§ 1.11.2 - Legge Regionale 9 novembre 1977, n. 40.
Norme per l'organizzazione dell'Ente Regionale di Sviluppo agricolo per il Molise.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.11 enti dipendenti o a partecipazione regionale
Data:09/11/1977
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Definizione.
Art. 2.  Finalità generali.
Art. 3.  Compiti e funzioni.
Art. 4.  Diritto di prelazione sui fondi rivenienti dalle leggi di riforma.
Art. 5.  Organi statutari.
Art. 6.  Composizione del consiglio di amministrazione.
Art. 7.  Il Presidente.
Art. 8.  Comitato Esecutivo.
Art. 9.  Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 10.  Funzionamento e compiti del Consiglio di Amministrazione.
Art. 11.  Compiti del Comitato Esecutivo.
Art. 12.  Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 13.  Direttore Generale.
Art. 14.  Incompatibilità.
Art. 15.  Controllo sugli atti.
Art. 16.  Esercizio finanziario.
Art. 17.  Controllo sostitutivo.
Art. 18.  Indennità.
Art. 19.  Patrimonio.
Art. 20.  Organizzazione degli uffici e formazione dell'organico.
Art. 21.  Stato giuridico ed economico del personale.
Art. 22.  Inquadramento del personale.
Art. 23.  Modalità per l'inquadramento.
Art. 24.  Riconoscimento dei servizi pregressi.
Art. 25.  Operai specializzati.
Art. 26.  Inquadramento di altro personale comunque in servizio.
Art. 27.  Modalità di inquadramento del personale di cui all'art. 26.
Art. 28.  Commissione per l'inquadramento.
Art. 29.  Provvedimento di Inquadramento.
Art. 30.  Benefici combattentistici.
Art. 31.  Conservazione dei trattamenti di miglior favore.
Art. 32.  Trattamento di previdenza e quiescenza. Opzione.
Art. 33.  Conservazione fondo di previdenza.
Art. 34.  Norme finanziarie.
Art. 35.  Disposizioni finali.
Art. 36.  Pubblicazione.


§ 1.11.2 - Legge Regionale 9 novembre 1977, n. 40. [1]

Norme per l'organizzazione dell'Ente Regionale di Sviluppo agricolo per il Molise.

(B.U. n. 21 del 16 novembre 1977).

 

Art. 1. Definizione.

     L'Ente Regionale di Sviluppo per il Molise, istituito con l'art. 6 della legge 2 febbraio 1970, n. 20, svolge i compiti e le funzioni stabiliti dalla presente legge, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 30 aprile 1976, n. 386, per l'attuazione della politica di programmazione regionale.

     L'Ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ha competenza sull'intero territorio regionale ed ha sede in Campobasso.

 

     Art. 2. Finalità generali.

     L'Ente, strumento tecnico-operativo della Regione, attua, nel quadro della programmazione nazionale e della politica agricola Comunitaria, gli indirizzi di politica agraria della Regione, svolge le attività dirette a promuovere lo sviluppo dell'agricoltura regionale ed il miglioramento del reddito e delle condizioni di vita della popolazione agricola, assicura la partecipazione delle categorie agricole al processo di rinnovamento dell'agricoltura, collabora con le Comunità Montane, gli Enti territoriali, le Organizzazioni e le Associazioni operanti nel settore agricolo, e favorisce le attività dei singoli imprenditori agricoli.

 

     Art. 3. Compiti e funzioni.

     Per il conseguimento delle finalità nel precedente articolo l'Ente provvede:

     a) all'attuazione del piano di sviluppo agricolo regionale e dei piani di sviluppo zonali approvati dalla Regione;

     b) alla esecuzione dei piani e programmi riguardanti il miglioramento delle strutture fondiarie ed agrarie, anche per conto delle Comunità Montane, degli Enti Locali e degli altri organismi pubblici operanti nel settore dell'agricoltura, nonchè a prestare a richiesta degli stessi, consulenza ed assistenza;

     c) alla realizzazione diretta, ove siano carenti le iniziative di carattere associativo, di impianti per la trasformazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli, ed alla loro gestione nella fase di avviamento, per il periodo massimo di cinque anni;

     d) alla gestione diretta di impianti ed attrezzature realizzati da cooperative o da altri organismi associativi, in caso di gravi difficoltà o dissesto degli organismi interessati. In ogni caso la gestione dovrà essere affidata o riaffidata ai produttori associati entro il termine di cinque anni;

     e) alla prestazione di assistenza economica e finanziaria ai produttori singoli ed associati, con preferenza alle Cooperative ed alle organizzazioni di produttori agricoli, anche mediante anticipazioni di capitale, prestazione di garanzie fidejussorie e partecipazioni azionarie, con i fondi che allo scopo sono assegnati dallo Stato e dalla Regione;

     f) allo svolgimento delle attività di assistenza tecnica per l'orientamento produttivo delle imprese agricole singole ed associate, anche mediante le creazioni di Centri Dimostrativi;

     g) all'attuazione di programmi organici, in collaborazione con Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, destinati a favorire la sperimentazione e la dimostrazione delle tecniche agricole più redditizie;

     h) alla realizzazione di infrastrutture agricole;

     i) alla promozione ed allo sviluppo delle Cooperative agricole e delle altre forme associative, anche assumendo quote di partecipazione in società di interesse agricolo;

     l) all' organizzazione dei servizi occorrenti per la piena e diffusa applicazione delle direttive comunitarie e delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352;

     m) ad esercitare le funzioni di organismo fondiario ai sensi e per gli effetti della predetta legge 9 maggio 1975, n. 153 e delle leggi regionali di attuazione delle direttive comunitarie;

     n) ad eseguire gli interventi riservati agli Enti di Sviluppo dalle leggi 14 luglio 1965, n. 901 e 14 agosto 1971, n. 817 e successive modificazioni e integrazioni;

     o) ad esercitare le funzioni previste dall'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386;

     p) alla elaborazione di studi e proposte di piani e programmi intesi a valorizzare le risorse agricole del territorio regionale;

     q) alla formulazione ed esecuzione di programmi articolati per la difesa del suolo, la ricomposizione fondiaria e la utilizzazione delle risorse idriche;

     r) alla formulazione di interventi destinati a conseguire l'adeguamento delle strutture agricole, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali, e alla promozione ed attuazione di interventi per la valorizzazione delle risorse agro-turistiche della Regione:

     s) alla predisposizione di programmi organici, regionali, zonali per l'estensione ed il consolidamento delle imprese coltivatrici singole ed associate, in applicazione della legge n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè di altri provvedimenti comunitari, nazionali e regionali.

     L'Ente, inoltre, promuove ed attua ogni altra attività diretta al conseguimento delle finalità istitutive e quelle ad esso demandate da leggi e direttive regionali, ed espleta ogni altra funzione attribuitagli dalla legge 30 aprile 1976, n. 386.

     Le gestioni dirette di impianti ed attrezzature da parte dell'Ente Regionale di Sviluppo per il Molise sono considerate imprese agricole a tutti gli effetti.

     I Consorzi di cooperative agricole che producono beni e servizi di interesse comune ai propri soci sono ammessi a beneficiare dell'assistenza tecnica, amministrativa, economica e finanziaria dell'Ente, nonchè dei contributi previsti per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli impianti, per il credito di esercizio e per le spese di gestione.

     L'Ente, nella sua attività di studio e di predisposizione di interventi organici per programmi e piani, ricerca e acquisisce il parere delle organizzazioni professionali e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

 

     Art. 4. Diritto di prelazione sui fondi rivenienti dalle leggi di riforma.

     I fondi a suo tempo assegnati ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, successivamente riscattati ai sensi dell'art. 1 e seguenti della legge 29 maggio 1967, n. 379 o affrancati ai sensi dell'art. 10 della legge 30 aprile 1976, n. 386, possono essere alienati dagli interessati esclusivamente all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in via prioritaria, oppure a coltivatori diretti confinanti ad altri coltivatori della terra aventi i requisiti previsti dalla legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni.

     L'alienante deve comunicare all'Ente e ai coltivatori confinanti che intende vendere il podere nonchè il prezzo di vendita stabilito, secondo le norme previste dall'articolo 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379.

     Il diritto di prelazione da parte dell'Ente o dei confinanti deve essere esercitato nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

     La vendita a coltivatore diretto deve essere autorizzata dall'Ente il quale nel caso di più richiedenti opera la scelta in base a valutazione e criteri forniti dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 4, comma 6°, della legge 29 maggio 1967, n. 379.

     Di tale autorizzazione deve essere fatta menzione nell'atto di trasferimento e nella relativa nota di trascrizione agli effetti dell'art. 5, comma 1°, della legge 29 maggio 1967, n. 379.

 

     Art. 5. Organi statutari.

     Sono organi dell'Ente:

     1) Il Consiglio di Amministrazione;

     2) Il Presidente;

     3) Il Comitato Esecutivo;

     4) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

     Art. 6. Composizione del consiglio di amministrazione.

     Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è composto dal Presidente e da 18 Consiglieri, di cui uno con funzione di vice-presidente, ripartiti come segue:

     a) 9 membri nominati dal Consiglio Regionale con voto limitato a 2/3 prescelti tra esperti di sviluppo agricolo;

     b) 8 membri designati dalle organizzazioni professionali e sindacali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni regionali, in proporzione alla effettiva rappresentatività regionale di ciascuna di esse;

     c) un rappresentante del personale dell'Ente designato dal personale dipendente in base a procedure che saranno stabilite dalla Giunta Regionale.

     I criteri e le modalità per l'applicazione delle lettere b) e c) e per l'attribuzione della rappresentanza tra gli organismi professionali e sindacali interessati saranno definiti dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta.

     In caso di rinunzia o decadenza di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione la sostituzione avviene con la medesima procedura prevista per la nomina.

     Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri.

     I Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano per oltre tre adunanze consecutive decadono dalla carica.

     Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio presenti, in caso di parità la maggioranza è determinata dal voto del Presidente.

 

     Art. 7. Il Presidente.

     Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta Regionale, dura in carica 5 anni e può essere riconfermato una sola volta.

     Il Presidente ha la rappresentanza legale e sovrintende al funzionamento dell'Ente, convoca, determinandone l'ordine dei lavori, e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo.

     In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice-presidente.

     Il Presidente può delegare parte delle sue funzioni al vice presidente.

     Il Presidente ha, inoltre, facoltà di adottare, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, che vanno sottoposti allo stesso per la ratifica nella sua prima riunione.

 

     Art. 8. Comitato Esecutivo.

     Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente, dal vice-presidente e da cinque Consiglieri di amministrazione nominati dal Consiglio nella sua prima riunione, di cui due scelti tra i rappresentanti previsti dalla lettera b) dell'art. 6.

     In caso di rinunzia o decadenza di uno o più membri del Comitato Esecutivo la sostituzione avviene con le medesime modalità previste per la nomina.

 

     Art. 9. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

     Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da cinque membri effettivi e due supplenti, è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     Del Collegio fanno parte: un rappresentante designato dal Ministero del Tesoro e un rappresentante designato dal Ministero dell'Agricoltura, a norma dell'art. 4 della legge 30 aprile 1976, n. 386, e 3 rappresentanti designati dal Consiglio Regionale con voto limitato ai 2/3. Con separata votazione il Consiglio Regionale designa due revisori supplenti.

     Il Presidente del Collegio è scelto tra i revisori effettivi designati dal Consiglio Regionale ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica cinque anni.

 

     Art. 10. Funzionamento e compiti del Consiglio di Amministrazione.

     Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e si riunisce in via ordinaria almeno ogni due mesi, e, in via straordinaria, quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri in carica o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

     Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione dell'Ente ed adotta le delibere riguardanti

     a) la nomina, nella sua prima riunione, tra i suoi membri, del vice- presidente e del Comitato Esecutivo;

     b) il bilancio di previsione e le variazioni che occorre apportare ad esso durante il corso dell'esercizio;

     c) il bilancio consuntivo, previa relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

     d) le proposte annuali delle iniziative da promuovere e dei provvedimenti da adottare per l'attuazione degli interventi demandati alla competenza dell'Ente dalla presente legge, dallo Stato e dalla Regione;

     e) il regolamento di amministrazione e di contabilità;

     f) le modifiche del regolamento organico del personale;

     g) gli atti e contratti di acquisto ed alienazioni dei beni immobili;

     h) l'accensione e la cancellazione di ipoteche;

     i) lo stare e resistere in giudizio e le relative transazioni;

     l) le convenzioni con gli istituti di credito, la stipula di contratti di mutuo e le operazioni di sconto e di cessione di annualità;

     m) le convenzioni con enti per l'affidamento e l'assunzione di determinate attività;

     n) le accettazioni di eredità, di donazioni e di legati a favore dell'Ente;

     o) la partecipazione a società per azioni, ad Organismi Cooperativi ed a loro Consorzi;

     p) la istituzione e il funzionamento di commissioni e comitati consultivi;

     q) gli atti e contratti con cui si assumono spese per un importo superiore ai cento milioni.

 

     Art. 11. Compiti del Comitato Esecutivo.

     Il Comitato Esecutivo adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione dei programmi e lo svolgimento delle attività deliberati dal Consiglio di Amministrazione, esercita le attribuzioni demandategli dal Consiglio di Amministrazione e delibera sugli atti e contratti che comportino spese di importo non superiore a cento milioni, predispone i bilanci dell'Ente e provvede all'Amministrazione del personale con l'osservanza delle norme regolamentari.

     Le deliberazioni adottate dal Comitato Esecutivo sono comunicate dal Presidente al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta.

     Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei componenti.

 

     Art. 12. Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti.

     Al Collegio dei Revisori dei Conti compete:

     a) esaminare i bilanci preventivi e consuntivi e predisporre le relazioni che l'accompagnano;

     b) controllare la gestione dell'Ente;

     c) elaborare ogni sei mesi una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente, da portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, il quale provvede a trasmetterla, con eventuali osservazioni, al Presidente della Giunta Regionale ed al Consiglio Regionale.

     I Revisori dei Conti assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo dell'Ente.

 

     Art. 13. Direttore Generale.

     Il Direttore Generale, scelto fra il personale dell'Ente stesso o della Regione appartenente a livello direttivo con qualifica parametrale di responsabile di settore, è nominato dal Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il Consiglio di Amministrazione, detto incarico ha termine con la cessione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

     Il Direttore Generale interviene, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio e del Comitato Esecutivo e ne controfirma i verbali con la funzione di segretario.

     Dirige, sorveglia e coordina i servizi dell'Ente, nel rispetto del regolamento organico e di amministrazione.

     Controfirma gli atti e contratti che comportano impegni di spesa.

     Al Direttore Generale compete l'indennità di funzione prevista per il coordinamento di settore del ruolo regionale di cui alle leggi regionali 11 e 12 del 31 agosto 1974 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 14. Incompatibilità.

     Le cariche di Consigliere di amministrazione e di componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente sono incompatibili con quelle di Consigliere Regionale e Provinciale, di Sindaco e Assessore comunale, di Presidente e Assessore delle Comunità Montane.

     Le anzidette incompatibilità comportano, qualora intervengono in corso di mandato, la decadenza dalla carica.

     Il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti non possono rivestire incarichi o svolgere attività per conto di Enti, Società e Imprese che comunque abbiano rapporti d'affari con Ente ed effettuano all'Ente stesso forniture e prestazioni.

 

     Art. 15. Controllo sugli atti.

     La Regione Molise esercita le funzioni di vigilanza e tutela sull'Ente Regionale di Sviluppo per il Molise.

     Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, eccettuate quelle di mera esecuzione di atti già approvati, debbono essere trasmesse alla Giunta Regionale, tramite l'Assessore all'Agricoltura, entro 5 giorni dalla loro adozione.

     Il Presidente sottopone all'esame della Giunta Regionale le deliberazioni riguardanti gli argomenti di cui alle lettere a), g), h), i), l), m), n), o), e p) del precedente articolo 10, comma II ed all'esame del Consiglio Regionale le delibere concernenti gli argomenti di cui alle lettere b), c), d), e), ed f) del precedente art. 10.

     Sono soggette al controllo di merito e diventano esecutive soltanto dopo l'approvazione le delibere concernenti:

     a) il bilancio di previsione e relative variazioni;

     b) il bilancio consuntivo;

     c) le proposte annuali delle iniziative da promuovere e dei provvedimenti da adottare per l'attuazione degli interventi demandati alla competenza dell'Ente dalla presente legge, dallo Stato e dalla Regione;

     d) il regolamento di amministrazione e contabilità;

     e) le modifiche del regolamento organico del personale e della strutturazione degli uffici.

     Le deliberazioni non soggette al controllo di merito divengono esecutive se la Giunta Regionale non ne pronunzia l'annullamento nel termine di giorni venti dal ricevimento con provvedimento motivato, o se, entro tale termine, dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità.

     L'esecutività è sospesa se, nel termine di cui al precedente comma, il Presidente della Giunta Regionale chiede all'Ente chiarimenti ed elementi integrativi.

 

     Art. 16. Esercizio finanziario.

     L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

     Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere ad approvare, entro il 30 settembre di ogni anno, il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, e, entro il 15 marzo il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

     I predetti bilanci, unitamente alle relazioni del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, vanno trasmessi, entro 10 giorni dalla loro approvazione, alla Giunta Regionale.

     Le deliberazioni riguardanti le variazioni di bilancio vanno trasmesse alla Giunta Regionale, entro 5 giorni dalla loro adozione.

 

     Art. 17. Controllo sostitutivo.

     La Regione esercita sull'Ente le funzioni di vigilanza e tutela e ne coordina le attività con quelle degli altri Enti operanti nel settore agricolo, e, in particolare con quelle delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane, nello svolgimento dei compiti ad essi assegnati, in attuazione del programma di sviluppo dei piani comprensoriali e zonali.

     La Giunta Regionale può disporre, in ogni momento, ispezioni amministrative e verifiche di cassa, nonchè l'esecuzione di ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative e regolamentari, quando l'Amministrazione dell'Ente nei rifiuti o ritardi l'adempimento, benchè previamente e tempestivamente invitata.

     Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Giunta Regionale;

     1) su conforme deliberazione della Giunta, in caso di dimissioni della metà dei Consiglieri;

     2) su conforme deliberazione del Consiglio Regionale e previa diffida, in caso di accertate gravi deficienze e per irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Ente.

     Il Consiglio di Amministrazione deve essere ricostituito nel termine di tre mesi dalla data di notifica del decreto di scioglimento ai componenti del disciolto Consiglio.

 

     Art. 18. Indennità.

     Al Presidente, al Vice-Presidente ed ai componenti del Comitato Esecutivo è dovuta una indennità di carica.

     Ai Consiglieri di Amministrazione ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti è dovuto un gettone di presenza.

     Le indennità di carica ed i gettoni di presenza sono fissati con legge regionale.

 

     Art. 19. Patrimonio.

     L'Ente ha patrimonio e bilanci propri. Costituiscano il patrimonio dell'Ente:

     a) tutti i beni mobili ed immobili che allo stesso sono pervenuti o perverranno dalla ripartizione delle attività e dalla passività del disciolto Ente di Sviluppo in Puglia, Lucania e Molise, in attuazione del D.M. 5 marzo 1970 e della legge 30 aprile 1976, n. 386;

     b) la dotazione patrimoniale istituita con l'art. 13 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

     Alle spese per il funzionamento dell'Ente si provvede:

     a) con le rendite patrimoniali;

     b) con le assegnazioni stanziate dalla Regione;

     c) con le entrate derivanti per la realizzazione di opere e lo svolgimento di attività previste dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie;

     d) con i proventi rivenienti dallo svolgimento delle attività e da prestazioni di servizi;

     e) con eventuali liberalità disposte da Enti Pubblici e Privati.

 

     Art. 20. Organizzazione degli uffici e formazione dell'organico.

     L'organizzazione dell'Ente Regionale di Sviluppo per il Molise è articolata in una sede centrale, nel Capoluogo regionale, ed in unità operative decentrate sul territorio regionale, anche con funzioni differenziate per il Capoluogo di Isernia. Le unità operative decentrate saranno determinate con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     La dotazione organica per livelli funzionali, compresa quella delle unità operative decentrate, e la strutturazione degli uffici sono specificate nelle tabelle "A" e "A1", allegate alla presente legge.

     Al fine di assicurare la migliore utilizzazione del personale dell'Ente e della Regione, la Giunta Regionale, d'intesa con l'Esecutivo dell'Ente, sentiti gli interessati o i rappresentanti sindacali di categoria, può autorizzare comandi di personale alla Regione e viceversa.

 

     Art. 21. Stato giuridico ed economico del personale.

     Al personale dell'E.R.S.A.M. è attribuito con decorrenza 1° settembre 1976 lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti della Regione, intendendosi al detto personale estesa la normativa tutta di cui alle leggi regionali n. 11 e n. 12 del 31 agosto 1974, successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 22. Inquadramento del personale.

     Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nel ruolo organico dell'Ente.

     L'inquadramento è effettuato in conformità dei criteri di corrispondenza stabiliti nella tabella B. 3) allegata alla presente legge.

     Il diritto all'inquadramento è riconosciuto a favore del personale anche se sia stato collocato a riposo prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 23. Modalità per l'inquadramento.

     L'inquadramento del personale assunto direttamente dall'Ente, in servizio alla data del 31 gennaio 1972 e di quello assunto ai sensi della legge 482 del 1968 entro il 30 aprile 1976, avviene d'ufficio.

     L'inquadramento del personale comandato dagli Enti di Sviluppo Puglia e Lucania e dall'Ente Irrigazione di Puglia, Lucania ed Irpinia avviene su domanda dell'interessato da presentare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 24. Riconoscimento dei servizi pregressi.

     Ai dipendenti inquadrati nel ruolo unico dell'Ente le anzianità complessivamente maturate alle dipendenze dei rispettivi Enti di provenienza nella corrispondente carriera, così come individuate ai soli fini dell'applicazione della presente norma nella tabella "B/3" allegata alla presente legge, sono interamente valutate sia agli effetti del passaggio alla II qualifica parametrale del livello di appartenenza, sia agli effetti dell'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti biennali.

     Al personale di cui al primo comma del precedente articolo è altresì valutato al 50% il servizio prestato nel Molise per il cessato Ente di Sviluppo Puglia, Lucania e Molise.

     L'anzianità di servizio maturato in carriere inferiori è invece valutata, ai soli fini dell'attribuzione delle classi e degli aumenti periodici, nella misura di 3/4, mentre il servizio non di ruolo di tali carriere, comunque prestato e ancorchè non continuativo, è agli stessi fini valutato nella misura della metà della sua effettiva durata.

 

     Art. 25. Operai specializzati.

     Il personale che nel cessato ordinamento rivestiva la qualifica di "operaio specializzato", è inquadrato nel livello esecutivo, in un ruolo unico ad esaurimento.

 

     Art. 26. Inquadramento di altro personale comunque in servizio.

     E' a domanda inquadrato il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge sia stato utilizzato, per un periodo continuativo superiore a tre mesi e presti ancora servizio, con rapporto giornaliero presso l'Ente o mediante convenzioni, nonchè quello in servizio presso le Cooperative per l'espletamento dei compiti di assistenza tecnica ed amministrativa con oneri, anche parziali, a carico dell'Ente stesso, e i tirocinanti presso le Cooperative assistite dall'Ente.

     L'inquadramento del personale di cui al comma precedente decorrerà, ai fini giuridici ed economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 27. Modalità di inquadramento del personale di cui all'art. 26.

     Per il personale di cui all'articolo precedente, l'inquadramento avverrà al livello funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto e alle mansioni svolte limitatamente ai livelli di concetto, esecutivo ed ausiliario ed è subordinato al superamento di una prova di esame scritta, grafica o pratica e di una prova orale da svolgersi con le modalità che saranno determinate dalla Giunta Regionale sentita la competente Commissione Consiliare.

     La Commissione giudicatrice, nominata dalla Giunta Regionale, sarà composta così come previsto dalle leggi regionali 31 agosto 1974, nn. 11 e 12.

     In caso di esito negativo della prova di cui al primo comma, l'inquadramento è effettuato al livello funzionale immediatamente inferiore.

 

     Art. 28. Commissione per l'inquadramento.

     All'inquadramento del personale dell'Ente provvede la Commissione prevista dalla legge regionale 31 agosto 1974, nn. 11 e 12.

 

     Art. 29. Provvedimento di Inquadramento.

     L'inquadramento è disposto con provvedimento dell'Amministrazione dell'Ente sulla base delle risultanze della Commissione di cui all'articolo precedente e comunicato personalmente al dipendente.

     In tale provvedimento dovranno essere specificatamente e separatamente indicati:

     - il livello funzionale di inquadramento;

     - la retribuzione mensile ed annua lorda;

     - l'anzianità riconosciuta nel ruolo dell'Ente;

     - l'ufficio o il settore dell'Ente cui il dipendente è provvisoriamente assegnato.

     Avverso il provvedimento di inquadramento è ammesso opposizione da presentarsi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'Amministrazione dell'Ente, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

     Entro 60 giorni l'Amministrazione dell'Ente decide sull'opposizione, sentita la Commissione di cui all'articolo precedente.

 

     Art. 30. Benefici combattentistici.

     Al personale dell'Ente sono estesi, in quanto applicabili, i benefici in materia di benemerenze belliche e patriottiche, previsti dalle disposizioni in vigore per i dipendenti civili dello Stato.

     Resta fermo l'anticipato collocamento a riposo con i benefici dell'art. 8 della legge 24 maggio 1970, n. 336 per i dipendenti ex combattenti ed assimilati secondo i contingenti a suo tempo stabiliti dal cessato Ente di Sviluppo in Puglia e Lucania, ai sensi del decreto legge 8 luglio 1974, n. 261 e della relativa legge di conversione 14 agosto 1974, n. 355.

 

     Art. 31. Conservazione dei trattamenti di miglior favore.

     Qualora il trattamento economico da attribuirsi ai sensi degli articoli precedenti dovesse risultare inferiore a quello complessivamente in precedenza goduto, escludendo dal computo i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, le indennità di trasferta e ogni altro emolumento avente carattere di aleatorietà, quando non sia possibile attribuire la classe di stipendio successiva, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare un trattamento economico di importo pari o immediatamente superiore a quello di godimento.

 

     Art. 32. Trattamento di previdenza e quiescenza. Opzione.

     E' fatto salvo il diritto di opzione fra i diversi trattamenti di previdenza e quiescenza per il personale che già risulti iscritto a istituti diversi rispetto a quelli previsti nelle leggi regionali n. 11 e n. 12 del 31 agosto 1974.

 

     Art. 33. Conservazione fondo di previdenza.

     Il "Fondo di previdenza", in godimento dal personale proveniente dal cessato Ente di Sviluppo in Puglia e Lucania è conservato limitatamente al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed inquadrato ai sensi dei precedenti articoli.

 

     Art. 34. Norme finanziarie.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi che saranno assegnati alla Regione Molise con il riparto delle somme stanziate con la legge 30 aprile 1976, n. 386, e successivi provvedimenti legislativi, e con assegnazioni regionali.

     Alle spese per la realizzazione di opere, l'esecuzione di interventi e lo svolgimento di attività disposti dalla Regione si farà fronte con appositi finanziamenti regionali.

     La Giunta Regionale, nell'autorizzare gli interventi, stabilirà anche le modalità per l'erogazione dei fondi.

 

     Art. 35. Disposizioni finali.

     Per quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento alle norme contenute nel D.M. 5 marzo 1970 e nella legge 30 aprile 1976, n. 386.

 

     Art. 36. Pubblicazione.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

Tabelle

(Omissis)

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 24 della L.R. 23 novembre 2004, n. 27, con le limitazioni ivi previste, e dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.