§ 30.1.m - Legge 9 aprile 1952, n. 357.
Modificazione dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1951, n. 1208, relativa alla "Costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.1 credito agrario e peschereccio
Data:09/04/1952
Numero:357


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1951, n. 1208, sostituito dal seguente
Art. 2.      La presente legge entrerà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 30.1.m - Legge 9 aprile 1952, n. 357. [1]

Modificazione dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1951, n. 1208, relativa alla "Costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazione agli Istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati dall'art. 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165".

(G.U. 29 aprile 1952, n. 100).

 

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1951, n. 1208, sostituito dal seguente:

     E' costituito presso il Ministero del tesoro un fondo di rotazione a carattere permanente, per la concessione di anticipazioni agli Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento nelle regioni e nei territori indicati nell'art. 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165, nei Comuni della provincia di Rieti, già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, nonchè nei Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, e al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, per mutui concernenti opere da eseguire nelle regioni e nei territori anzidetti".

 

          Art. 2.

     La presente legge entrerà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.