§ 3.1.39 - Legge regionale 13 agosto 1986, n. 35 - Modifiche alle Leggi
Regionali 21 gennaio 1980, n. 3 e successive modificazioni (disciplina degli organi istituzionali del Servizio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:13/08/1986
Numero:35


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      I riferimenti contenuti in leggi regionali all'Assemblea generale si intendono sostituiti con Consiglio comunale, Assemblea generale della Comunità Montana e Assemblea dell'Associazione dei [...]
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.      Il 3°, il 4° e il 5° comma dell'art. 8, l'art. 9 della L.R. 21 gennaio 1980, n. 3, l'art. 3 e il 2° comma dell'art. 5 della L.R. 11 febbraio 1985, n. 9, sono abrogati.
Art. 9.      In sede di prima applicazione della presente legge, le elezioni per il rinnovo delle Assemblee delle Associazioni dei Comuni devono avvenire entro il termine di 45 giorni dalla sua entrata in [...]
Art. 10.      Le elezioni dei Comitati di gestione delle Unità Socio Sanitarie Locali subcomunali di Torino, di cui all'art. 1 della L.R. 11 febbraio 1985, n. 9, avvengono entro 30 giorni dall'entrata in [...]


§ 3.1.39 - Legge regionale 13 agosto 1986, n. 35 - Modifiche alle Leggi

Regionali 21 gennaio 1980, n. 3 e successive modificazioni (disciplina degli organi istituzionali del Servizio Sanitario Regionale e norme transitorie) e 11 febbraio 1985, n. 9 (modifica degli ambiti territoriali delle Unità Socio-Sanitarie locali del Comune di Torino e disposizioni per la riorganizzazione dei servizi. Proroga dei termini di cui all'articolo 36 della Legge Regionale 23 agosto 1982, n. 20).

(B.U. 20 agosto 1986, n. 33).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [1] [2]

 

     Art. 3. [1]

 

     Art. 4.

     I riferimenti contenuti in leggi regionali all'Assemblea generale si intendono sostituiti con Consiglio comunale, Assemblea generale della Comunità Montana e Assemblea dell'Associazione dei Comuni, rispettivamente per gli ambiti territoriali relativi al comune singolo, alla Comunità Montana e per gli ambiti territoriali, di cui all'art. 2 della L.R. 21 gennaio 1980, n. 3 relativi all'Associazione dei Comuni.

 

     Art. 5. [2]

 

     Art. 6. [2]

 

     Art. 7. [2]

 

     Art. 8.

     Il 3°, il 4° e il 5° comma dell'art. 8, l'art. 9 della L.R. 21 gennaio 1980, n. 3, l'art. 3 e il 2° comma dell'art. 5 della L.R. 11 febbraio 1985, n. 9, sono abrogati.

 

 

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 9.

     In sede di prima applicazione della presente legge, le elezioni per il rinnovo delle Assemblee delle Associazioni dei Comuni devono avvenire entro il termine di 45 giorni dalla sua entrata in vigore.

     La data delle elezioni viene stabilita con il decreto del Presidente della Giunta Regionale di cui al 4° comma dell'art. 7 della L.R. 21 gennaio 1980, n. 3, così come modificato dall'art. 1 della presente legge.

     Fino al loro rinnovo rimangono in carica le Assemblee delle Associazioni dei Comuni e i Comitati di gestione precedentemente eletti.

 

     Art. 10.

     Le elezioni dei Comitati di gestione delle Unità Socio Sanitarie Locali subcomunali di Torino, di cui all'art. 1 della L.R. 11 febbraio 1985, n. 9, avvengono entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge secondo le modalità indicate al precedente articolo 2.

     Fino a quando non vengano eletti i Comitati di gestione delle Unità Socio Sanitarie Locali subcomunali di Torino, le relative funzioni sono svolte dal Comitato di gestione dell'Unità Socio Sanitaria Locale 1/23.

     L'individuazione del personale da assegnare ai servizi, uffici e presidi delle singole Unità Socio Sanitarie Locali subcomunali di Torino viene proposta dal Comitato di gestione dell'Unità Socio Sanitaria Locale 1/23 entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge presente ed è effettuata dal Consiglio comunale entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della proposta; decorso tale termine, provvede la Giunta Regionale con propria deliberazione.

     Il Comitato di gestione dell'Unità Socio Sanitaria Locale 1/23, all'atto del suo scioglimento, provvede ad assegnare alle Unità Socio Sanitarie Locali subcomunali, in base al criterio di competenza territoriale, gli atti definiti di archivio corrente e di deposito. Lo stesso Comitato assegna gli atti in corso di trattazione e, in ogni caso, non ancora definiti alla Unità Socio Sanitaria Locale subcomunale n. 1, che provvede alla loro definizione, con la collaborazione, ove occorra, della Unità Socio Sanitaria Locale subcomunale interessata. Sulla gestione dell'attività pendente della Giunta Regionale emanerà specifiche direttive.

     Dopo l'ultimazione delle operazioni di elezioni dei Comitati di gestione di ciascuna Unità Socio Sanitaria Locale subcomunale di Torino, il Sindaco del Comune di Torino trasmette i relativi verbali al Presidente della Giunta Regionale che, con proprio decreto, dichiara costituite le relative Unità Socio Sanitarie Locali e provvede al trasferimento contestuale alle stesse delle funzioni e del personale già attribuiti all'Unità Socio Sanitaria Locale 1/23.

 

 


[1] Il testo è riportato nella L.R. 21/2/1980 n. 3.

[1] Il testo è riportato nella L.R. 21/2/1980 n. 3.

[2] Il testo è riportato nella L.R. 11/2/1985 n. 9.

[1] Il testo è riportato nella L.R. 21/2/1980 n. 3.

[2] Il testo è riportato nella L.R. 11/2/1985 n. 9.

[2] Il testo è riportato nella L.R. 11/2/1985 n. 9.

[2] Il testo è riportato nella L.R. 11/2/1985 n. 9.