§ 5.2.4 - R.R. 8 gennaio 2003, n. 1.
Nuovo Regolamento di esecuzione della Legge Regionale 11 aprile 1997 n. 9, in materia di tutela, valorizzazione e gestione del suolo demaniale tratturale.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 demanio e patrimonio
Data:08/01/2003
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. Ai fini dell'accertamento e della verifica di consistenza del Demanio Regionale Tratturale, hanno efficacia giuridica tutti i titoli, carte, elenchi dei Tratturi già compilati in esecuzione [...]
Art. 2.      1. Sulla base degli elementi raccolti, titoli probatori ed elenchi, viene determinata la consistenza del Demanio tratturale allo scopo di procedere all'accatastamento e volturazione dello stesso [...]
Art. 3.      1. Tutte le operazioni e i procedimenti indicati negli articoli precedenti devono concludersi, possibilmente, entro un anno decorrente dall'approvazione del presente regolamento, ad eccezione [...]
Art. 4.      1. Le amministrazioni interessate al trasferimento a titolo gratuito di suoli tratturali, su cui insistono opere pubbliche o di pubblico interesse, ivi compresi anche aree residuali non [...]
Art. 5.      1. La Giunta regionale, su proposta della competente struttura dell'Assessorato all'Agricoltura, Foreste e Pesca Produttiva, adotta per ogni singolo comune, il piano di cessione dei suoli [...]
Art. 6.      1. Per le cessioni di cui all'articolo precedente sono stilati dettagliati verbali di consegna, che, sottoscritti dalle parti, costituiscono atti preliminari per addivenire agli atti pubblici [...]
Art. 7.      1. Le aree tratturali irrimediabilmente compromesse dalla presenza di manufatti e strutture inamovibili possono formare oggetto di sdemanializzazione e vendita.
Art. 8.      1. La struttura regionale competente dell'Assessorato all'Agricoltura Foreste e Pesca Produttiva, anche sulla base delle ipotesi di piano predisposti dai Comuni, redige il piano di sclassifica [...]
Art. 9.      1. Entro un anno dalla data di pubblicazione del Piano di alienazione, i soggetti di cui all'art. 6 della legge regionale n. 9/1997 devono integrare la domanda già presentata ai sensi dell'art. [...]
Art. 10.      1. Tutti i suoli tratturali che residueranno ad ultimazione delle operazioni di cessione gratuita agli Enti Pubblici e Territoriali, nonché alle operazioni di sclassificazione e vendita ai [...]
Art. 11.      1. Per la corretta gestione delle aree costituenti il "Parco dei Tratturi", il Consiglio Regionale, sentiti i Comuni, le Province, le Comunità Montane, nonché le Organizzazioni professionali, [...]
Art. 12.      1. Nelle more dell'approvazione e dell'attivazione del Piano di Valorizzazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge di cui al presente Regolamento e del trasferimento di funzioni in [...]
Art. 13.      1. Le concessioni, da considerarsi precarie, possono essere assentite per i seguenti usi:
Art. 14.      1. Tutte le concessioni assentite per usi diversi da quelli previsti dal presente regolamento non possono formare oggetto di rinnovo di concessione ed il suolo tratturale, alla scadenza, deve [...]
Art. 15.      1. Tutte le concessioni e le autorizzazioni di cui all'art. 14, sono a titolo oneroso, fatto eccezione per quelle indicate alle lettere a) e b) del punto 2) dello stesso articolo che sono [...]
Art. 16.      1. Le domande di rilascio o di rinnovo della concessione o dell'autorizzazione, devono essere inviate per posta all'Assessorato all'Agricoltura, Foreste e Pesca Produttiva con sede a Campobasso [...]
Art. 17.      1. Il canone di concessione e l'importo dovuto per le autorizzazioni previste dagli articoli precedenti vanno effettuati con versamenti annuali anticipati con conto corrente postale intestato [...]
Art. 18.      1. La quantificazione dei canoni di concessione viene determinata conformemente alle vigenti norme statali in materia di demanio e relative disposizioni applicative, in relazione alle [...]
Art. 19.      Il concessionario deve garantire, al momento del ritiro dell'atto concessorio o autorizzativo, l'osservanza degli obblighi assunti, mediante cauzione, il cui ammontare non può essere inferiore [...]
Art. 20.      1. La concessione è personale ed è vietata qualsiasi forma di sub-affitto.
Art. 21.      1. Il concessionario è responsabile degli obblighi assunti verso l'Amministrazione regionale e nei confronti di terzi per ogni danno cagionato alle persone od alle cose nell'esercizio della [...]
Art. 22.      1. In presenza di domande concorrenti alla concessione dello stesso suolo tratturale, si adottano per l'assentimento, in stretto ordine di priorità, i seguenti criteri preferenziali:
Art. 23.      Gli atti di concessione o di autorizzazione saranno sottoposti alla Registrazione solo in caso di uso.
Art. 24.      1. Le concessioni o le autorizzazioni sono comunque sempre revocabili ogni qualvolta, ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione concedente, ciò sia richiesto da interesse pubblico o sociale.
Art. 25.      La Giunta Regionale, con propri atti formali, approva sia il Piano di cessione delle aree richieste dalle Amministrazioni locali, sia il Piano di sdemanializzazione e vendita per le aree [...]
Art. 26.      Si possono autorizzare servitù di passaggio, a titolo oneroso, per traverse di accesso, con fondo imbrecciato o bitumato, per raggiungere terreni ed abitazioni interclusi, dietro il pagamento di [...]
Art. 27.      Compete alla Regione, al Corpo Forestale dello Stato e alle Amministrazioni comunali locali, l'attività di tutela per l'integrità e la conservazione dei suoli demaniali armentizi ivi compresa [...]


§ 5.2.4 - R.R. 8 gennaio 2003, n. 1. [1]

Nuovo Regolamento di esecuzione della Legge Regionale 11 aprile 1997 n. 9, in materia di tutela, valorizzazione e gestione del suolo demaniale tratturale.

(B.U. 16 gennaio 2003, n. 1).

 

TITOLO PRIMO

ACCERTAMENTO E CONSISTENZA DEL DEMANIO TRATTURALE REGIONALE

 

Art. 1.

     1. Ai fini dell'accertamento e della verifica di consistenza del Demanio Regionale Tratturale, hanno efficacia giuridica tutti i titoli, carte, elenchi dei Tratturi già compilati in esecuzione di precedenti verifiche e che comprovano l'appartenenza di tali beni all'ex – Demanio dello Stato - Ramo Tratturi -.

     2. Ai fini di procedere ad eventuale reintegra di tracciati tratturali certi, è richiesto agli Uffici pubblici di dare notizie alla Presidenza della Giunta Regionale, per il tramite dell'Assessorato all'Agricoltura, Foreste e Pesca Produttiva, di tutti i documenti riguardanti i Tratturi molisani, che siano conservati nei loro archivi, affinché possano trarsi copie autentiche da conservarsi presso l'archivio dell'Assessorato Regionale competente.

     3. Eventuali aggiunte, variazioni e diminuzioni da apportarsi agli elenchi dei beni tratturali, a seguito di nuove verifiche ed accertamenti, sono approvate dal Consiglio regionale.

 

     Art. 2.

     1. Sulla base degli elementi raccolti, titoli probatori ed elenchi, viene determinata la consistenza del Demanio tratturale allo scopo di procedere all'accatastamento e volturazione dello stesso in capo alla Regione Molise, quale "Demanio Regionale - Ramo Tratturi –".

     2. Per i tratturi di nuova reintegra non potrà precedersi alla loro sistemazione, consistenza e volturazione se non sia stata accertata la demanialità mediante provvedimento del Presidente della Giunta Regionale e successiva iscrizione negli elenchi di cui all'art. 1.

     3. La struttura competente dell'Assessorato all'Agricoltura, Foreste e Pesca Produttiva provvede ad acquisire, per ogni tracciato tratturale la cui consistenza e demanialità siano state accertate o siano in via di accertamento, fogli di mappa e certificati catastali relativi ai singoli Comuni attraversati dal Tratturo.

 

     Art. 3.

     1. Tutte le operazioni e i procedimenti indicati negli articoli precedenti devono concludersi, possibilmente, entro un anno decorrente dall'approvazione del presente regolamento, ad eccezione delle questioni relative a zone di demanio tratturale per le quali non sia stata dichiarata la demanialità.

     2. Le operazioni di cui all'art. 2, comma 1, relative a zone per le quali non è stata dichiarata la demanialità, in considerazione della complessità e delle eventuali controversie nascenti sulla qualitas soli, saranno effettuate ad avvenuta definizione delle stesse.

 

TITOLO SECONDO

TRASFERIMENTO AGLI ENTI PUBBLICI E TERRITORIALI

DI AREE APPARTENENTI AL DEMANIO TRATTURALE

 

     Art. 4.

     1. Le amministrazioni interessate al trasferimento a titolo gratuito di suoli tratturali, su cui insistono opere pubbliche o di pubblico interesse, ivi compresi anche aree residuali non altrimenti utilizzabili, all'interno del centro abitato, costruite anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale n. 9/1997, possono acquisire le aree di stretta pertinenza per l'utilizzo dell'opera, salvaguardando comunque la continuità del percorso tratturale o recuperandola con possibili varianti.

     2. Entro un anno dall'approvazione del presente regolamento possibilmente, le amministrazioni interessate al trasferimento dei suoli di cui all'articolo precedente presentano alla Presidenza della Giunta regionale, per il tramite dell'Assessorato all'Agricoltura, Foreste e Pesca Produttiva, idonea richiesta, allegando alla stessa:

     a) corografia della zona interessata al trasferimento;

     b) planimetria catastale;

     c) indicazione dell'area e relativo utilizzo;

     d) relazione tecnica e descrittiva;

     e) tipo di frazionamento, vidimato dal competente Ufficio del territorio;

     f) eventuale alternativa di salvaguardia del percorso tratturale;

     g) deliberazione dell'Ente, con la quale l'amministrazione si impegna ad accollarsi tutte le spese necessarie per l'acquisizione dell'area richiesta.

 

     Art. 5.

     1. La Giunta regionale, su proposta della competente struttura dell'Assessorato all'Agricoltura, Foreste e Pesca Produttiva, adotta per ogni singolo comune, il piano di cessione dei suoli tratturali su cui insistono opere pubbliche o di pubblico interesse e dei relativi suoli residuali.

     2. Per detti piani deve essere acquisito il parere della Soprintendenza Archeologica e Belle Arti del Molise, ai sensi del Decreto Legislativo n. 490/1999.

 

     Art. 6.

     1. Per le cessioni di cui all'articolo precedente sono stilati dettagliati verbali di consegna, che, sottoscritti dalle parti, costituiscono atti preliminari per addivenire agli atti pubblici per la registrazione e per la volturazione.

     2. Dalla data del verbale stesso gli enti e le amministrazioni concessionarie sono tenuti ad iscrivere nei loro registri la consistenza di detti beni e a provvedere alla loro conservazione, tutela e manutenzione.

     3. Tutti gli oneri connessi ai trasferimenti di cui al precedente articolo, ivi compresi accatastamenti, volturazioni, atti pubblici, registrazioni e quant'altro necessario, sono a totale carico degli enti cui i beni vengono trasferiti.

 

TITOLO TERZO

AREE TRATTURALI DA SCLASSIFICARE ED ALIENARE

 

     Art. 7.

     1. Le aree tratturali irrimediabilmente compromesse dalla presenza di manufatti e strutture inamovibili possono formare oggetto di sdemanializzazione e vendita.

     2. Per gli scopi di cui al comma precedente, i Comuni hanno facoltà di predisporre, entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, un'ipotesi di piano di alienazione, nei limiti del territorio di competenza, che dovrà contenere:

     a) corografia delle aree interessate alla sdemanializzazione ed alienazione;

     b) planimetria catastale delle aree tratturali interessate comprendente le singole aree compromesse, con indicazione dell'attuale possessore o di aventi titolo all'acquisto, ai sensi della legge regionale n. 9/1997, nonché dell'eventuale individuazione della continuità del tracciato tratturale;

     c) relazione tecnico-illustrativa delle opere realizzate sul tratturo e delle aree occupate ed utilizzate come servitù, corti e pertinenze;

     d) indicazione del valore del terreno compromesso da opere fisse al suolo, realizzate prima del 1976, che deve essere determinato dalle amministrazioni locali interessate, considerando il terreno da cedere come pascolo e applicando all'attualità il valore dei prezzi agricoli medi vigenti.

     Per i terreni occupati da costruzioni recenti e di un certo valore, la quantificazione del prezzo di mercato, sarà di volta in volta determinata dagli uffici tecnici comunali interessati.

     L'acquirente, in sede di formalizzazione degli atti di acquisto, potrà chiedere di rateizzare la somma dovuta.

     3. Qualora le amministrazioni locali non predispongano per i singoli cittadini privati un piano di sdemanializzazione e vendita, gli stessi potranno presentare domanda di acquisto in carta semplice fino alla data di approvazione definitiva del piano di sdemanializzazione e vendita.

     4. La Giunta regionale determina il prezzo di vendita delle aree soggette a sdemanializzazione su indicazioni degli uffici comunali competenti come da comma 2, lettera "d" a seguito di istruttoria tecnica dell'Assessorato regionale competente.

     5. Gli occupatori di suoli tratturali su cui insistono strutture inamovibili con relative pertinenze, in assenza di regolare concessione amministrativa, in sede di definizione degli atti di acquisto, dovranno preventivamente regolarizzare la concessione e pagare i canoni pregressi non coperti da prescrizione legale.

     6. In caso di interruzione del tracciato tratturale a seguito di individuazione di aree irrimediabilmente compromesse, i Comuni, al fine di salvaguardare là continuità del percorso, segnalano alla Regione terreni pubblici o privati per l'eventuale acquisizione al Demanio regionale - Ramo tratturi a prezzi unitari e non superiori a quelli quantificati ai sensi del presente articolo.

     Le determinazioni per l'acquisizione dei suoli segnalati saranno attivate dalla Regione Molise che sosterrà anche i relativi costi complessivi.

 

     Art. 8.

     1. La struttura regionale competente dell'Assessorato all'Agricoltura Foreste e Pesca Produttiva, anche sulla base delle ipotesi di piano predisposti dai Comuni, redige il piano di sclassifica ed alienazione sulla base delle domande pervenute entro il termine di cui all'art. 7, comma 1 della legge regionale n. 7 e, dopo aver acquisito il parere della Soprintendenza Archeologica del Molise ai sensi della legge n. 490/1999 e sentiti i Comuni interessati, lo rimette alla Giunta Regionale, che lo approva.

     2. Il piano di alienazione, approvato dalla GIUNTA REGIONALE, costituisce l'unico strumento giuridico idoneo per la definizione delle singole pratiche di sdemanializzazione e vendita a privati cittadini.

     3. Il piano di sdemanializzazione viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e illustrato nelle varie sedi degli Enti locali, con la partecipazione dei soggetti privati e pubblici interessati e di esso sarà data ampia diffusione anche tramite stampa e altri mezzi di comunicazione.

 

     Art. 9.

     1. Entro un anno dalla data di pubblicazione del Piano di alienazione, i soggetti di cui all'art. 6 della legge regionale n. 9/1997 devono integrare la domanda già presentata ai sensi dell'art. 7, comma 1 della stessa legge, attenendosi a quelle che sono le risultanze del menzionato Piano così come approvato dalla Giunta Regionale.

     2. Le domande presentate ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge regionale 11 aprile 1997 n. 9, vanno integrate secondo i seguenti contenuti ed allegazioni:

     a) i dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente;

     b) planimetria aggiornata del suolo richiesto;

     c) relazione tecnica e descrittiva delle aree e degli interventi esistenti sul suolo tratturale, di cui si chiede l'acquisto;

     d) tipo di frazionamento, vidimato dall'Ufficio del Territorio;

     e) dichiarazione, resa ai sensi della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, art. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, attestante la data presumibile di occupazione del suolo, nonché, per eventuali manufatti realizzati abusivamente, la data presumibile della realizzazione;

     f) attestati di versamenti delle eventuali sanzioni e canoni pregressi per il quinquennio non prescritto e non corrisposti, comprensivi di interessi legali come previsto dall'art. 7, comma 4 della legge regionale n. 9/1997.

     3. Tutti gli oneri connessi all'acquisto del suolo tratturale richiesto sono a totale carico della parte acquirente.

 

TITOLO QUARTO

PARCO DEI TRATTURI DEL MOLISE E PIANO DI VALORIZZAZIONE

 

     Art. 10.

     1. Tutti i suoli tratturali che residueranno ad ultimazione delle operazioni di cessione gratuita agli Enti Pubblici e Territoriali, nonché alle operazioni di sclassificazione e vendita ai privati, costituiranno il "Parco dei Tratturi del Molise".

 

     Art. 11.

     1. Per la corretta gestione delle aree costituenti il "Parco dei Tratturi", il Consiglio Regionale, sentiti i Comuni, le Province, le Comunità Montane, nonché le Organizzazioni professionali, agricole, agri turisti che e del tempo libero maggiormente rappresentative, emanerà, entro due anni dalla costituzione dello stesso, un piano di valorizzazione che prevede:

     a) le linee programmatiche generali di valorizzazione ed utilizzazione del suolo, distinte per singolo tracciato tratturale;

     b) eventuali soggetti pubblici o privati cui delegare la gestione del suolo o di parte dello stesso, con preferenza ad eventuali cooperative che verranno a costituirsi a seguito di attuazione di progetti di pubblica utilità;

     c) indicazione delle prospettive occupazionali e analisi comparata dei costi e dei benefici;

     d) predisposizione di pacchetti turistici da immettere nel mercato per una migliore fruizione e riscoperta dei tratturi molisani;

     e) indicazione delle aree tratturali che possono continuare a formare oggetto di concessione precaria a favore dei richiedenti con la precisazione degli usi compatibili con il Piano di Valorizzazione.

 

TITOLO QUINTO

NORME TRANSITORIE PER LA GESTIONE DEI SUOLI TRATTURALI

 

     Art. 12.

     1. Nelle more dell'approvazione e dell'attivazione del Piano di Valorizzazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge di cui al presente Regolamento e del trasferimento di funzioni in materia, è possibile rilasciare concessioni precarie a favore dei richiedenti che non modifichino la situazione dei luoghi.

     2. È fatto obbligo, comunque, di lasciare libera su tutti i tracciati tratturali una fascia di terreno allo stato saldo o pascolivo della larghezza non inferiore a metri quindici, da utilizzare gratuitamente per il passaggio ed il transito a scopi agricoli, agri turistici e del tempo libero.

     3. Per l'adeguamento a quanto prescritto al precedente comma si dà luogo a rideterminazione delle superfici già oggetto di concessione in occasione degli eventuali rinnovi che i richiedenti andranno a formalizzare ed in tale occasione saranno definiti gli eventuali conguagli dei canoni di concessione.

 

     Art. 13.

     1. Le concessioni, da considerarsi precarie, possono essere assentite per i seguenti usi:

     a) coltura agraria e pascolo;

     b) coltura arborea, ove risultano già esistenti e massimo per la durata fisiologica della essenza arborea impiantata;

     c) strade dichiarate di pubblica utilità e traverse di accesso a fabbricati limitrofi ai tratturi, realizzate o da realizzarsi in conformità alle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali, Artistici e Storici del Molise;

     d) attraversamento, in sotterraneo, di condotte per metano, acqua e linee elettriche, telefoniche e simili;

     e) attraversamento di linee aeree elettriche, telefoniche e simili solo in via eccezionale e con provvedimento motivato;

     f) tutti gli altri usi compatibili con la valorizzazione agrituristica dei tratturi.

     2. Le autorizzazioni da considerarsi, comunque, precarie, possono essere assentite per i seguenti usi:

     a) passaggio e transito per il raggiungimento di fondi interclusi, senza modifica alcuna alla situazione dei luoghi;

     b) aia e trebbiatura;

     c) taglio legna, spiname e bassa macchia;

     d) deposito di materiale;

     e) eventuali altre autorizzazioni temporanee compatibili.

 

     Art. 14.

     1. Tutte le concessioni assentite per usi diversi da quelli previsti dal presente regolamento non possono formare oggetto di rinnovo di concessione ed il suolo tratturale, alla scadenza, deve essere lasciato libero e riportato allo stato precedente.

     2. Tutte le concessioni in essere per usi diversi da quelli agricoli, per i quali vera redatto il piano di sdemanializzazione e vendita o di cessione gratuita, possono formare oggetto di concessione precaria fino a quando non si addiverrà alla definizione di tutti gli atti di sdemanializzazione e vendita.

 

     Art. 15.

     1. Tutte le concessioni e le autorizzazioni di cui all'art. 14, sono a titolo oneroso, fatto eccezione per quelle indicate alle lettere a) e b) del punto 2) dello stesso articolo che sono rilasciate a titolo gratuito.

     2. Tutte le concessioni o le autorizzazioni comunque definite vengono rilasciate per un periodo massimo di anni cinque.

     3. Tutte le concessioni e le autorizzazioni richieste dalle Amministrazioni Pubbliche e Territoriali, ivi comprese eventuali e successivi interventi di manutenzione, per opere di pubblica utilità, saranno rilasciate a titolo gratuito.

     4. Qualora dette aree, oggetto di concessione o di autorizzazioni, dovessero rientrare nelle previsioni del Piano di valorizzazione possono formare oggetto di revoca insindacabile da parte della Regione concedente, senza possibilità di reclami e di richiesta di risarcimenti.

 

     Art. 16.

     1. Le domande di rilascio o di rinnovo della concessione o dell'autorizzazione, devono essere inviate per posta all'Assessorato all'Agricoltura, Foreste e Pesca Produttiva con sede a Campobasso e devono contenere:

     a) il nominativo del richiedente con i dati anagrafici, codice fiscale e qualifica professionale;

     b) l'indicazione dell'uso e della durata della concessione o autorizzazione richiesta;

     c) l'agro del comune ove trovasi il tratturo e la denominazione dello stesso;

     d) planimetria catastale riportante l'area tratturale interessata alla concessione o all'autorizzazione e le misure lineari della stessa;

     e) eventuali titoli di preferenza.

     2. A conclusione dell'istruttoria, che prevede una relazione tecnica illustrativa dei funzionari addetti e l'acquisizione del parere della Soprintendenza Archeologica del Molise ai sensi delle disposizioni vinco listiche contenute nel Decreto Legislativo n. 490/1999, si provvede, a cura del responsabile della struttura competente, alla emissione dell'atto di concessione o autorizzazione.

 

     Art. 17.

     1. Il canone di concessione e l'importo dovuto per le autorizzazioni previste dagli articoli precedenti vanno effettuati con versamenti annuali anticipati con conto corrente postale intestato alla TESORERIA REGIONALE DELLA REGIONE MOLISE.

     2. Il canone annuale previsto dall'atto di concessione o l'importo dovuto per le autorizzazioni assentite vanno versati in una unica soluzione.

     3. A richiesta dell'interessato, è consentito il ricorso alla rateizzazione dei canoni arretrati dovuti e non pagati, con le modalità e le forme stabilite dalla struttura regionale competente.

 

     Art. 18.

     1. La quantificazione dei canoni di concessione viene determinata conformemente alle vigenti norme statali in materia di demanio e relative disposizioni applicative, in relazione alle destinazioni d'uso e alle tipologie di godimento.

     2. Per le autorizzazioni al taglio legna, spiname e bassa macchia l'importo da versare viene determinato in base al valore di macchiatico.

     3. Le concessioni vanno rilasciate per tracciato tratturale e per agro comunale.

 

     Art. 19.

     Il concessionario deve garantire, al momento del ritiro dell'atto concessorio o autorizzativo, l'osservanza degli obblighi assunti, mediante cauzione, il cui ammontare non può essere inferiore all'entità del canone annuo.

     L'importo della cauzione verrà restituito dopo il rilascio del suolo tratturale e l'avvenuto ripristino del suolo concesso.

 

     Art. 20.

     1. La concessione è personale ed è vietata qualsiasi forma di sub-affitto.

     2. Nell'eventualità che venga accertato e verificato il sub-affitto, la concessione, ipso iure, decade ed il concessionario è tenuto a rilasciare il suolo tratturale libero e a pagare una sanzione pari alla cauzione versata, che verrà automaticamente incamerata dalla Regione.

     3. La stessa sanzione verrà applicata nei riguardi del sub-affittuario e riscossa, mediante ingiunzione da emettersi a cura del Settore del Contenzioso.

     4. La decadenza è pronunciata dalla Struttura che ha rilasciato la concessione a mezzo di provvedimento motivato, che verrà notificato, oltre che agli interessati, anche per i provvedimenti di competenza, ai competenti Settori regionali.

 

     Art. 21.

     1. Il concessionario è responsabile degli obblighi assunti verso l'Amministrazione regionale e nei confronti di terzi per ogni danno cagionato alle persone od alle cose nell'esercizio della concessione o dell'autorizzazione.

     2. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione assume l'obbligo di tener indenne l'Amministrazione concedente da ogni azione o pretesa che possa essere promossa da terzi in dipendenza delle stesse.

 

     Art. 22.

     1. In presenza di domande concorrenti alla concessione dello stesso suolo tratturale, si adottano per l'assentimento, in stretto ordine di priorità, i seguenti criteri preferenziali:

     a) possesso del suolo richiesto, anche in virtù di concessione scaduta da non oltre cinque anni;

     b) disagiate condizioni economiche;

     c) imprenditore agricolo confinante;

     d) qualità di imprenditore agricolo;

     e) possibilità di coltivazione diretta del suolo tratturale richiesto, con riferimento al parco macchine esistenti in azienda.

     2. In caso di decesso del concessionario, gli eredi o anche uno solo degli eredi, possono chiedere di subentrare nel godimento della concessione, facendone esplicita richiesta scritta alla competente Struttura dell'Assessorato.

     Il deposito cauzionale a suo tempo versato dell'avente causa, a richiesta degli eredi o dell'erede, potrà essere utilizzato per la nuova concessione.

     Anche in caso di rinuncia da parte dei concessionari e contestuale subentro nella concessione di parenti e affini, a richiesta degli interessati, la cauzione versata potrà essere utilizzata dai nuovi concessionari.

 

     Art. 23.

     Gli atti di concessione o di autorizzazione saranno sottoposti alla Registrazione solo in caso di uso.

 

     Art. 24.

     1. Le concessioni o le autorizzazioni sono comunque sempre revocabili ogni qualvolta, ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione concedente, ciò sia richiesto da interesse pubblico o sociale.

     2. La revoca è pronunciata con provvedimento motivato.

 

     Art. 25.

     La Giunta Regionale, con propri atti formali, approva sia il Piano di cessione delle aree richieste dalle Amministrazioni locali, sia il Piano di sdemanializzazione e vendita per le aree richieste da privati cittadini.

 

     Art. 26.

     Si possono autorizzare servitù di passaggio, a titolo oneroso, per traverse di accesso, con fondo imbrecciato o bitumato, per raggiungere terreni ed abitazioni interclusi, dietro il pagamento di una somma annuale pari ad un minimo di Lire 80.000 e fino ad un massimo di Lire 240.000.

 

     Art. 27.

     Compete alla Regione, al Corpo Forestale dello Stato e alle Amministrazioni comunali locali, l'attività di tutela per l'integrità e la conservazione dei suoli demaniali armentizi ivi compresa l'attività sanzionatoria amministrativa e quella a carattere penale, così come previsto dalle norme contenute nel Regio Decreto n. 3244 del 30 dicembre 1923, nel Regio Decreto n. 2801 del 29 dicembre 1927, nel Regio Decreto n. 1706 del 16 luglio 1936 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla legislazione vigente in materia.


[1] Convalidato dall'art. 8 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.