§ 98.1.26697 - Legge 30 luglio 1991, n. 239.
Modifica dell'art. 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, concernente i requisiti per l'insegnamento nelle [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:30/07/1991
Numero:239


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito dal seguente


§ 98.1.26697 - Legge 30 luglio 1991, n. 239.

Modifica dell'art. 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, concernente i requisiti per l'insegnamento nelle scuole materne.

(G.U. 5 agosto 1991, n. 182)

 

     Art. 1.

     1. L'art. 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito dal seguente:

     "Art. 39 (Art. 37, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432). Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali".