§ 30.1.f - Legge 14 maggio 1936, n. 934.
Conversione in legge del regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287, che modifica l'art. 21 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.1 credito agrario e peschereccio
Data:14/05/1936
Numero:934


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il regio decreto-legge 3 febbraio 1936–XIV, n. 287, che modifica l'articolo 21 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in [...]


§ 30.1.f - Legge 14 maggio 1936, n. 934. [1]

Conversione in legge del regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287, che modifica l'art. 21 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, sull'ordinamento del credito agrario nel Regno.

(G.U. 2 giugno 1936, n. 127)

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il regio decreto-legge 3 febbraio 1936–XIV, n. 287, che modifica l'articolo 21 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, sull'ordinamento del credito agrario nel Regno.


[1] Abrogata dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.