§ 5.5.6 - Legge Regionale 9 settembre 1986, n. 16.
Legge regionale 26 febbraio 1986 - Provvedimento di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali relative a diversi settori di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.5 provvedimenti di rifinanziamento
Data:09/09/1986
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Centro Informazione Studi e Documentazione.
Art. 2.  Associazione Italiana Consiglio Comuni e Regioni d'Europa.
Art. 3.  Associazione per lo Sviluppo dell'Industria e Mezzogiorno.
Art. 4.  Sede del Consiglio regionale.
Art. 5.  Interventi speciali.
Art. 6.  Aumento capitale sociale FINMOLISE.
Art. 7.  Spese di gestione FINMOLISE.
Art. 8.  Interventi plurisettoriali.
Art. 9.  Contributi ai Comuni per acquisto di scuolabus.
Art. 10.  Attuazione diritto allo studio universitario.
Art. 11.  Manutenzione edifici scolastici.
Art. 12.  Attività culturali.
Art. 13.  Interventi a sostegno dello sport.
Art. 14.  Interventi per lo sgombero delle nevi.
Art. 15.  Manutenzione strade comunali e provinciali.
Art. 16.  Contributo all'Ente Risorse Idriche Molisane (E.R.I.M.).
Art. 17.  Opere pubbliche degli Enti Locali.
Art. 18.  Spese di funzionamento delle comunità montane.
Art. 19.  Maggiori oneri per opere pubbliche.
Art. 20.  Consolidamento e trasferimento abitati.
Art. 21.  Difesa del suolo.
Art. 22.  Piano antincendi.
Art. 23.  Vivai forestali.
Art. 24.  Bonifica montana.
Art. 25.  Disciplina della caccia e della pesca.
Art. 26.  Interventi per la protezione civile.
Art. 27.  Agricoltura.
Art. 28.  Sviluppo della cooperazione.
Art. 29.  Sviluppo della zootecnia.
Art. 30.  Commercio.
Art. 31.  Artigianato.
Art. 32.  Turismo.
Art. 33.  Fondi di riserva.
Art. 34.  Fondi globali.
Art. 35.  Pubblicazione.


§ 5.5.6 - Legge Regionale 9 settembre 1986, n. 16. [1]

Legge regionale 26 febbraio 1986 - Provvedimento di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali relative a diversi settori di intervento adottato in connessione con l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio 1986 e del bilancio pluriennale 1986-1988.

(B.U. n. 17 del 16 settembre 1986).

 

Art. 1. Centro Informazione Studi e Documentazione.

     E' autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di L. 21.500.000 dovuta al Centro Informazione, Studi e Documentazione (C.I.N.S.E.D.O.).

     L'onere relativo è posto a carico del capitolo di spesa n. 6670.

 

     Art. 2. Associazione Italiana Consiglio Comuni e Regioni d'Europa.

     La quota associativa regionale all'Associazione Italiana Consiglio Comuni e Regioni d'Europa (A.I.C.C.R.E.) di cui alla legge regionale 10 maggio 1976, n. 13 è fissata, per l'anno 1986, in L. 3.283.710 e il relativo onere è posto a carico del capitolo di spesa n. 6900.

 

     Art. 3. Associazione per lo Sviluppo dell'Industria e Mezzogiorno.

     La quota regionale, per l'anno 1986, dovuta all'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno (S.V.I.M.E.Z.) di cui alla legge regionale 26 gennaio 1980, n. 4 è fissata in L. 10.000.000 ed è posta a carico del capitolo di spesa n. 6910.

 

     Art. 4. Sede del Consiglio regionale.

     Per la costruzione dell'edificio da adibirsi a Sede del Consiglio Regionale del Molise, la Giunta Regionale è autorizzata, ai sensi del 4 comma dell'art. 6 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44 a disporre gli atti per l'approvazione del progetto, l'appalto delle opere e la stipulazione dei conseguenziali contratti.

     La spesa presunta valutata in complessive L. 23.700 milioni sarà iscritta, in ragione di 13.200 milioni di lire per l'anno 1986 nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1986 (Capitolo n. 11360) e rispettivamente di 6.000 milioni e 4500 milioni di lire nei corrispondenti capitoli di spesa degli stati di previsione delle uscite dei bilanci regionali 1987 e 1986.

 

     Art. 5. Interventi speciali.

     Per gli interventi speciali da attuarsi, attraverso la FINMOLISE S.p.A. a favore di imprese di piccole dimensioni impegnate in programmi di riconversione o ristrutturazione produttiva, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 24 marzo 1979, n. 11, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di 700 milioni di lire che è posta a carico del Capitolo n. 11520 dello stato di previsione delle uscite dell'esercizio finanziario 1986.

     Gli interventi e i limiti di spesa annuali debbono essere autorizzati con deliberazione legislativa del Consiglio Regionale, da adottarsi su proposta della Giunta Regionale.

     Per ogni tipo d'intervento deve essere stipulata apposita convenzione tra la Regione e la FINMOLISE S.p.A. che preveda le garanzie reali che dovranno essere prestate dalle imprese nonchè le modalità dei rientri finanziari.

 

     Art. 6. Aumento capitale sociale FINMOLISE.

     La Regione è autorizzata a sottoscrivere l'aumento di capitale sociale della FINMOLISE S.p.A. per un importo massimo di L. 1.200.000.000.

     L'onere relativo è posto a carico del capitolo di spesa n. 11500 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1986.

 

     Art. 7. Spese di gestione FINMOLISE.

     Al fine di assicurare il finanziamento delle attività ordinarie della società finanziaria per lo sviluppo del Molise (FINMOLISE S.p.A.) istituita con legge regionale 24 marzo 1979, n. 11, la Giunta Regionale è autorizzata ad erogare la somma di L. 300.000.000 che è posta a carico del capitolo di spesa n. 11530 del bilancio 1986.

 

     Art. 8. Interventi plurisettoriali.

     Per la realizzazione di progetti regionali di sviluppo finanziati dalla legge per interventi straordinari nel Mezzogiorno, è autorizzata l'iscrizione al capitolo di spesa n. 11700 del bilancio 1986 del fondo indiviso di L. 55 miliardi.

     Sullo stanziamento di cui innanzi non è consentita l'assunzione di impegni.

     All'atto dell'attribuzione alla Regione dei relativi finanziamenti dei progetti di sviluppo cui la comma precedente, la Giunta Regionale è autorizzata ad apportare, con propri provvedimenti deliberativi, le variazioni di bilancio per l'accertamento delle entrate e l'iscrizione delle singole spese, secondo i settori di intervento.

     Le deliberazioni relative dovranno essere pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione e dovranno formare oggetto di comunicazione al Consiglio Regionale.

 

     Art. 9. Contributi ai Comuni per acquisto di scuolabus.

     Per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di 200 milioni di lire derivante dall'applicazione della legge regionale 7 settembre 1981, n. 20, per finanziare gli interventi a favore dei Comuni della Regione per l'acquisto di scuolabus.

     La spesa è posta a carico del Capitolo n. 12650 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1986.

 

     Art. 10. Attuazione diritto allo studio universitario.

     Per la concessione di contributi all'Ente per la gestione del diritto allo studio universitario (E.S.U.) previsto dalla legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3, per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di 150 milioni di lire.

     L'onere è iscritto al Capitolo n. 12600 dello Stato di previsione della spesa regionale 1986.

     Fino a quando non sono costituiti gli organi di gestione dell'E S.U. e comunque non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alle erogazione dei servizi di cui alle lettere b - c - d - e - g dell'art. 2 della citata legge regionale n. 3/1986 provvede la Giunta, su proposta dell'Assessore Regionale alla Cultura.

 

     Art. 11. Manutenzione edifici scolastici.

     Per gli interventi straordinari di manutenzione di edifici scolastici previsti dalla legge regionale 26 febbraio 1980, n. 7, per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di 400 milioni di lire.

     Il relativo onere è posto a carico del Capitolo n. 13720.

 

     Art. 12. Attività culturali.

     Per l'attuazione delle iniziative culturali previste dalla legge regionale 11 dicembre 1980, n. 37, per l'anno 1986, è autorizzata la spesa di L. 330.000.000 e il relativo onere e posto a carico del Capitolo n. 15415.

     Per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di seicento milioni di lire per finanziare lo svolgimento, da parte dei Comuni della Regione, l'organizzazione e gestione dei servizi culturali, derivanti dall'art. 7, comma 4° della legge regionale 11 dicembre 1980, n. 37. La spesa è posta a carico del Capitolo n. 15600.

     Per la realizzazione di iniziative ed attività particolarmente rilevanti di promozione culturale e la partecipazione diretta della Regione ad iniziative e manifestazioni culturali, di cui alla legge regionale 28 aprile 1975, n. 32, per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di 180 milioni di lire. L'onere è posto a carico del Capitolo n. 15900.

 

     Art. 13. Interventi a sostegno dello sport.

     Per il finanziamento a favore dei Comuni per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento di impianti sportivi di cui alle leggi regionali 9 novembre 1977, n. 39 e 5 settembre 1978, n. 20, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di 1.100 milioni di lire che è posta a carico del Capitolo n. 16510 dello stato di previsione del bilancio regionale 1986.

     Per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di L. 250 milioni di cui il Capitolo n. 16600 per l'erogazione di contributi "una tantum" a favore dei Comuni della Regione a titolo di concorso nella spesa per la gestione di impianti sportivi e per l'acquisto di attrezzature in attuazione della legge regionale 9 novembre 1977, n. 39 - art. 2 lett. "B" e della legge regionale 17 gennaio 1983, n. 4.

     Per la concessione di contributi a favore di Enti, Istituzioni e Sodalizi per manifestazioni sportive dilettantistiche di rilevante interesse previsti dalle leggi regionali n. 39/1977 art. 2 lett. "C" e n. 4/1983, è autorizzata per l'anno 1986 la spesa di L. 220.000.000 iscritta al Capitolo n. 16700.

     Per le iniziative previste dalla legge regionale n. 39/1977 art. 2 lett. "D" e dalla legge regionale n. 4/1983 relativamente alla concessione di contributi a favore di associazioni e società per lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche e per l'impiego del tempo libero è autorizzata, per l'anno 1986 la spesa di L. 470.000.000 iscritta al Capitolo n. 16800.

 

     Art. 14. Interventi per lo sgombero delle nevi.

     Per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di 250 milioni di lire e la spesa di 200 milioni di lire iscritte ai capitoli 20200 e n. 20201 per la concessione di contributi, rispettivamente ai Comuni e alle Province della Regione, per interventi per il servizio e sgombero delle nevi, in attuazione della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 6.

 

     Art. 15. Manutenzione strade comunali e provinciali.

     Per l'erogazione ai Comuni ed alle Province della Regione dei contributi previsti dalle Leggi regionali 17 gennaio 1975, n. 7 e 13 agosto 1977, n. 23 per la manutenzione delle strade comunali e provinciali, per l'anno 1986 sono autorizzate le rispettive spese di 300 milioni di lire e 360 milioni di lire iscritte ai Capitoli n. 20500 e n. 20600 del bilancio per l'esercizio finanziario 1986.

 

     Art. 16. Contributo all'Ente Risorse Idriche Molisane (E.R.I.M.).

     Per le spese di funzionamento dell'Ente Risorse Idriche del Molise (ERIM), per l'anno 1986, è autorizzata l'erogazione di un contributo di un miliardo di lire.

     L'onere è posto a carico del capitolo di spesa n. 21300.

 

     Art. 17. Opere pubbliche degli Enti Locali.

     Per favorire la realizzazione da parte degli Enti Locali e loro associazioni di opere previste in piani o programmi approvati sulla base della legislazione regionale vigente, è concesso un contributo annuo ventennale pari al 10% della rata di ammortamento dei mutui che gli Enti contraggono con la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 10 del D.L. 30 dicembre 1985, n. 789.

     La prima annualità del limite di impegno di 1.000 milioni di lire sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1987.

     Per l'attuazione delle iniziative di opere pubbliche previste dall'art. 2 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di 1.000 milioni di lire che viene iscritta al capitolo n. 23615.

 

     Art. 18. Spese di funzionamento delle comunità montane.

     Per la concessione di contributi nelle spese correnti per il funzionamento degli organi e degli Uffici delle Comunità Montane della Regione, così come previsto alla lettera "B" dell'art. 2 della legge regionale 12 luglio 1977, n. 19 per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di 2.300 milioni di lire.

     La spesa relativa, iscritta al Capitolo n. 28300 del bilancio regionale 1986 è finanziata, quota parte dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio 1986.

 

     Art. 19. Maggiori oneri per opere pubbliche.

     Per l'anno 1986, è autorizzata la spesa di 300 milioni di lire per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti alla Regione e per la revisione dei prezzi delle opere appaltate dagli Enti Locali e dalla Regione. Il relativo onere è posto a carico del capitolo di spesa n. 24500.

 

     Art. 20. Consolidamento e trasferimento abitati.

     Per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di 400 milioni di lire per il consolidamento e il trasferimento degli abitati nonchè per la revisione dei prezzi delle opere già appaltate.

     Il relativo onere è posto a carico del capitolo di spesa n. 26100.

 

     Art. 21. Difesa del suolo.

     Per provvedere alla manutenzione e al ripristino dell'efficienza di opere di bonifica integrale, per l'anno 1986, è autorizzata la spesa di 600 milioni di lire.

     L'onere relativo è posto a carico del Capitolo n. 27100.

     Per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di 500 milioni di lire per la costruzione, completamento e manutenzione straordinaria di strade di bonifica montana, nonchè per la revisione dei prezzi per opere già appaltate. La spesa è posta a carico del Capitolo n. 27200.

     Per il finanziamento delle iniziative di studi geologici, per le ricerche nel campo dei LL.PP. e dell'assetto territoriale, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di 120 milioni di lire che è posta a carico del Capitolo n. 27400.

     Per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di novecento milioni di lire per alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni e pronti interventi in caso di calamità pubbliche d'interesse regionale. Il relativo onere è posto a carico del capitolo di spesa n. 27500.

     Per finanziare le spese di costruzione, completamento e la manutenzione di opere idrauliche connesse con la sistemazione di bacini montani, per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di duecento milioni di lire e il relativo onere è posto a carico del Capitolo n. 27600.

     Per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di cento milioni di lire per la concessione agli Enti Locali della Regione proprietari di boschi, di contributi in conto capitale per la compilazione e la revisione di piani economici per lo sfruttamento dei boschi. La spesa è posta a carico del Capitolo n. 27700.

 

     Art. 22. Piano antincendi.

     Per l'attuazione del piano regionale antincendi previsto dalla legge 1° marzo 1975, n. 47 è autorizzata la spesa di lire 650.000.000 - L'onere è posto a carico del Capitolo n. 28500 -

     Per l'acquisto di mezzi ed attrezzature intese alla prevenzione ed estinzione di incendi boschivi previsto dalla legge 1° marzo 1975, n. 47 è autorizzata la spesa di cento milioni di lire. Il relativo onere è posto a carico del Capitolo n. 28700.

     Per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di 200 milioni di lire per finanziare le spese derivanti dall'art. 12 della legge 1° marzo 1975, n. 47, per la ricostruzione di boschi distrutti o danneggiati dagli incendi. L'onere relativo è posto a carico del Capitolo di spesa n. 28720.

 

     Art. 23. Vivai forestali.

     Per la manutenzione di vivai forestali, per l'anno 1986, è autorizzata la spesa di 300 milioni di lire. L'onere è posto a carico del Capitolo n. 28800.

     Per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di cento milioni di lire da destinare all'acquisto di attrezzature e per l'esecuzione di opere occorrenti alla gestione e conduzione di vivai forestali. L'onere è posto a carico del Capitolo n. 28850.

     Per la lotta fito - sanitaria e lo studio delle malattie delle piante dagli attacchi parassitari, per l'anno 1986, è autorizzata la spesa di 150 milioni di lire. L'onere è iscritto al Capitolo n. 29150.

 

     Art. 24. Bonifica montana.

     Per la manutenzione e il ripristino della efficienza di opere pubbliche di bonifica montana e la sistemazione di bacini montani, per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di 1500 milioni di lire con oneri a carico del Capitolo n. 28900.

     Per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di un miliardo di lire per la costruzione, completamento e manutenzione di opere idraulico - forestali nei bacini montani. La spesa è posta a carico del Capitolo n. 29140.

 

     Art. 25. Disciplina della caccia e della pesca.

     Per la concessione alle Province della Regione di contributi previsti dalla legge regionale 7 - 8 - 1979, n. 23 per il ripopolamento con lancio di selvaggina, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di 174 milioni di lire. L'onere è iscritto al Capitolo n. 29610.

     In applicazione dell'art. 2 lettera "B" della legge regionale 27 luglio 1979, n. 20 è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di 10 milioni di lire per la pubblicazione e la diffusione del calendario venatorio. Gli oneri sono posti a carico del Capitolo n. 29620.

     Per l'attuazione delle deleghe di funzioni amministrative relativamente all'istituzione di corsi per la qualificazione e l'aggiornamento di agenti addetti al servizio di vigilanza sulla caccia, previsti dagli artt. 3 e 7 della legge regionale 27 luglio 1979, n. 20, per l'anno 1986, è autorizzata la spesa di complessive lire 21 milioni di cui 15 milioni per le iniziative iscritte al Capitolo n. 29625 e 6 milioni per gli oneri del Capitolo n. 29630 del bilancio 1986.

     Per l'attuazione del piano venatorio, previsto dall'art. 5 della legge regionale 27 luglio 1979, n. 20, per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di 500 milioni di lire. Il relativo onere è iscritto al Capitolo n. 29635.

     Per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di 30 milioni di lire per la concessione alle Province dei contributi, previsti dalla legge regionale 19 dicembre 1979, n. 38, per il ripopolamento ittico nei corsi delle acque dolci.

     L'onere è posto a carico del Capitolo n. 29650.

 

     Art. 26. Interventi per la protezione civile.

     Per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di 20 milioni di lire iscritta al Capitolo n. 39490 per il coordinamento e gli studi del piano regionale di emergenza per l'attuazione dei provvedimenti immediati da assumersi al verificarsi di eventi calamitosi.

     Per la provvista di materiali ed attrezzature per interventi assistenziali urgenti alle persone colpite da calamità, per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di 20.000.000 il cui onere è posto a carico del Capitolo n. 39650.

     Per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di 50 milioni di lire, iscritta al capitolo n. 39670, per l'acquisto, il rinnovo, la manutenzione e la gestione dei mezzi e materiali di proprietà della Regione da destinare al pronto intervento nelle zone colpite da calamità.

 

     Art. 27. Agricoltura.

     Per la diramazione dei bollettini regionali di informazioni socio - economiche, per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di 100 milioni di lire. L'onere è posto a carico del capitolo di spesa n. 40300.

     Per l'anno 1986 è autorizzata l'iscrizione, al Capitolo n. 40800 della spesa, di cinque milioni di lire per la istruzione e la propaganda forestale, per la partecipazione a mostre nonchè per le spese della festa della montagna e degli alberi.

     Per la lotta fito - sanitaria, per studi e sperimentazione delle malattie delle piante, per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di 150 milioni di lire iscritta al Capitolo n. 40900.

     Per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di 3.000 milioni di lire iscritta al Capitolo n. 41100 per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e la revisione dei prezzi per opere già appaltate.

     Per l'anno 1986 è iscritto al Capitolo n. 41500, il nuovo limite d'impegno di 1O0 milioni di lire per la concessione di contributi negli interessi e oneri di preammortamento su mutui di miglioramento per la costruzione l'ampliamento e il riattamento dei fabbricati rurali. Per gli esercizi futuri gli oneri relativi saranno finanziati con quota parte dei fondi che saranno attribuiti alla Regione ex art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Per l'anno 1986 è autorizzato il nuovo limite di impegno di L. 200.000.000, iscritto al Capitolo n. 41610, per la concessione di contributi ventennali sugli interessi di ammortamento di mutui contratti da cooperative, consorzi di cooperative, dell'Ente Regionale di Sviluppo per finanziare le iniziative previste dai punti 1 e 2 dell'art. 3 della legge regionale 10-2-1978, n. 5 e successive modificazioni. Per gli esercizi futuri gli oneri saranno finanziati con quota parte dei fondi che saranno attribuiti alla Regione, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Per le iniziative previste dalla legge regionale 1° aprile 1978, n. 8 relativamente allo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di 3.500. milioni di lire iscritte al Capitolo n. 41800.

     Per la concessione ad operatori agricoli dei contributi previsti dalle leggi regionali n. 47/1975, n. 14/1976 e n. 11/1978 per l'acquisto di sementi selezionate, è autorizzata per l'anno 1986, la spesa di 600 milioni di lire iscritta al Capitolo n. 42900.

     Per l'anno 1986 è autorizzata l'iscrizione delle spese ai capitoli successivi nella misura a fianco di ciascuno riportato, per finanziare le iniziative di interventi in materia di irrigazione previsti dalla legge regionale 20 agosto 1979, n. 24:

     Capitolo n. 43010 L. 600.000.000

     Capitolo n. 43030 L. 1.000.000.000

     Capitolo n. 43050 L. 700.000.000

     Capitolo n. 43070 L. 400.000.000

     Per la concessione di contributi in conto capitale per la costruzione, il riattamento o ampliamento di locali da adibire a deposito di attrezzi, di macchine e di prodotti delle aziende agricole di cui alle leggi regionali n. 29/1975 e n. 3/1978, per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di L. 150 milioni iscritta al Capitolo n. 43200.

     Per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di 150 milioni di lire per la concessione agli agricoltori di contributi, previsti dalle leggi regionali n. 9/1975, n. 20/1979 e n. 6/1983 per danni subiti alle colture ed al bestiame dalla selvaggina stanziale protetta.

     Il contributo per l'anno 1986 dovuto all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo del Molise, ai sensi della legge regionale 9 novembre 1977, n. 40 è determinato in 5.500 milioni di lire. L'onere è posto a carico del capitolo di spesa n. 43800.

     Per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di 200 milioni di lire, iscritta al Capitolo n. 44260, derivante dalla legge regionale 24 gennaio 1984, n. 1 per il finanziamento dei consorzi di difesa.

     Per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di 1.350 milioni di lire per la concessione di contributi per la manutenzione di strade interpoderali, in attuazione della legge regionale 2 maggio 1985, n. 15.

     L'onere è iscritto nello stato di previsione della spesa 1986 ai capitoli nella misura a fianco di ciascuno indicato:

     Capitolo n. 41915 L. 1.072.000.000

     Capitolo n. 41920 L. 190.000.000

     Capitolo n. 41925 L. 88.000.000

     La misura dei tassi minimi degli interessi agevolati annui da praticare nelle operazioni di credito agrario assistite dal concorso regionale sugli interessi di cui dalle leggi regionali:

     27 ottobre 1972, n. 19; - 17 aprile 1975, n. 29;

     27 gennaio 1978, n. 3; - 10 febbraio 1978, n. 5;

     4 luglio 1978, n. 16; - 27 luglio 1978, n. 24;

     4 settembre 1979, n. 27; - 26 marzo 1980, n. 9;

     2 settembre 1982, n. 20; - 30 luglio 1984, n. 17;

     5 settembre 1984, n. 25; - 21 febbraio 1985, n. 5;

     è rideterminata secondo la normativa prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985.

 

     Art. 28. Sviluppo della cooperazione.

     Per l'anno 1986 è autorizzato il nuovo limite di impegno di 200 milioni di lire per la concessione di contributi in annualità per l'ammortamento di mutui, da parte di agricoltori singoli o associati, cooperative e tecnici agricoli, per l'acquisto di fondi rustici in attuazione delle leggi regionali n. 18/1978 e n. 9/1980. L'onere è posto a carico del Capitolo n. 44451. Per gli esercizi futuri la spesa sarà finanziata con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Per la concessione ed Enti, cooperative agricole, consorzi fra imprenditori agricoli di contributi in conto capitale per la realizzazione di strutture ed attrezzature per la produzione trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, per la realizzazione di opere, di provviste e di distribuzione irrigua di cui alle leggi regionali n. 5/1978 e n. 25/1978, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di 753 milioni di lire iscritta al Capitolo n. 44600.

     Per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di 800 milioni di lire (Capitolo n. 44900) quale quota della Regione per il finanziamento, con il concorso del F.E.O.G.A., dei progetti di impianti collettivi previsti dai regolamenti C.E.E. n. 355/1977 e n. 1760/1978.

     Per la concessione di contributi di funzionamento alle associazioni e alle unioni regionali dei produttori agricoli per incoraggiare la costituzione e il funzionamento amministrativo delle stesse secondo i criteri e le modalità previste dall'art. 11 del regolamento C.E.E. numero 1360/1978 e dalla legge regionale n. 23/1984, per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di 50 milioni di lire iscritta al Capitolo n. 46000.

     Per la concessione di contributi ai consorzi di difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche, in attuazione delle varie iniziative previste dalla legge regionale 24 gennaio 1984, n. 1, per l'anno 1986 sono autorizzate le spese a fianco di ciascun capitolo sotto indicato:

     Capitolo n. 46050 L. 100.000.000

     Capitolo n. 46055 L. 100.000.000

     Capitolo n. 46060 L. 60.000.000

 

     Art. 29. Sviluppo della zootecnia.

     Per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di 60 milioni di lire per finanziare gli oneri che derivano alla Regione per il rimborso alle associazioni provinciali degli allevatori delle spese per la marcatura dei vitelli. L'onere è posto a carico del Capitolo n. 47550.

     Per lo sviluppo della produzione di carni bovine ed ovi-caprine, in attuazione delle direttive C.E.E. numero 1944/1981, quale quota regionale, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di due miliardi di lire iscritta al Capitolo n. 47905.

     Per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di tre miliardi di lire iscritta al Capitolo n. 47920 per la concessione, ai produttori singoli o associati, dei contributi previsti dalle leggi regionali n. 27/1979 e n. 14/1983.

     Per la concessione alle Associazioni Provinciali degli allevatori dei contributi previsti dalle leggi regionali n. 5/1979 e n. 14/1983, sono autorizzate le spese iscritte nei capitoli sotto indicati:

     Capitolo n. 47930 L. 800.000.000

     Capitolo n. 47935 L. 1.137.690.000

     Per l'anno 1986 è autorizzato il nuovo limite d'impegno di 200 milioni di lire, iscritto al Capitolo n. 47945, per la concessione di contributi in annualità per l'ammortamento di mutui per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture zootecniche previste dalla legge regionale n. 27/1979.

     Per gli esercizi futuri l'onere sarà finanziato con quota parte dei fondi che saranno attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Per l'attuazione dei programmi regionali per il miglioramento del bestiame, ipofecondità ed acquacoltura, per l'anno 1986, è autorizzata la spesa di 300 milioni di lire iscritta al Capitolo n. 48110.

     Per le finalità della legge regionale n. 13/1983 relativamente all'incremento dell'attività di apicoltura, per l'anno 1986 sono autorizzate le spese previste nella misura a fianco di ciascun capitolo sotto indicato:

     Capitolo n. 48160 L. 20.000.000

     Capitolo n. 48200 L. 100.000.000

     Per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di lire 76.000.000 per la concessione di indennità ai produttori che s'impegnano ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera, in attuazione del regolamento C.E.E. n. 857/1984. L'onere è posto a carico del capitolo di spesa n. 48450.

 

     Art. 30. Commercio.

     Per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di 1.500 milioni di lire, iscritta al Capitolo n. 49400, per le finalità previste dalle leggi regionali 21 maggio 1975, n. 36 e 22 gennaio 1981, n. 5 relativamente alla concessione di contributi in conto capitale per lo sviluppo delle attività commerciali.

     Per l'anno 1986 è autorizzato il nuovo limite di impegno di 100 milioni di lire per la concessione agli esercenti il commercio al dettaglio, singoli o associati, di contributi in annualità per l'ammortamento di previsti contratti ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1981, n. 5. L'onere è posto a carico del Capitolo n. 49550, per gli esercizi futuri gli oneri relativi saranno finanziati con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

     Art. 31. Artigianato.

     Per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di 200 milioni di lire, iscritta al Capitolo n. 50510, per il conferimento ai sensi della legge regionale 26 giugno 1981, n. 12 di fondi alla Cassa per il Credito alle Aziende Artigiane di cui all'art. 4 della legge n. 685 del 7 agosto 1971.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 26 giugno 1981, n. 21, relativamente alla concessione di contributi in conto capitale ad imprese artigiane costituite in forma individuale o associata per l'acquisto, costruzione, ammodernamento immobili, nuclei nuovi, macchinari etc, per l'anno 1986, è autorizzata la spesa di 3.650 milioni iscritta al Capitolo n. 50710.

     Per le finalità previste dalle leggi regionali 20 giugno 1981, n. 12 e 7 gennaio 1985, n. 2, per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di 500 milioni di lire iscritta al Capitolo n. 50920 per contributi da erogarsi alla FINMOLISE S.p.A. per operazioni di locazione finanziaria agevolata.

     Per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di L. 60 milioni, iscritta al Capitolo n. 50921, per contributi da erogarsi alla FINMOLISE S.p.A. per interventi nella gestione speciale relativamente all'assistenza tecnica - Amministrativa e commerciale alle imprese singole o associate che svolgono attività nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale 24 marzo 1979, n. 11.

     Per le operazioni da effettuare da imprese artigiane per la stipulazione dei contratti di cessione globale di crediti commerciali (factoring), per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di cento milioni di lire iscritta, ai sensi della legge regionale n. 2/1985, al Capitolo n. 50926.

     Per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di 300 milioni di lire, iscritta al Capitolo n. 50927 ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 2, per l'ammortamento di prestiti contratti dalla FINMOLISE S.p.A. per l'acquisizione di mezzi finanziari da destinare ad operazioni di locazione finanziaria a favore di imprese artigiane.

     Per la concessione di garanzie fidejussorie prestate alla FINMOLISE S.p.A.. per la contrazione di prestiti da destinare ad operazioni di locazione finanziaria e per le operazioni di cessioni globali di credito commerciale a favore di imprese artigiane, sono autorizzate per l'anno 1986, ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 2 le spese di 75 milioni di lire iscritte ai Capitoli n. 50928 e n. 50929.

     Per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di 350 milioni di lire iscritta al Capitolo n. 50930 quale nuovo limite d'impegno per la concessione di contributi previsti dalla legge regionale n. 2/1985, alla FINMOLISE S.p.A. per l'ammortamento di prestiti contratti per l'acquisizione di mezzi finanziari da destinare ad operazioni di cessione globale di crediti commerciali (factoring) a favore di imprese artigiane. Per gli esercizi futuri gli oneri saranno finanziati con quota parte dei fondi che saranno attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Per la costituzione di un fondo di garanzia, previsto dall'art. 18 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 2, per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di 50 milioni di lire iscritta al Capitolo n. 50931.

     Per finanziare gli oneri derivanti alla Regione per effetto dell'art. 16 della legge n. 845/1978, relativamente all'assicurazione degli apprendisti da imprese artigiane, per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di 1.900 milioni iscritta al Capitolo n. 51000.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 28 maggio 1975, n. 38, per l'anno 1986 sono autorizzate le spese iscritte nei capitoli sotto indicati per la concessione alle cooperative artigiane di garanzia di contributi in conto capitale per l'integrazione del patrimonio sociale e per le provvidenze a favore delle stesse:

     Capitolo n. 51300 L. 100.000.000

     Capitolo n. 51400 L. 200.000.000

     Per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di 90 milioni di lire iscritta al Capitolo n. 52000 per l'erogazione di contributi per manifestazioni fieristiche e mostre di prodotti artigianali.

     Per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di 800 milioni di lire per l'attuazione del progetto di assistenza tecnico-gestionale e l'informazione tecnico - economica alle imprese artigiane e piccole industrie secondo il programma speciale previsto dal regolamento C.E.E. n. 2615/1980.

 

     Art. 32. Turismo.

     Per l'anno 1986, è autorizzata la spesa di 10 milioni di lire, iscritta al Capitolo n. 52500, per l'attività promozionale e pubblicitaria all'estero da attuare tramite l'Ente Nazionale per il Turismo (E.N.I.T.).

     Per l'erogazione dei contributi annuali dovuti agli Enti Provinciali per il Turismo e all'Azienda Autonoma di Soggiorno, Cura e Turismo di Termoli, per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di 950 milioni di lire iscritta al Capitolo n. 53000.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 18 luglio 1977, n. 20 - art. 6 - relativamente alle concessioni di contributi ai Comuni con vincolo di destinazione alle "pro - loco" iscritte all'albo regionale per l'attuazione di manifestazioni o altre iniziative promozionali per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di 350 milioni di lire iscritta al Capitolo n. 53100 e la spesa di L. 400 milioni al Capitolo n. 53101 per gli oneri derivanti dagli esercizi 1985 e precedenti.

     Per l'anno 1986 sono autorizzate le spese nella misura iscritta nei capitoli di seguito indicati per finanziare le iniziative previste dalle leggi regionali 2 luglio 1977, n. 31; 9 giugno 1978, n. 13 e 19 aprile 1985, n. 9 per interventi per la promozione turistica e per la concessione di contributi agli Enti di promozione turistica:

     Capitolo n. 53150 L. 920.000.000

     Capitolo n. 53160 L. 120.000.000

     Per le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1980, n. 3 relativamente all'attuazione del centro per l'agriturismo, è autorizzata la spesa di 150 milioni di lire iscritta al Capitolo n. 53310.

     Per l'anno 1986 è autorizzata la spesa di 150 milioni di lire per finanziare le iniziative previste dalla legge regionale 5 settembre 1984, n. 26 per l'incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio molisano mediante il decongestionamento del traffico stradale pesante.

     Per la concessione di contributi a favore di enti pubblici o di diritto pubblico per iniziative e manifestazioni interessanti il turismo, in attuazione della legge 4 marzo 1964, n. 114, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di 255 milioni di lire iscritta al Capitolo n. 53700.

 

     Art. 33. Fondi di riserva.

     Per l'anno 1986 è autorizzata l'iscrizione in bilancio dei fondi di riserva appresso indicati, in attuazione degli artt. 19 e 20 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44:

     Capitolo n. 54500 - Fondo di riserva per le spese impreviste L. 50.000.000

     Capitolo n. 54600 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine L. 700.000.000

 

     Art. 34. Fondi globali.

     Per l'anno 1986 sono autorizzate le iscrizioni in bilancio dei sotto indicati fondi globali per fronteggiare provvedimenti legislativi in corso:

     Capitolo n. 55200 L. 650.000.000

     Capitolo n. 55210 L. 1.300.000.000

     Capitolo n. 55400 L. 800.000.000

     Per la costituzione del fondo per i residui passivi perenti di cui all'art. 47 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44 è autorizzata l'iscrizione della spesa di 3.600 milioni di lire di cui al Capitolo n. 55500.

 

     Art. 35. Pubblicazione.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.