§ 5.5.8 - Legge Regionale 10 agosto 1988, n. 17.
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 1988.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.5 provvedimenti di rifinanziamento
Data:10/08/1988
Numero:17


Sommario
Art. 1.      Per l'anno 1988 è autorizzato il finanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato "A" nella misura a fianco di ciascun intervento indicato, ancorché esaurite per quanto concerne la loro [...]
Art. 2.      Per l'anno 1988 è autorizzato il finanziamento, nel bilancio della Regione, dei provvedimenti legislativi dello Stato di cui all'allegato "B" concernenti interventi per i quali l'Amministrazione [...]
Art. 3.      Per l'anno 1988 sono autorizzati i nuovi limiti d'impegno nella misura indicata nell'allegato "C" annesso alla presente legge.
Art. 4.      Per l'anno 1988 è assegnata all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo del Molise, ai sensi della lett. "C" dell'art. 19 della legge regionale 9 novembre 1977, n. 40 il contributo di L. [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel [...]


§ 5.5.8 - Legge Regionale 10 agosto 1988, n. 17. [1]

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 1988.

(B.U. n. 15 del 16 agosto 1988).

 

Art. 1.

     Per l'anno 1988 è autorizzato il finanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato "A" nella misura a fianco di ciascun intervento indicato, ancorché esaurite per quanto concerne la loro validità finanziaria.

 

     Art. 2.

     Per l'anno 1988 è autorizzato il finanziamento, nel bilancio della Regione, dei provvedimenti legislativi dello Stato di cui all'allegato "B" concernenti interventi per i quali l'Amministrazione regionale non ha provveduto a dotarsi di autonomi provvedimenti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

 

     Art. 3.

     Per l'anno 1988 sono autorizzati i nuovi limiti d'impegno nella misura indicata nell'allegato "C" annesso alla presente legge.

 

     Art. 4.

     Per l'anno 1988 è assegnata all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo del Molise, ai sensi della lett. "C" dell'art. 19 della legge regionale 9 novembre 1977, n. 40 il contributo di L. 6.500.000.000 iscritta al Capitolo di spesa n. 43800.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

Allegato "A"

RIFINANZIAMENTI DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE

(Omissis)

 

Allegato "B"

AUTORIZZAZIONI DI SPESE CONCERNENTI INTERVENTI PER I QUALI

L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE NON HA PROVVEDUTO A DOTARSI DI AUTONOMI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

(Omissis)

 

Allegato "C"

NUOVI LIMITI DI IMPEGNO

(Omissis)

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.