§ 3.1.13 – L.R. 13 marzo 1981, n. 10.
Norme straordinarie per l'approvazione di pianta organica provvisoria da parte delle Unità Sanitarie Locali ed il conferimento di incarichi nelle more [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:13/03/1981
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Predisposizione pianta organica provvisoria).
Art. 2.  (Modalità per la determinazione del numero dei posti).
Art. 3.  (Parere della Giunta Regionale).
Art. 4.  (Conferimento incarichi).
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 3.1.13 – L.R. 13 marzo 1981, n. 10. [1]

Norme straordinarie per l'approvazione di pianta organica provvisoria da parte delle Unità Sanitarie Locali ed il conferimento di incarichi nelle more delle graduatorie regionali.

(B.U. 25 marzo 1981 n. 12).

 

Art. 1. (Predisposizione pianta organica provvisoria).

     L'Unità Sanitaria Locale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone la pianta organica provvisoria da valere fino all'approvazione della pianta organica definitiva, da adottare ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 ai fini della istituzione e gestione del ruolo nominativo regionale del personale del servizio sanitario nazionale di cui alla legge regionale 20 maggio 1980, n. 52.

     Il numero complessivo dei posti della pianta organica, di cui al precedente comma, deve corrispondere, per i singoli ruoli, ai posti previsti negli organici degli Enti ed istituzioni di cui agli artt. 2, 8 e 9 della citata legge regionale n. 52 del territorio di riferimento, avuto riguardo alle qualifiche funzionali desumibili dalle tabelle di cui agli allegati «1» e «2» del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, fermo restando l'obbligo dell'eventuale adeguamento delle qualifiche stesse, conseguente all'emanazione del D.P.R. previsto dall'art. 63 ultimo comma, del richiamato decreto n. 761.

     Al fine di attivare i servizi obbligatori di cui al 3° comma dell'art. 3 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 60, in carenza di sufficienti posti di qualifica apicale, sono istituiti i necessari posti tramite opportuna variazione alla pianta organica determinata ai sensi di cui al precedente comma e fermo restando il numero complessivo dei posti della stessa.

 

     Art. 2. (Modalità per la determinazione del numero dei posti).

     Ai fini della determinazione del numero dei posti della pianta organica provvisoria, l'Unità Sanitaria Locale, relativamente agli Enti Ospedalieri da cui dipendono più Ospedali, considera esclusivamente l'organico dello stabilimento ospedaliero che insiste sul territorio di competenza.

     Per gli Enti diversi da quelli indicati nel comma precedente e per le istituzioni di cui al precedente art. 1, che espletano istituzionalmente attività su aree territoriali comprese in più Unità Sanitarie Locali, il numero dei posti delle rispettive piante organiche viene ripartito fra le Unità Sanitarie Locali interessate in relazione al numero della popolazione servita, previa intesa in ordine all'assegnazione delle qualifiche funzionali disponibili, da formalizzare con deliberazione della Giunta Regionale.

 

     Art. 3. (Parere della Giunta Regionale).

     La Giunta Regionale esprime parere sulle deliberazioni con le quali l'assemblea dell'Unità Sanitaria Locale, ai sensi dell'art. 12, 2° comma, lett. c) della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, adotta la pianta organica provvisoria in conformità della presente legge.

     Il parere della Giunta Regionale va trasmesso unitamente alla deliberazione cui si riferisce al competente Organo di Controllo.

 

     Art. 4. (Conferimento incarichi).

     E' consentito ai Comitati di Gestione delle UU.SS.LL., in attesa dell'espletamento dei pubblici concorsi, coprire per incarico temporaneo semestrale, non rinnovabile, nè prorogabile, i posti di cui ai concorsi suddetti previa utilizzazione delle graduatorie di cui all'art. 78, 3° comma del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, oppure, in mancanza di esse, mediante indizione di pubblico avviso da deliberarsi nei modi e nelle forme di legge.

     L'incarico decadrà in ogni caso con la nomina del vincitore del concorso, nonché con il venir meno dei motivi che resero necessario il ricorso all'avviso stesso.

     L'incarico è conferito al candidato che, in possesso dei requisiti generali e specifici, presenti maggiori titoli valutabili secondo i criteri fissati per il pubblico concorso, facendo rinvio a quanto contenuto nell'art. 3 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130.

     Il conferimento dell'incarico non dà titolo di valutazione alcuna ai fini del concorso bandito.

     Le norme di cui ai precedenti commi sono applicabili solo nell'attuale regime transitorio e si intendono automaticamente abrogate nel merito nel momento in cui intervengono norme statali a disciplinare l'affidamento degli incarichi provvisori di cui al presente articolo.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.