§ 2.1.33 – L.R. 23 dicembre 1988, n. 48.
Disposizioni in merito ai concorsi speciali di cui all'art. 46 L.R. 16 agosto 1984, n. 40 ed all'accesso della 1ª qualifica dirigenziale.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 personale
Data:23/12/1988
Numero:48


Sommario
Art. 1.  (Concorsi speciali).
Art. 2.  (Accesso alla 1ª qualifica dirigenziale).
Art. 3.  (Corsi-concorsi per l'accesso alla 1ª qualifica dirigenziale).
Art. 4.  (Dichiarazione di urgenza).


§ 2.1.33 – L.R. 23 dicembre 1988, n. 48. [1]

Disposizioni in merito ai concorsi speciali di cui all'art. 46 L.R. 16 agosto 1984, n. 40 ed all'accesso della 1ª qualifica dirigenziale.

(B.U. 28 dicembre 1988 n. 52).

 

     Art. 1. (Concorsi speciali).

     1. L'attuazione dei concorsi speciali di cui all'art. 46 della L.R. 40/84 e successive modifiche viene programmata con deliberazione della Giunta Regionale.

     2. Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati dalla Giunta Regionale relativi alla definizione dei profili professionali e rispettivi requisiti di accesso ai sensi dell'art. 46, L.R. 40/84 e successive modifiche.

     3. Ai fini dell'ammissione ai concorsi speciali sono esclusi i dipendenti che abbiano conseguito l'inquadramento nella qualifica prevista quale requisito d'ammissione mediante altri concorsi speciali di cui all'art. 46 L.R. 40/84 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 2. (Accesso alla 1ª qualifica dirigenziale).

     1. Il secondo comma dell'art. 21 della L.R. 16 agosto 1984, n. 40 è sostituito dal seguente: «Per accedere alla prima qualifica, dirigenziale dall'esterno occorre essere in possesso del diploma di laurea, nonché ricoprire presso pubbliche Amministrazioni o Enti di diritto pubblico, aziende pubbliche o imprese private, una qualifica direttiva corrispondente per contenuti, alle funzioni proprie dell'8ª qualifica funzionale ed avere un'esperienza di servizio adeguatamente documentata maturata in tali Enti o aziende, di almeno 5 anni in qualifiche direttive».

     2. Alla riserva dei posti prevista dall'art. 21, 1° comma, della L.R. 16 agosto 1984, n. 40, così come modificato dalla L.R. 11 giugno 1986, n. 22 può altresì accedere il personale regionale inquadrato nell'8ª qualifica, in possesso del diploma di laurea e di una anzianità di servizio di almeno 8 anni maturata nelle qualifiche 7ª e 8ª o livelli corrispondenti.

 

     Art. 3. (Corsi-concorsi per l'accesso alla 1ª qualifica dirigenziale).

     1. Per la prima attuazione dell'art. 29 bis della L.R. 8 settembre 1986, n. 42 i corsi-concorsi per l'accesso alla 1ª qualifica dirigenziale approvati entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono riservati al personale regionale in possesso dei prescritti requisiti di legge per l'accesso alla qualifica nonché titolare di profilo professionale di responsabile di unità operativa o di incarico di responsabilità di servizio, attribuiti con provvedimenti della Giunta Regionale.

     2. Nei corsi-concorsi di cui al 1° comma la selezione dei candidati prevista all'art. 29bis, comma 2°, punto a), avviene mediante valutazione dei titoli professionali e di servizio, nonché della esperienza professionale maturata dai candidati.

 

     Art. 4. (Dichiarazione di urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.