§ 2.1.32 – L.R. 11 dicembre 1987, n. 60.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8 settembre 1986 n. 42 «Norme sull'organizzazione degli uffici della regione Piemonte».


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 personale
Data:11/12/1987
Numero:60


Sommario
Artt. 1. - 5. 
Art. 6.      1. L'art. 32 della L.R. 42/86 è così sostituito
Art. 7.      1. Il titolo dell'Allegato 3 della L.R. 42/86 è così modificato
Art. 8.      1. I procedimenti concorsuali per la prima copertura dei posti di 2ª qualifica dirigenziale mediante concorsi per titoli e colloquio in atto alla data di entrata in vigore della presente legge [...]
Art. 9.      1. I termini previsti dall'art. 28, comma 2, della L.R. 42/86, come sostituito dall'art. 1, e dall'art. 29, comma 3, comma 4 e comma 19 della L.R. 42/86, come sostituito dall'art. 2, sono [...]
Art. 10.      1. I «curricula» di cui all'art. 2 della L.R. 17 aprile 1987, n. 26, sono quelli previsti dall'art. 29, comma 4 e comma 19 della L.R. 42/1986 così modificato dalla presente legge
Art. 11.      1. I concorsi speciali per la 3ª e la 6ª qualifica, già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono espletati secondo le procedure previste nei rispettivi bandi e senza [...]
Art. 12.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 2.1.32 – L.R. 11 dicembre 1987, n. 60. [1]

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8 settembre 1986 n. 42 «Norme sull'organizzazione degli uffici della regione Piemonte».

(B.U. 16 dicembre 1987, n. 50).

 

     Artt. 1. - 5. [2]

 

     Art. 6.

     1. L'art. 32 della L.R. 42/86 è così sostituito:

     (Omissis) [3].

     2. Il punto a) dell'articolo 4 del Regolamento concorsi pubblici approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 293-4965 del 3 giugno 1982 è abrogato e sostituito dal seguente:

     «-a) il numero dei posti o il posto messo a concorso e il profilo professionale;».

 

     Art. 7.

     1. Il titolo dell'Allegato 3 della L.R. 42/86 è così modificato:

     «Posti di 2ª qualifica dirigenziale da ricoprirsi mediante concorso per titoli e valutazione attitudinale».

     2. La nota dell'Allegato 3 della L.R. 42/86, con i relativi riferimenti è abrogata.

     3. L'Allegato 4 della L.R. 42/86 è soppresso.

 

     Art. 8.

     1. I procedimenti concorsuali per la prima copertura dei posti di 2ª qualifica dirigenziale mediante concorsi per titoli e colloquio in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono caducati con effetto dalla medesima data.

     2. E' fatto salvo il provvedimento con cui sono stati approvati i contenuti dei profili professionali della 2ª qualifica dirigenziale già deliberati al sensi della L.R. 42/86 e sue successive modifiche.

     3. Per i posti di 2ª qualifica dirigenziale che si renderanno comunque disponibili entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria dei concorsi interni di cui al precedente art. 2, saranno banditi, ai sensi dell'art. 21 terzo comma della L.R. 40 del 16 agosto 1984, per almeno il 75% dei posti stessi, concorsi interni per titoli ed esami scritti ed orali.

 

     Art. 9.

     1. I termini previsti dall'art. 28, comma 2, della L.R. 42/86, come sostituito dall'art. 1, e dall'art. 29, comma 3, comma 4 e comma 19 della L.R. 42/86, come sostituito dall'art. 2, sono riferiti all'entrata in vigore della presente legge «Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8 settembre 1986, n. 42 «Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione Piemonte».

 

     Art. 10.

     1. I «curricula» di cui all'art. 2 della L.R. 17 aprile 1987, n. 26, sono quelli previsti dall'art. 29, comma 4 e comma 19 della L.R. 42/1986 così modificato dalla presente legge.

 

     Art. 11.

     1. I concorsi speciali per la 3ª e la 6ª qualifica, già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono espletati secondo le procedure previste nei rispettivi bandi e senza riapertura dei termini ivi previsti, fatta salva la composizione della Commissione giudicatrice che verrà nominata ai sensi del precedente art. 5 e fatta salva la facoltà di utilizzare la graduatoria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 31, L.R. 42/86 come modificato dall'ultimo comma dell'art. 5 della presente legge.

 

     Art. 12.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.

[2] Il testo è riportato nella L.R. 8 settembre 1986, n. 42.

[3] Il testo è riportato nella L.R. 8 settembre 1986, n. 42.