§ 2.8.7 – L.R. 9 marzo 1978, n. 11.
Modificazioni all'art. 1 della legge regionale 26 marzo 1976, n. 16 e sottoscrizione o acquisto di nuove azioni della Società per Azioni Promark (già [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:09/03/1978
Numero:11


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Per gli effetti di cui all'art. 1 della legge regionale 26 marzo 1976, n. 16, così come sostituito dall'art. 1 della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere 10.914 [...]
Art. 3.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di L. 379.140.000
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45, 6° comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale [...]


§ 2.8.7 – L.R. 9 marzo 1978, n. 11. [1]

Modificazioni all'art. 1 della legge regionale 26 marzo 1976, n. 16 e sottoscrizione o acquisto di nuove azioni della Società per Azioni Promark (già S.A.M.I.A.) di Torino.

(B.U. 9 marzo 1978 Suppl. n. 10).

 

Art. 1. [2]

     L'art. 1 della legge regionale 26 marzo 1976, n. 16 è sostituito dai seguenti:

     (omissis).

 

     Art. 2.

     Per gli effetti di cui all'art. 1 della legge regionale 26 marzo 1976, n. 16, così come sostituito dall'art. 1 della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere 10.914 nuove azioni, da nominall L. 10.000 ciascuna, emesse dalla Promark S.p.A. di Torino al fine di reintegrare il proprio capitale sociale da L. 181.100 a 450.000.000.

     In caso di ulteriore variazione del capitale sociale della Promark S.p.A., la Giunta regionale è autorizzata a compiere tutte le operazioni occorrenti per la sottoscrizione o l'acquisizione al patrimonio della Regione di nuove azioni per un importo massimo di L. 270 milioni.

     La spesa autorizzata al sensi del precedente comma potrà essere utilizzata, ove necessario, per l'acquisizione al patrimonio della Regione di azioni di altra Società da costituirsi In sostituzione della Promark S.p.A., avente gli scopi e le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 26 marzo 1976, n. 16, così come sostituito dall'art. 1 della presente legge.

 

     Art. 3.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di L. 379.140.000.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede:

- per L. 109.140.000 mediante una quota, di pari ammontare, della disponibilità esistente nel tondo speciale di cui al capitolo n. 14040 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, ai sensi dell'art. 13, 5° comma, della legge 19 maggio 1978, n. 335;

- per L. 270.000.000 mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo

speciale di cui al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa per

l'anno finanziario 1978.

     Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 sarà conseguentemente istituito il capitolo 2350 con la denominazione «Oneri relativi alla sottoscrizione o all'acquisto di nuove azioni della Promark S.p.A. di Torino», e con lo stanziamento di L. 379.140.000.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45, 6° comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.

[2] Il testo è stato riportato nella L.R. 26 marzo 1976, n. 16 (B.U. 6 aprile 1976, n. 14).