§ 2.8.3 – L.R. 26 marzo 1976, n. 16.
Partecipazione della Regione alla Società per Azioni SAMIA.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:26/03/1976
Numero:16


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      la Giunta regionale è autorizzata a compiere tutte le operazioni occorrenti per consentire alla Regione l'acquisizione al proprio patrimonio, mediante sottoscrizione di corrispondenti quote del [...]
Art. 3.      I membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della S.p.a. SAMIA, la cui nomina sarà riservata alla Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 2458 e 2459 del C.C., saranno [...]
Art. 4.      Per la sottoscrizione delle quote di capitale azionario di cui all'art. 2 della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di 170 milioni


§ 2.8.3 – L.R. 26 marzo 1976, n. 16. [1]

Partecipazione della Regione alla Società per Azioni SAMIA.

(B.U. 6 aprile 1976, n. 14).

 

Art. 1. [2]

     Allo scopo di sostenere e incrementare, nell'ambito delle proprie competenze, le attività economiche del Piemonte e di coordinare le conseguenti iniziative promozionali per il perseguimento degli obiettivi previsti dal piano regionale di sviluppo, la Regione si avvale della Società per Azioni Promark (già S.A.M.I.A. S.p.a.) con sede in Torino, ed assume una partecipazione azionaria nella società stessa.

 

     Art. 2.

     la Giunta regionale è autorizzata a compiere tutte le operazioni occorrenti per consentire alla Regione l'acquisizione al proprio patrimonio, mediante sottoscrizione di corrispondenti quote del capitale azionario, di n. 17.000 azioni di serie A, di nominali L. 10.000 cadauna, della Società per Azioni SAMIA, per un valore complessivo nominale di 170 milioni di lire.

     La Giunta regionale è altresì autorizzata a prestare fidejussione alla Società SAMIA per le eventuali necessità di finanziamenti destinati ad investimenti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio.

 

     Art. 3.

     I membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della S.p.a. SAMIA, la cui nomina sarà riservata alla Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 2458 e 2459 del C.C., saranno designati dal Consiglio regionale, assicurando la rappresentanza delle minoranze.

     I Consiglieri di amministrazione come sopra nominati sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite dal competenti organi della Regione.

 

     Art. 4.

     Per la sottoscrizione delle quote di capitale azionario di cui all'art. 2 della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di 170 milioni.

     Per gli oneri legali connessi alle operazioni di cui al precedente comma è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di 5 milioni.

     Agli oneri di cui ai precedenti commi si provvede mediante una quota, di pari ammontare, della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al capitolo n. 1404 del bilancio per l'anno finanziario 1975, al sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976, del capitolo n. 1390, (Rubrica n. 3 - Interventi in campo finanziario - Categoria XII - Partecipazioni azionarie e conferimenti), con la denominazione «Oneri relativi alla sottoscrizione di quote di capitale azionario della S.P.A. SAMIA, nonché oneri legali connessi», e con lo stanziamento di 175 milioni.

     Il Presidente della Giunta è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 8 marzo 1978, n. 11.