§ 5.5.10 - Legge Regionale 21 marzo 1990, n. 15.
Provvedimenti di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali relative a diversi settori di Intervento.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.5 provvedimenti di rifinanziamento
Data:21/03/1990
Numero:15


Sommario
Art. 1.      Per l'anno 1990 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato "A" nella misura a fianco di ciascun intervento settoriale indicato, ancorché esaurite per quanto [...]
Art. 2.      Per l'anno 1990 è autorizzato il finanziamento, nel bilancio della Regione, dei provvedimenti legislativi dello Stato di cui all'allegato "B" concernenti interventi per i quali l'Amministrazione [...]
Art. 3.      Per l'anno 1990 sono autorizzati i nuovi limiti d'impegno nella misura indicata nell'allegato "C" annesso alla presente legge.
Art. 4.      Per l'anno 1990 è assegnato all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise, ai sensi della lettera c) dell'articolo 19 della legge regionale 9 novembre 1977, n. 40 il contributo di L. [...]
Art. 5.      L'erogazione delle somme indicate ai capitoli: 11911, 11912, 11913, 11914, 11915, 11916, 11917, 11918, 11919, 11920, 11921, 11922, 11923 e 11924 concernenti i programmi regionali di sviluppo, [...]
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione [...]


§ 5.5.10 - Legge Regionale 21 marzo 1990, n. 15. [1]

Provvedimenti di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali relative a diversi settori di Intervento.

(B.U. n. 6 del 31 marzo 1990).

 

Art. 1.

     Per l'anno 1990 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato "A" nella misura a fianco di ciascun intervento settoriale indicato, ancorché esaurite per quanto concerne la loro validità finanziaria.

 

     Art. 2.

     Per l'anno 1990 è autorizzato il finanziamento, nel bilancio della Regione, dei provvedimenti legislativi dello Stato di cui all'allegato "B" concernenti interventi per i quali l'Amministrazione regionale non ha provveduto a dotarsi di autonomi provvedimenti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

 

     Art. 3.

     Per l'anno 1990 sono autorizzati i nuovi limiti d'impegno nella misura indicata nell'allegato "C" annesso alla presente legge.

 

     Art. 4.

     Per l'anno 1990 è assegnato all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise, ai sensi della lettera c) dell'articolo 19 della legge regionale 9 novembre 1977, n. 40 il contributo di L. 6.500.000.000 iscritto al capitolo di spesa n. 43800.

 

     Art. 5.

     L'erogazione delle somme indicate ai capitoli: 11911, 11912, 11913, 11914, 11915, 11916, 11917, 11918, 11919, 11920, 11921, 11922, 11923 e 11924 concernenti i programmi regionali di sviluppo, potrà avvenire entro i limiti dell'accertamento e riscossione sul corrispondente Capitolo n. 2107 dello stato di previsione dell'entrata.

     La norma di cui al comma precedente si applica anche ai capitoli: 11930, 11950, 11970, 11990, 11995, 12000, 12001, 12005, 12010, 12020, 12030, 12045 e 12090 concernenti i programmi regionali di sviluppo, da correlare al Capitolo n. 2104 dello stato di previsione della entrata.

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

Si omettono gli allegati:

Allegato "A"

RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE

 

Allegato "B"

AUTORIZZAZIONI DI SPESE CONCERNENTI INTERVENTI PER I QUALI

L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE NON HA PROVVEDUTO A DOTARSI DI AUTONOMI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

 

Allegato "C"

NUOVI LIMITI DI IMPEGNO

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.