sono le articolazioni organizzative dei servizi di cui all'art. 8 dotate di autonomia tecnico-funzionale.

     6. Le unità operative non autonome sono le articolazioni organizzative dei servizi di cui all'art. 8, cui è preposto un responsabile che dipende gerarchicamente dal responsabile del servizio.

     7. Le aree tecnico-operative sono ulteriori articolazioni della USSL per l'esercizio di una o più funzioni di cui all'art. 4 o per l'esercizio di una funzione di coordinamento interfunzionale.

     8. Le aree tecnico-operative svolgono le funzioni di pertinenza a favore dei singoli coordinatori da cui dipendono.

 

     Art. 6. (I servizi).

     1. In ciascuna USSL sono attivati i seguenti servizi per l'esercizio delle funzioni elencate nell'art. 4:

     1) assistenza sanitaria di base per l'espletamento delle funzioni di cui ai punti 4) e 17) dell'art. 4;

     2) assistenza sanitaria specialistica, per l'espletamento delle funzioni di cui ai punti 2) e 5) dell'art. 4;

     3) assistenza farmaceutica per l'espletamento delle funzioni di cui al punto 6) dell'art. 4 per le USSL con popolazione superiore a 50.000 abitanti o dotate di stabilimento ospedaliero a gestione diretta;

     4) igiene e sanità pubblica, per l'espletamento delle funzioni di cui ai punti 1) e 19) dell'art. 4;

     5) igiene e assistenza veterinaria, per l'espletamento delle funzioni di cui al punto 3) dell'art. 4;

     6) socio-assistenziale, per l'espletamento delle funzioni di cui al punto 7) dell'art. 4;

     7) amministrativo, per l'espletamento delle funzioni di cui ai punti 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 4.

     2. Per le USSL prive di presidio ospedaliero a gestione diretta viene attivato un unico servizio di assistenza sanitaria per l'espletamento delle funzioni di cui al precedente comma, punti 1) e 2).

     3. Per le USSL con popolazione inferiore a 50.000 abitanti ovvero prive di stabilimento ospedaliero a gestione diretta l'espletamento della funzione di cui al punto 6) dell'art. 4 rientra fra le competenze del Servizio di assistenza sanitaria di base ovvero può essere garantito in forma associata con altra USSL mediante apposita convenzione.

     4. La USSL in sede di regolamento definisce l'eventuale disarticolazione delle funzioni elencate all'art. 4 in un maggior numero di servizi, in conformità a quanto previsto dal comma 4, dell'art. 1.

 

     Art. 7. (Le aree tecnico-operative).

     1. Le aree tecnico-operative della USSL sono le seguenti:

     1) area «affari generali» per l'espletamento delle funzioni di cui ai punti 14) e 15) dell'art. 4, dipendente dal coordinatore amministrativo;

     2) area «programmazione sanitaria e formazione professionale sanitaria» per l'espletamento delle funzioni di cui al punto 16) nonché per quelle di cui ai punti 18) e 21) dell'art. 4, per la componente sanitaria, dipendente dal coordinatore sanitario;

     3) area «programmazione economica e formazione professionale amministrativa», per l'espletamento delle funzioni di cui ai punti 16), 18) e 21) dell'art. 4, per la componente economico-amministrativa, dipendente dal coordinatore amministrativo;

     4) le scuole di formazione professionale costituiscono aree tecnico operative dotate di autonomia tecnica funzionale dipendenti dal coordinatore sanitario ovvero da quello socio-assistenziale.

     2. L'espletamento delle funzioni di cui ai punti 16), 18), 20) e 21) dell'art. 4, per la componente socio-assistenziale, è garantito dal servizio socio-assistenziale.

     3. Nelle USSL individuate dal PSSR è attivata un'ulteriore area tecnico-operativa, denominata «area infermieristica», con funzioni di programmazione e coordinamento dell'attività infermieristica svolta nei vari servizi sanitari, dipendente dal coordinatore sanitario.

     4. Il regolamento della USSL prevede l'attivazione delle aree tecnico- operative, nonché eventuali accorpamenti delle stesse, in conformità a quanto previsto dal comma 4, dell'art. 1.

 

     Art. 8. (Le unità operative).

     1. Le unità operative autonome di cui all'art. 5, commi 4 e 5, sono attivabili prioritariamente:

     1) per la funzione di assistenza sanitaria specialistica, assumendo la denominazione di divisione o di servizio, in base alle indicazioni del PSSR;

     2) per i presidi multizonali.

     2. Le unità operative non autonome sono attivabili per le articolazioni dei servizi previste dalla contabilità per centri di costi ai sensi dell'art. 59 della L.R. 13 gennaio 1981, n. 2.

 

     Art. 9. (I distretti ed i presidi).

     1. I servizi svolgono la loro attività:

     - a livello distrettuale;

     - in uno o più presidi, a favore di una utenza zonale, sovrazonale o multizonale.

     2. I distretti rappresentano l'articolazione tecnico-funzionale della USSL per l'erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento.

     3. I presidi sono strutture tecnico-funzionali per l'espletamento di una o più funzioni.

     4. I presidi sono individuati nel PSSR.

 

     Art. 10. (I dipartimenti).

     1. I dipartimenti sono aggregazioni organizzative di unità operative di uno o più servizi, finalizzate all'espletamento coordinato di attività affini o complementari. Nel dipartimento si aggregano anche unità operative di istituzioni universitarie e di altre istituzioni convenzionate ai sensi degli artt. 39 e 40, 41 e 42 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     2. I dipartimenti possono essere istituiti per:

     1) riordinare l'attività ospedaliera;

     2) coordinare le attività di base con quelle specialiste;

     3) coordinare le attività da servizi omogenei di una stessa USSL ovvero di più USSL.

     3. Con legge regionale sono individuati i dipartimenti da istituire ed i criteri organizzativi degli stessi, anche in ordine a quanto previsto dall'art. 17 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 11. (I responsabili dei servizi).

     1. I responsabili dei servizi della USSL devono possedere la qualifica apicale del rispettivo ruolo di appartenenza e devono espletare servizio a tempo pieno, secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e dall'art. 47 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     2. Nelle USSL con presidio ospedaliero il direttore sanitario è responsabile del servizio di assistenza specialistica. Il direttore sanitario sovraintende anche alle attività tecnico economali direttamente inerenti alla funzionalità del presidio ospedaliero.

 

     Art. 12. (L'Ufficio di direzione).

     (Omissis) [2].

 

     Art. 13. (I coordinatori).

     (Omissis) [3].

 

     Art. 14. (I responsabili delle unità operative).

     1. Per le unità operative autonome la pianta organica deve prevedere un posto di responsabile, con qualifica apicale, del ruolo e disciplina di appartenenza.

     2. Per le unità operative non autonome la pianta organica può prevedere un posto di responsabile, con qualifica non apicale ma superiore a quella dei restanti operatori; ove ciò non avvenga il regolamento dei servizi disciplina la modalità per l'attribuzione della responsabilità dell'unità in via transitoria o permanente.

 

     Art. 15. (Il coordinamento distrettuale).

     1. Il regolamento della USSL, nell'ambito della normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto dal PSSR, disciplina le funzioni di coordinamento delle attività distrettuali e di vigilanza sull'attività complessivamente erogata a livello distrettuale.

 

     Art. 16. (I gruppi di progetto e di lavoro).

     1. Il regolamento della USSL disciplina i gruppi di progetto e di lavoro, con specifico riferimento ai seguenti temi:

     - modalità di costituzione;

     - modalità di individuazione dei componenti;

     - determinazione dei compiti del gruppo e delle modalità del loro sviluppo;

     - responsabilità del gruppo e del suo coordinatore;

     - rapporti dei gruppi con la direzione della USSL;

     - rapporti dei gruppi con i servizi, le unità operative autonome e le aree tecnico-operative.

 

     Art. 17. (I centri di riferimento)

     1. I centri di riferimento sono servizi o unità operative autonome che, in base alle indicazioni del PSSR, sono chiamati a svolgere un'attività sovrazonale, di supporto ed integrazione rispetto all'attività svolta dalle USSL servite.

     2. Il centro di riferimento svolge l'attività sovrazonale a favore delle USSL indicate dal PSSR garantendo:

     1) l'attività a favore dei residenti delle USSL servite nell'ambito dei presidi di pertinenza secondo le indicazioni del PSSR;

     2) l'attività di consulenza nei confronti degli operatori delle USSL servite, da svolgere con mobilità bidirezionale, in base ai programmi di attività concordati;

     3) l'attività di ricerca per le problematiche di interesse delle USSL servite;

     4) l'attività di formazione per gli operatori delle USSL servite.

     3. Lo sviluppo delle attività sovrazonali dei centri di riferimento può avvenire:

     1) prevedendo negli organici del centro di riferimento gli operatori necessari per le attività da svolgere per le USSL servite, ivi comprese quelle presso i presidi di tali USSL;

     2) prevedendo la eventuale messa a disposizione del centro di riferimento da parte delle USSL servite di propri operatori.

     4. I rapporti tra la USSL del centro di riferimento e le USSL servite vengono definiti mediante convenzioni stipulate fra le USSL interessate in conformità alla convenzione tipo approvata dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 18. (I presidi multizonali).

     1. I presidi multizonali sono quelli che, per le specifiche finalità perseguite, per le caratteristiche tecniche e per le competenze specialistiche, svolgono attività prevalentemente rivolte a territori la cui estensione include più di una USSL.

     2. I presidi multizonali sono individuati con legge regionale.

     3. La disciplina dei presidi multizonali è disposta con la legge di cui al comma 2, con specifico riferimento ai seguenti temi:

     - direzione, organizzazione e amministrazione del presidio;

     - collegamento con gli organi e i servizi delle USSL servite;

     - modalità di tenuta di uno specifico conto di gestione.

 

     Art. 19. (Norme speciali per l'esercizio delle funzioni nelle USSL sub-comunali torinesi).

     1. L'esercizio delle funzioni ed attività nella città di Torino può essere previsto a livello accentrato, in una o più USSL.

     2. L'individuazione delle funzioni ed attività da gestire a livello accentrato è disposta dal Consiglio Regionale, acquisito il parere del Consiglio Comunale di Torino.

     3. L'atto di individuazione delle funzioni ed attività da esercitare a livello accentrato deve prevedere:

     - le modalità di collegamento delle USSL serventi con quelle servite;

     - le modalità di rilevazione degli oneri imputabili alle singole USSL anche ai fini della determinazione del riparto della quota del Fondo sanitario regionale globalmente assegnata alla città di Torino.

 

     Art. 20. (Responsabilità vicaria dei servizi cui à preposto un coordinatore).

     1. La partecipazione all'ufficio di direzione da parte dei supplenti dei responsabili di servizio cui è attribuita la funzione di coordinamento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, non comporta la modifica dell'inquadramento giuridico ed economico degli operatori interessati.

 

     Art. 21. (Abrogazione di norme).

     1. La Legge Regionale 22 maggio 1980, n. 60, è abrogata, unitamente alle altre disposizioni in materia di organizzazione delle Unità Socio- Sanitarie Locali incompatibili con quanto previsto dalla presente legge.

 

     Art. 22. (Norma transitoria).

     1. Fino all'attuazione del regolamento dei servizi di cui all'art. 1 della presente legge, l'assetto organizzativo delle USSL è quello previsto dalla Legge Regionale 22 maggio 1980, n. 60 e dalle altre norme regionali disciplinanti la materia.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.

[2] Articolo abrogato dall'art. 41 della L.R. 24 gennaio 1995, n. 10.

[3] Articolo abrogato dall'art. 41 della L.R. 24 gennaio 1995, n. 10.