§ 3.1.50 – L.R. 23 dicembre 1988, n. 49.
Norme per l'organizzazione dei laboratori di sanità pubblica.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:23/12/1988
Numero:49


Sommario
Art. 1.  (Oggetto della legge).
Art. 2.  (Definizione e natura).
Art. 3.  (Funzioni e àmbiti di intervento).
Art. 4.  (Direzione del Presìdio).
Art. 5.  (Organizzazione interna del Laboratorio di Sanità Pubblica).
Art. 6.  (Programmazione delle attività e modalità di intervento).
Art. 7.  (Comitato Permanente).
Art. 8.  (Fondo per il funzionamento del Presìdio multizonale).
Art. 9.  (Comitato Tecnico).
Art. 10.  (Regolamento tipo dei Laboratori di Sanità Pubblica).
Art. 11.  (Norma transitoria).


§ 3.1.50 – L.R. 23 dicembre 1988, n. 49. [1]

Norme per l'organizzazione dei laboratori di sanità pubblica.

(B.U. 28 dicembre 1988 n. 52)

 

     Art. 1. (Oggetto della legge).

     La Regione con la presente legge disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dei Laboratori di Sanità Pubblica, sulla base di quanto previsto dagli artt. 18, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 dall'art. 9 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 53 e dagli artt. 7, 10 e 11 della legge regionale, 22 maggio 1980, n. 60 e dalle leggi del Piano Socio-Sanitario.

 

     Art. 2. (Definizione e natura).

     Il Laboratorio di Sanità Pubblica è una struttura polifunzionale a supporto delle attività di prevenzione, vigilanza e controllo dei Servizi delle UU.SS.SS.LL., con particolare riferimento ai Servizi di Igiene Pubblica e Veterinario. Svolge altresì attività di supporto tecnico alle Province, secondo le indicazioni dell'Amministrazione Regionale, nelle materie ad esse attribuite e rientranti nei compiti del Laboratorio.

     Il Laboratorio di Sanità Pubblica è presidio multinazionale a norma della legge regionale 22 maggio 1980, n. 60.

     La gestione del Laboratorio di Sanità Pubblica è attribuita all'U.S.S.L. nel cui àmbito territoriale esso è ubicato, in conformità a quanto previsto nella presente legge.

     Le scelte di localizzazione e gli àmbiti territoriali sono determinati dal Piano Socio-Sanitario Regionale.

 

     Art. 3. (Funzioni e àmbiti di intervento).

     Fermo restando i compiti ispettivi assegnati a ogni singola U.S.S.L. ai sensi degli artt. 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i Laboratori di Sanità Pubblica esercitano, su richiesta, le funzioni tecniche di controllo, accertamento, verifica e rilevamento in materia di sanità pubblica, ivi compresa la tutela della salute nell'ambiente di vita e di lavoro e la protezione dell'ambiente che non possono essere svolte direttamente dalle singole UU.SS.SS.LL. in quanto richiedono interventi e prestazioni di tipo analitico complesso ed attrezzature ad alta tecnologia.

     Intervengono altresì, per consulenza e prestazioni a supporto ed integrazione delle attività dei servizi delle UU.SS.SS.LL. stesse anche per esami di laboratorio che abbiano finalità epidemiologiche.

     I Laboratori di Sanità Pubblica coadiuvano i competenti Servizi della Giunta Regionale, in particolare ai fini delle rilevazioni epidemiologiche, delle rilevazioni ambientali, delle elaborazioni statistiche e del sistematico raccordo con l'attività di ricerca e di normazione dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro e dell'Istituto di Ricerche sulle Acque del C.N.R.

     I campi d'intervento del Laboratorio di Sanità Pubblica, riguardano:

     - igiene degli alimenti e degli altri prodotti destinati all'alimentazione in via diretta o mediata;

     - tutela dell'area, delle acque, del suolo igiene dell'abitato;

     - protezione dell'individuo e delle collettività dai rischi di natura fisica, chimica e biologica;

     - tutela della salute nell'ambiente di vita e di lavoro;

     - profilassi delle malattie infettive ed interventi nei confronti delle epidemie ed epizooiche;

     - sorveglianza dello stato di salute della popolazione.

     Conseguentemente i Laboratori di Sanità Pubblica esplicano le seguenti attività su indicazione delle UU.SS.SS.LL.:

     - indagini e controlli di tipo microbiologico, biologico, tossicologico, chimico, fisico e merceologico;

     - accertamenti microbiologici e sierologici, diagnostici e profilattici delle malattie infettive e parassitarie a fini epidemiologici;

     - consulenza ed interventi di tipo profilattico e preventivo e di protezione da rischi di natura chimica e fisica;

     - collaborazione con gli organi dello Stato specie nel settore dei farmaceutici, vaccini, emoderivati e presìdi terapeutici per uso umano e veterinario, nonché disinfettanti e disinfestanti;

     - controlli di apparecchiature ed impianti;

     - studi e programmazione nel campo epidemiologico e raccolta, elaborazione e valutazione dei relativi dati e valutazioni di efficienza e di efficacia;

     - consulenze e studi finalizzati alle necessità conoscitive ed operative delle UU.SS.SS.LL.

     Nello svolgimento delle suddette attività, il Laboratorio di Sanità Pubblica potrà operare in raccordo con le strutture universitarie, nell'ambito delle convenzioni vigenti stipulate dalla Regione.

     I compiti specifici, le attività e le relative modalità di attribuzione alle varie unità operative saranno determinati dal Regolamento interno del Laboratorio di Sanità Pubblica di cui all'art. 10 della presente legge.

     Fermo restando i compiti attribuiti dalla legislazione vigente agli Istituti Zooprofilattici sperimentali, la programmazione regionale e quella locale dovranno definire il raccordo operativo tra l'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e i Laboratori di Sanità Pubblica del Piemonte per quanto concerne gli interventi che investono entrambe le competenze.

 

     Art. 4. (Direzione del Presìdio).

     La direzione del Presìdio è affidata ad uno dei Direttori di Sezione, in possesso della specialità in igiene.

     Il Comitato di Gestione ove è ubicato il Presìdio nomina il Direttore, sentito il parere obbligatorio, da esprimersi entro il termine di 20 giorni dalla data della richiesta, del Comitato Permanente di cui al successivo art. 7.

     Decorso tale termine il Comitato assume il provvedimento di nomina di cui al precedente comma.

     Il Direttore del Presìdio ha i seguenti compiti:

     - coordina il funzionamento delle Sezioni Tecniche del Laboratorio di Sanità Pubblica sotto il profilo organizzativo, nel rispetto dell'autonomia tecnica e delle competenze delle singole Sezioni;

     - coordina l'attività dei servizi amministrativi e tecnico-economali interni al Laboratorio ed è preposto funzionalmente al personale non assegnato alle singole Sezioni;

     - formula semestralmente al Comitato Tecnico la relazione di sintesi sull'attività delle singole tecniche.

     Il Direttore del Presìdio partecipa alle riunioni dell'Ufficio di Direzione dell'U.S.S.L. in cui è ubicato il Presìdio quando si tratti di argomenti inerenti il Laboratorio di Sanità Pubblica e garantisce il dovuto raccordo con il Responsabile dei Servizi di Igiene Pubblica delle UU.SS.SS.LL. di competenza territoriale.

     L'incarico di Direttore ha la durata di tre anni e può essere rinnovato.

 

     Art. 5. (Organizzazione interna del Laboratorio di Sanità Pubblica).

     Il Laboratorio di Sanità Pubblica si articola nelle seguenti Sezioni Tecniche:

     1 - medico-epidemiologica

     2 - biologica

     3 - chimica

     4 - fisico-impiantistica.

     Ad ogni Sezione Tecnica è preposto un Direttore di livello apicale nel profilo professionale inerente la disciplina oggetto della Sezione Tecnica stessa, che deve assicurare l'adempimento dei compiti propri della rispettiva area di attività, nominato secondo le norme previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 dal D.M. 30 gennaio 1982.

     Il Regolamento di cui al successivo art. 10 determina il campo di attività di ciascuna Sezione Tecnica.

     Per il funzionamento e la gestione corrente del Presìdio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 8 circa la dotazione di un fondo separato, il Laboratorio di Sanità Pubblica si avvale di personale amministrativo distaccato dai Servizi della U.S.S.L. ove ha sede, nella misura fissata per ciascun Laboratorio dal Regolamento tipo di cui al successivo art. 10. Nel contingente di tale personale deve essere compreso almeno un dipendente del ruolo amministrativo - personale direttivo.

     Il Regolamento di cui al successivo art. 10 stabilisce entro quali limiti del fondo assegnato al Presìdio, e con quali modalità, il dipendente del ruolo amministrativo-personale laureato, su richiesta del Direttore del Presìdio, può procedere agli acquisti di materiale corrente ed alla sostituzione urgente di dotazioni di laboratorio, fermo restando l'obbligo di rendiconto trimestrale al competente Servizio della U.S.S.L.

     All'organizzazione del lavoro del predetto personale amministrativo distaccato del Presìdio ed all'attività tecnico-economale sovraintende il Direttore del Laboratorio di Sanità Pubblica.

     Il Piano Socio-Sanitario Regionale individua le peculiari attività da accentrarsi in singoli Laboratori di Sanità Pubblica che saranno dotati del personale e delle attrezzature necessarie per far fronte a tale specifica funzione e che fungono da riferimento per l'intero territorio regionale o parte di esso.

     La Regione, nel quadro della convenzione di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, organizza per il personale tecnico dei Laboratori di Sanità Pubblica, in collaborazione con l'Università, corsi di aggiornamento e corsi di perfezionamento con indirizzi specifici.

 

     Art. 6. (Programmazione delle attività e modalità di intervento).

     Ciascun Laboratorio di Sanità Pubblica programma la propria attività fatti salvi i compiti di Istituto sulla base di un piano annuale predisposto dal Comitato Tecnico di cui al successivo art. 9.

     I piani di lavoro annuali devono contenere le scelte e le linee operative idonee al perseguimento degli obiettivi stabiliti in materia dal Piano Socio-Sanitario Regionale con particolare riferimento ai compiti affidati al Laboratorio di Sanità Pubblica nell'indirizzo specifico, di cui al precedente art. 5, comma settimo.

     Le attività del Laboratorio di Sanità Pubblica vengono espletate, con riferimento a quanto previsto dall'art. 2:

     - su disposizioni e/o indirizzi della Giunta Regionale;

     - in attuazione di programmi specifici, predisposti dal Comitato Tecnico di cui al successivo art. 9.

     Nel caso di attività specifiche proprie del Laboratorio:

     - verifica periodica di macchine ed impianti;

     - incarichi dell'Autorità giudiziaria;

     - attività a carattere regionale;

     - compiti di controllo specificamente assegnati dalla legislazione al Laboratorio;

     - il personale delle Sezioni ha facoltà di accesso e di operatività in quanto incaricato di pubblico servizio.

     In ogni caso e nella fattispecie di quelli del precedente comma, il personale del Laboratorio incaricato, deve comunicare l'accesso al Servizio competente per territorio.

     La pianta organica del personale del Laboratorio di Sanità Pubblica sarà stabilita nel Regolamento previsto al successivo art. 10.

     Le prestazioni eseguite per conto di Enti pubblici saranno regolate da apposite convenzioni stipulate tra U.S.S.L. sede del Presìdio e l'Ente interessato, nel rispetto della legislazione vigente, secondo lo schema- tipo approvato dalla legge regionale.

     Le prestazioni a richiesta di terzi potranno essere eseguite compatibilmente con le esigenze di istituto risultanti dai piani di lavoro annuali e dai programmi specifici e con esclusione degli esami di laboratorio a scopo di accertamento clinico. Tali prestazioni saranno svolte a carico dei richiedenti, nella misura stabilita dagli appositi tariffari.

 

     Art. 7. (Comitato Permanente).

     Per ciascun Laboratorio di Sanità Pubblica è costituito un Comitato Permanente composto dai Presidenti dei Comitati di Gestione delle UU.SS.SS.LL., che afferiscono al Presìdio e da un rappresentante regionale.

     Al Comitato Permanente, presieduto dal Presidente dell'U.S.S.L. ove è ubicato il Presìdio, sono attribuiti i seguenti compiti:

     a) formulare proposte in ordine alla gestione amministrativa del Laboratorio di Sanità Pubblica;

     b) indicare le priorità nella programmazione degli interventi ai fini della predisposizione del piano di lavoro annuale del Laboratorio di Sanità Pubblica avendo riguardo in particolare agli indirizzi del Piano Socio- Sanitario Regionale ed alle competenze specifiche a livello regionale delle singole Sezioni del Laboratorio di Sanità Pubblica e verificando altresì la realizzazione degli obiettivi;

     c) formulare proposte per la definizione dei rapporti tra il Laboratorio di Sanità Pubblica ed i Servizi delle UU.SS.SS.LL., gli Enti locali territoriali, gli Istituti di ricerca, le Università;

     d) formulare proposte per l'attività del Laboratorio di Sanità Pubblica nel quadro generale del P.A.S. ed esprimere pareri vincolanti sui provvedimenti concernenti il fondo vincolato di cui al successivo art. 8, ivi compresi quelli dell'art. 3 della legge regionale 13 agosto 1986, n. 35;

     e) esaminare con parere vincolante per il Comitato di Gestione della U.S.S.L. ove ha sede il Laboratorio di Sanità Pubblica, di cui al successivo art. 10, predisposto dal Comitato Tecnico.

     Al Comitato Permanente partecipano, senza diritto di voto, il Direttore del Laboratorio di Sanità Pubblica, i Responsabili del Servizio di Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario delle UU.SS.SS.LL. comprese nel bacino di utenza del Presìdio ed un rappresentante per ciascuna Provincia interessata per territorio.

     Le modalità di funzionamento del Comitato Permanente sono disciplinate dal Regolamento dei Laboratori di Sanità Pubblica di cui al successivo art. 10.

 

     Art. 8. (Fondo per il funzionamento del Presìdio multizonale).

     La Regione, in occasione del riparto del fondo sanitario, assegnerà alle UU.SS.SS.LL. interessate le somme vincolate per la gestione del Laboratorio di Sanità Pubblica, tenendo conto anche della specificità delle funzioni assegnate alle Sezioni del Laboratorio stesso.

     In tale sede, la Regione assegnerà quote specifiche per la dotazione del personale e delle attrezzature, atte a garantire, in coerenza con la normativa nazionale e regionale, la tutela ambientale, utilizzando anche eventuali fondi integrativi alla quota del F.S.N., provenienti da ulteriori stanziamenti nazionali.

     Nel bilancio di previsione dell'U.S.S.L. ove ha sede il Laboratorio, per quanto attiene il Presìdio devono essere separatamente previste le voci di destinazione del fondo vincolato.

     L'U.S.S.L., ove ha sede il Laboratorio, dovrà tenere, a norma dell'art. 18, comma secondo, punto c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, uno specifico conto di gestione da allegarsi al conto generale.

 

     Art. 9. (Comitato Tecnico).

     Il Direttore del Presìdio presiede e convoca, con cadenza di norma mensile, il Comitato Tecnico; garantisce altresì, d'intesa con il Responsabile del Servizio d'igiene pubblica dell'U.S.S.L. sede del Laboratorio di Sanità Pubblica, i raccordi con la Regione, con gli Enti territoriali, con gli altri Laboratori di Sanità Pubblica e con la Sezione dell'Istituto Zooprofilattico competente per territorio.

     Del Comitato Tecnico fanno parte i Responsabili delle Sezioni tecniche del Laboratorio ed i Responsabili dei Servizi di Igiene Pubblica e Veterinario dell'UU.SS.SS.LL. facenti parte del bacino di utenza; inoltre vi partecipa un funzionario in rappresentanza di ciascuna Amministrazione Provinciale interessata per territorio e un funzionario della Giunta Regionale, il Dirigente della Sezione dell'Istituto Zooprofilattico competente per territorio; su richiesta dei rispettivi Responsabili possono essere consultati dal Comitato Tecnico altri operatori del Laboratorio di Sanità Pubblica o dei Servizi predetti.

     Il Comitato Tecnico predispone il piano di lavoro annuale del Laboratorio di Sanità Pubblica sulla base delle priorità indicate dal Comitato Permanente di cui al precedente articolo; predispone, sulla base del Regolamento tipo, approvato dalla Giunta Regionale, il Regolamento del Laboratorio di Sanità Pubblica; formula proposte per il coordinamento ed il collegamento funzionale con i Servizi delle UU.SS.SS.LL. interessate, predisponendo anche programmi specifici nell'espletamento delle singole attività del Laboratorio di Sanità Pubblica.

     Le modalità di funzionamento e di esercizio dei compiti del Comitato Tecnico sono disciplinate dal Regolamento tipo dei Laboratori di Sanità Pubblica di cui al successivo art. 10.

 

     Art. 10. (Regolamento tipo dei Laboratori di Sanità Pubblica).

     Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, approva, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Regolamento tipo sul funzionamento dei Laboratori di Sanità Pubblica, nel quale devono essere individuate:

     a) la pianta organica del Presìdio;

     b) le funzioni e le attività da affidarsi a ciascuna Sezione tecnica in cui si articola il Laboratorio di Sanità Pubblica;

     c) i rapporti tra le Sezioni tecniche e i collegamenti interdisciplinari come regolamentato dal precedente art. 9;

     d) i compiti e le modalità di funzionamento degli organi collegiali di cui ai precedenti artt. 7 e 9;

     e) le modalità di gestione del fondo vincolato.

 

     Art. 11. (Norma transitoria).

     In deroga a quanto stabilito nel precedente art. 4, e limitatamente ai primi 5 anni di vigenza della legge, la direzione del presìdio in carenza di personale con i requisiti previsti, può essere assegnata in via eccezionale e provvisoria anche ad uno dei Direttori di Sezione prescindendo dal possesso della specialità in igiene.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.