§ 4.3.17 – L.R. 21 novembre 1997, n. 27.
Interventi per il diritto allo studio nelle Scuole materne non statali.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.3 cultura e istruzione
Data:21/11/1997
Numero:27


Sommario
Art. 1.      1. La Regione al fine di garantire il diritto allo studio nel rispetto del pluralismo culturale e di eliminare condizioni di svantaggio sociale e culturale specie nelle aree interne e disagiate, [...]
Art. 2.      1. La Regione Molise, per garantire l'accoglienza nella scuola materna a tutti i bambini che compiono 3 anni di età entro l'anno solare o entro il 31 gennaio dell'anno successivo, senza [...]
Art. 3.      1. Gli interessati devono far pervenire al comune in cui ha sede la scuola entro il 30 settembre di ogni anno la domanda di contributi corredata da
Art. 4.      1. La Giunta regionale
Art. 5.      1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1998, si provvederà con l'apposita previsione di spesa con legge approvativa del [...]
Art. 6.      1. E' abrogata la legge regionale n. 14 del 21 marzo 1990 «Modifiche ed integrazioni alla legge n. 1 del 13 gennaio 1975, concernente "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio"»
Art. 7.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello [...]


§ 4.3.17 – L.R. 21 novembre 1997, n. 27. [1]

Interventi per il diritto allo studio nelle Scuole materne non statali.

(B.U. n. 23 del 1 dicembre 1997).

 

Art. 1.

     1. La Regione al fine di garantire il diritto allo studio nel rispetto del pluralismo culturale e di eliminare condizioni di svantaggio sociale e culturale specie nelle aree interne e disagiate, in particolare ove manchi il servizio pubblico statale, sostiene la frequenza della scuola materna con l'erogazione di contributi per il funzionamento delle scuole materne non statali, finalizzati ad assicurare agli alunni parità di trattamento rispetto agli alunni delle analoghe scuole statali.

     2. Gli enti gestori delle scuole di cui al comma precedente devono non avere fini di lucro e devono iscrivere e concedere la gratuità de servizio ad alunni in particolare condizione di disagio psico-fisico e/o economico.

 

     Art. 2.

     1. La Regione Molise, per garantire l'accoglienza nella scuola materna a tutti i bambini che compiono 3 anni di età entro l'anno solare o entro il 31 gennaio dell'anno successivo, senza differenza di sesso razza, religione etnica e per favorire in particolare l'inserimento di bambini con deficit o in situazioni di svantaggio culturale, attribuisce ai Comuni contributi da erogare alle scuole materne comunali e alle scuole materne private senza fini di lucro che ne facciano richiesta.

     2. Fra i richiedenti lo stanziamento viene così ripartito:

     a) il 50% in proporzione al numero degli iscritti nelle singole scuole;

     b) il 25% in proporzione al numero degli iscritti delle scuole la cui retta non superi la media di tutte le rette richieste;

     c) il 25% tra le sezioni funzionanti in Comuni in cui non esiste una scuola materna statale. L'ammontare di questo contributo aggiuntivo, che risulti superiore al disavanzo di gestione di ciascuna scuola interessata, va ripartito in base al criterio di cui alla precedente lettera a) [2].

     3. Il contributo regionale è subordinato alle seguenti condizioni:

     a) durata di funzionamento della scuola, per l'anno scolastico, non inferiore a quella della scuola statale; il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola dovranno essere resi noti all'inizio di ogni anno scolastico;

     b) sezioni formate da non meno di 10 e non più di 30 alunni. Tale numero è soggetto a deroga laddove la scuola rappresenti l'unico servizio educativo esistente nel Comune;

     c) osservanza degli "Orientamenti per l'attività educativa nelle scuole materne statali" approvati con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 3 giugno 1991;

     d) costituzione e attività regolare di organi collegiali per la partecipazione della famiglia alla gestione organizzativa e pedagogica della scuola con la presenza delle varie componenti scolastiche ed istituzionali, con l'eccezione delle scuole formate da meno di 3 sezioni;

     e) utilizzazione del personale insegnante e ausiliario in possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico ricoperto; in particolare il personale insegnante deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali, ai sensi della legge 30 luglio 1991, n. 239. Per il personale che presta lavoro volontario con funzione integrativa è sufficiente il diploma di scuola media superiore;

     f) qualora la scuola assuma personale esterno, il gestore della scuola rispetta le condizioni e le norme stabilite dal contratto nazionale di lavoro stipulato tra i Sindacati scuola confederali e la Fism;

     g) rispetto delle normative vigenti in materia per quanto riguarda la sicurezza, l'igienicità e l'accessibilità degli edifici scolastici;

     h) assicurazione, là dove opera un servizio mensa, della piena osservanza delle norme sanitarie;

     i) presentazione del rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme ricevute dalla Regione l'anno precedente.

 

     Art. 3.

     1. Gli interessati devono far pervenire al comune in cui ha sede la scuola entro il 30 settembre di ogni anno la domanda di contributi corredata da:

     a) l'atto costitutivo e lo statuto dell'Ente;

     b) la precisazione del numero delle sezioni istituite;

     c) l'elenco nominativo degli alunni iscritti alla scuola con la relativa data di nascita;

     d) il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola;

     e) la copia dell'autorizzazione del Direttore didattico al funzionamento della scuola;

     f) la copia delle nomine degli insegnanti in servizio;

     g) il verbale di nomina degli organi collegiali della scuola, fatta eccezione per le scuole formate da meno di 3 sezioni;

     h) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'esattezza dei dati di cui alle precedenti lettere b) e c);

     i) la dichiarazione di osservanza delle norme previste dal precedente articolo 2, comma 3;

     l) la dichiarazione di osservanza degli "Orientamenti per l'attività educativa nelle scuole materne statali" approvati con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 3 giugno 1991;

     m) la retta applicata relativamente all'anno a cui la richiesta di contributo fa riferimento.

     2. Entro il 15 ottobre i Comuni inviano al competente Assessorato regionale le schede riepilogative con il numero degli alunni.

     3. Ogni variazione che si verifichi durante l'anno scolastico in merito alla documentazione di cui al comma precedente va tempestivamente comunicata al Comune.

     4. Gli Enti gestori inviano per conoscenza alla Regione la domanda di contributo unitamente all'elenco degli alunni della scuola.

     5. Entro 3 mesi dalla chiusura dell'anno scolastico gli Enti beneficiari sono tenuti a rendicontare al Comune l'impiego del contributo regionale.

 

     Art. 4.

     1. La Giunta regionale:

     a) entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio annuale di previsione determina l'entità del contributo pro-capite ai sensi del precedente articolo 2 e l'attribuisce ai Comuni [3];

     b) presenta annualmente al Consiglio regionale entro il 31 luglio una relazione contenente dati informativi, statistici e contabili sul funzionamento della scuola materna non statale.

     2. I Comuni:

     a) erogano il contributo agli enti interessati nella misura del 50% dopo aver ricevuto la comunicazione dell'inizio dell'attività didattica e la documentazione prescritta ed il secondo 50% a chiusura dell'anno scolastico, dopo aver ricevuto una relazione sull'attività svolta nella scuola;

     b) predispongono una scheda conoscitiva per raccogliere dati informativi, statistici e contabili sul funzionamento delle scuole materne non statali.

 

     Art. 5.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1998, si provvederà con l'apposita previsione di spesa con legge approvativa del bilancio 1998.

     2. Per gli esercizi successivi si provvederà con le rispettive leggi di bilancio.

 

     Art. 6.

     1. E' abrogata la legge regionale n. 14 del 21 marzo 1990 «Modifiche ed integrazioni alla legge n. 1 del 13 gennaio 1975, concernente "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio"».

     L'erogazione dei contributi a favore delle scuole materne non statali relativi agli anni passati, compreso l'anno scolastico 1996/97, resta regolamentata dalla predetta legge regionale n. 14 del 1990 [4].

 

     Art. 7.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.


[1] Legge abrogata dall’art. 7 della L.R. 10 ottobre 2005, n. 31.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 11 ottobre 1999, n. 36.

[3] Lettera così modificata dall'art. 1, primo alinea, della L.R. 30 luglio 1998, n. 9.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1, secondo alinea, della L.R. 30 luglio 1998, n. 9.