§ 5.5.7 - Legge Regionale 12 maggio 1987, n. 5.
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 1987.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.5 provvedimenti di rifinanziamento
Data:12/05/1987
Numero:5


Sommario
Art. 1.      Per l'anno 1987 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato "A" ancorché esaurite per quanto concerne la loro validità finanziaria.
Art. 2.      Per l'anno 1987 è autorizzato il finanziamento, nel bilancio della Regione, dei provvedimenti legislativi dello Stato di cui all'allegato "B", concernenti interventi per i quali [...]
Art. 3.      Per l'anno 1987 sono autorizzati i nuovi limiti d'impegno nella misura riportata nell'allegato "C" annesso alla presente legge.
Art. 4.      Per l'anno 1987 è assegnata, all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo del Molise, ai sensi della lettera c dell'articolo 19 della legge regionale 9 novembre 1977, n. 40, il contributo di L. [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 5.5.7 - Legge Regionale 12 maggio 1987, n. 5. [1]

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 1987.

(B.U. n. 9 del 16 maggio 1987).

 

Art. 1.

     Per l'anno 1987 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato "A" ancorché esaurite per quanto concerne la loro validità finanziaria.

 

     Art. 2.

     Per l'anno 1987 è autorizzato il finanziamento, nel bilancio della Regione, dei provvedimenti legislativi dello Stato di cui all'allegato "B", concernenti interventi per i quali l'amministrazione regionale non ha provveduto a dotarsi di autonomi provvedimenti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

 

     Art. 3.

     Per l'anno 1987 sono autorizzati i nuovi limiti d'impegno nella misura riportata nell'allegato "C" annesso alla presente legge.

 

     Art. 4.

     Per l'anno 1987 è assegnata, all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo del Molise, ai sensi della lettera c dell'articolo 19 della legge regionale 9 novembre 1977, n. 40, il contributo di L. 6.500.000.000, da iscriversi al Capitolo n. 43800.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

Allegato "A" - "B" - "C"

(Omissis)

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.