§ 4.1.7 - Legge Regionale 30 gennaio 1975, n. 16.
Fondo regionale per l'assistenza sanitaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:30/01/1975
Numero:16


Sommario
Art. 1.      Nel bilancio della Regione Molise è istituito, a decorrere dall'esercizio 1974, il "Fondo regionale per l'assistenza sanitaria" con lo scopo di finanziare interventi nel settore della medicina [...]
Art. 2.      I Comuni, i Consorzi, le Province, le Comunità montane e gli Enti e Istituti pubblici che intendono effettuare interventi nelle materie di cui all'articolo 1 devono presentare alla Regione [...]
Art. 3.      In difetto di iniziative degli Enti ammessi al godimento dei benefici previsti dalla presente legge, le istituzioni dei presidi sanitari e le attività rivolte alla realizzazione dei fini di cui [...]
Art. 4.      Per la realizzazione delle iniziative di cui gli articoli 2 e 3, la Giunta Regionale predispone annualmente i piani tecnici e finanziari di intervento con l'indicazione, per quelle assunte [...]
Art. 5.      Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Giunta Regionale, richiesta dall'Ente interessato, o, per le iniziative di cui all'articolo 3, su proposta dell'Assessore Regionale [...]
Art. 6.      L'acquisto e la locazione finanziaria delle attrezzature tecniche, sanitarie e didattiche sono deliberati dalla Giunta Regionale su parere di una Commissione di quattro esperti eletta dal [...]
Art. 7.      A decorrere dal 1° luglio 1975 è istituito per i cittadini residenti nel territorio della Regione il libretto sanitario individuale.
Art. 8.      Per fare fronte agli oneri dipendenti dalla presente legge è disposta la iscrizione nel bilancio regionale per l'esercizio 1974 e successivi di un capitolo denominato "Fondo regionale per [...]
Art. 9.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.1.7 - Legge Regionale 30 gennaio 1975, n. 16. [1]

Fondo regionale per l'assistenza sanitaria.

(B.U. n. 6 del 15 febbraio 1975).

 

Art. 1.

     Nel bilancio della Regione Molise è istituito, a decorrere dall'esercizio 1974, il "Fondo regionale per l'assistenza sanitaria" con lo scopo di finanziare interventi nel settore della medicina preventiva della Regione, dei Comuni e loro Consorzi, delle Province, delle Comunità montane e degli enti e istituti pubblici che svolgono attività sanitaria nell'ambito del territorio regionale e con particolare riguardo:

     a) - alle malattie della prima infanzia e dell'età scolare, alle malattie sociali e del lavoro, alla patologia comportamentale e psichiatrica;

     b) - all'igiene del suolo e dell'ambiente;

     c) - alla tutela dell'ambiente;

     d) - alla vigilanza sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande;

     e) - alla educazione igienico-sanitaria e demografica;

     f) - alla medicina scolastica in tutte le fasce dell'istruzione;

     g) - alla medicina sportiva;

     h) - alla istituzione e ristrutturazione dei presidi sanitari di medicina preventiva;

     i) - alla formazione e qualificazione degli operatori nelle materie suindicate, anche a livello paramedico;

     l) - agli studi e alle ricerche relative alla materie di cui alle lettere precedenti.

     Il finanziamento delle iniziative avviene mediante concessione di contributi nonchè di attrezzature tecnicosanitarie.

 

     Art. 2.

     I Comuni, i Consorzi, le Province, le Comunità montane e gli Enti e Istituti pubblici che intendono effettuare interventi nelle materie di cui all'articolo 1 devono presentare alla Regione Molise - Assessorato Regionale alla Sanità - entro il termine del 31 marzo di ogni anno domanda corredata di una dettagliata relazione tecnica e amministrativa con la indicazione delle finalità che si intendono perseguire.

 

     Art. 3.

     In difetto di iniziative degli Enti ammessi al godimento dei benefici previsti dalla presente legge, le istituzioni dei presidi sanitari e le attività rivolte alla realizzazione dei fini di cui all'articolo 1 possono essere effettuate a cura e spese della Regione.

 

     Art. 4.

     Per la realizzazione delle iniziative di cui gli articoli 2 e 3, la Giunta Regionale predispone annualmente i piani tecnici e finanziari di intervento con l'indicazione, per quelle assunte direttamente ai sensi dell'articolo 3, delle modalità di gestione.

     Le proposte della Giunta sono formulate sentito il Comitato di Coordinamento di cui all'articolo 20 D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

     I piani di cui al primo comma sono approvati dal Consiglio Regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

 

     Art. 5.

     Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Giunta Regionale, richiesta dall'Ente interessato, o, per le iniziative di cui all'articolo 3, su proposta dell'Assessore Regionale alla Sanità, è autorizzata a stipulare, preferibilmente con enti pubblici, apposita convenzione di durata non superiore a un anno per la temporanea utilizzazione di personale medico e paramedico, con particolare specializzazione nei settori di intervento.

     L'utilizzazione, a qualsiasi titolo, del personale di cui al precedente comma non dà luogo alla costituzione di rapporto di impiego.

 

     Art. 6.

     L'acquisto e la locazione finanziaria delle attrezzature tecniche, sanitarie e didattiche sono deliberati dalla Giunta Regionale su parere di una Commissione di quattro esperti eletta dal Consiglio Regionale con voto limitato a tre nominativi, in conformità delle indicazioni dei piani di cui all'articolo 4 nonchè delle norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

 

     Art. 7.

     A decorrere dal 1° luglio 1975 è istituito per i cittadini residenti nel territorio della Regione il libretto sanitario individuale.

     Sul libretto sanitario sono annotate, dagli operatori, i dati sanitari essenziali nonchè le date e la natura delle prestazioni sanitarie effettuate in favore del titolare dai presidi pubblici o convenzionali esistenti nella Regione.

     Il libretto è rilasciato per il tramite degli uffici sanitari comunali.

     [2]

     Per i soggetti che frequentino scuole di ogni ordine e grado, il libretto sanitario viene presentato, all'inizio di ogni anno scolastico, agli organi scolastici competenti per la trascrizione dei dati essenziali ai fini dei servizi di medicina scolastica, su apposite schede.

 

     Art. 8.

     Per fare fronte agli oneri dipendenti dalla presente legge è disposta la iscrizione nel bilancio regionale per l'esercizio 1974 e successivi di un capitolo denominato "Fondo regionale per l'assistenza sanitaria".

     Per l'esercizio 1974 lo stanziamento è previsto in L. 900 milioni, cui si provvederà mediante riduzione di pari importo del capitolo 2625 del bilancio 1974.

     La somma di lire 900 milioni resta impegnata per le finalità di cui alla presente legge e potrà essere utilizzata nel corso degli esercizi 1974 e 1975.

     Per gli anni successivi alla dotazione finanziaria del fondo istituito con la presente legge sarà provveduto in misura non inferiore a 500 milioni di lire con le leggi di approvazione del bilancio regionale.

 

     Art. 9.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.

[2] Comma soppresso dall'art. 1 della L.R. 12 febbraio 1975, n. 19.