§ 30.1.1E - Legge 5 dicembre 1972, n. 848.
Interpretazione autentica dell'art. 8 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.1 credito agrario e peschereccio
Data:05/12/1972
Numero:848


Sommario
Art. unico.      I prestiti concessi per gli scopi di cui all'art. 2, n 1), del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, a favore di [...]


§ 30.1.1E - Legge 5 dicembre 1972, n. 848. [1]

Interpretazione autentica dell'art. 8 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 in connessione con l'art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, sulla concessione di prestiti per la utilizzazione, la manipolazione e la trasformazione dei prodotti agricoli.

(G.U. 5 gennaio 1973, n. 5)

 

     Art. unico.

     I prestiti concessi per gli scopi di cui all'art. 2, n 1), del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, a favore di cooperative agricole e loro consorzi, consorzi di produttori legalmente costituiti e associazioni di produttori riconosciute, che si propongono la manipolazione, la trasformazione e la utilizzazione in comune dei prodotti provenienti dalle aziende agrarie dei soci, sono da ritenersi assistiti dal privilegio legale previsto dal combinato disposto dell'art. 8 del citato decreto-legge e dell'art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1928, n. 27, contenente norme regolamentari per l'esecuzione del decreto-legge predetto. Tale privilegio si estende a tutti i prodotti agricoli e zootecnici depositati in impianti e magazzini di cooperative agricole e loro consorzi, consorzi di produttori legalmente costituiti e associazioni di produttori legalmente riconosciute anche se ubicati fuori delle aziende dei soci. Tale privilegio non si estende però ai prodotti agricoli e zootecnici di cui al successivo punto 3) dello stesso art. 2 del ricordato decreto-legge.

 


[1]  Abrogata dall'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.