§ 4.1.1 - Legge Regionale 8 ottobre 1973, n. 22.
Estensione dell'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, agli esercenti attività commerciale e agli artigiani.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:08/10/1973
Numero:22


Sommario
Art. 1.      La Regione assicura, nei limiti e con le modalità previsti dalla presente legge, l'assistenza farmaceutica in forma diretta alle categorie dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei [...]
Art. 2.      Alla erogazione dell'assistenza di cui all'articolo precedente provvede la Giunta Regionale.
Art. 3.      Per l'assistenza farmaceutica di cui all'art. 1 ogni assistito contribuisce nella misura del 25% del costo dei medicinali quale risulta dal prezzo segnato in fustella, con versamento da [...]
Art. 4.      La Giunta, ai fini dell'erogazione dell'assistenza di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge, è autorizzata a stipulare convenzioni con Enti mutualistici, che, senza alcun onere per il [...]
Art. 5.      La presente legge cessa di avere efficacia nei confronti delle singole categorie assistite dalla data in cui la legge dello Stato stabilirà per esse il diritto all'assistenza farmaceutica in [...]
Art. 6.      Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, per l'esercizio 1973, si farà fronte con i fondi stanziati al Capitolo 161 del bilancio 1973.
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 38 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 4.1.1 - Legge Regionale 8 ottobre 1973, n. 22. [1]

Estensione dell'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, agli esercenti attività commerciale e agli artigiani.

(B.U. n. 28 del 29 ottobre 1973).

 

Art. 1.

     La Regione assicura, nei limiti e con le modalità previsti dalla presente legge, l'assistenza farmaceutica in forma diretta alle categorie dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti, attivi e pensionati ed ai rispettivi familiari a carico, iscritti negli elenchi di cui all'art. 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1136 e successive modificazioni, all'art. 2 della legge 29 novembre 1956, n. 1533, all'art. 7 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, all'art. 1 della legge 29 maggio 1967, n. 1369, all'art. 1 della legge 27 febbraio 1963, n. 260, all'art. 30 della legge 22 luglio 1966, n. 613, sempre che non abbiano diritto per altro titolo a tale assistenza.

 

     Art. 2.

     Alla erogazione dell'assistenza di cui all'articolo precedente provvede la Giunta Regionale.

 

     Art. 3.

     Per l'assistenza farmaceutica di cui all'art. 1 ogni assistito contribuisce nella misura del 25% del costo dei medicinali quale risulta dal prezzo segnato in fustella, con versamento da effettuarsi presso le farmacie della provincia all'atto del ritiro delle medicine.

     Il residuo onere per la copertura della spesa effettivamente sostenuta e documentata per i medicinali, al netto degli sconti previsti dalle leggi e dalle convenzioni vigenti riservati agli Enti mutualistici dal decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745 convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, resta a carico della Regione.

 

     Art. 4.

     La Giunta, ai fini dell'erogazione dell'assistenza di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge, è autorizzata a stipulare convenzioni con Enti mutualistici, che, senza alcun onere per il bilancio regionale, provvedano:

     a) - ad assolvere a tutti gli adempimenti di legge per poter ottenere gli sconti e i benefici riservati agli enti mutualistici dal decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18

     dicembre 1970, n. 1034;

     b) - a compilare e far pervenire alla Giunta, entro il 15 di ogni mese, i documenti di spesa riferiti al mese precedente;

     c) - a trasmettere alla Regione copia dei ruoli degli assistibili di cui al citato art. 1 e delle successive variazioni.

     Dai documenti di cui al punto b) devono risultare i nominativi degli assistiti, il conto dei farmaci acquistati, il corrispondente onere a carico della Regione decurtato degli sconti di cui al precedente art. 3, 2° comma.

     La Giunta Regionale mensilmente liquida alle farmacie la spesa risultante dai documenti citati. [2]

 

     Art. 5.

     La presente legge cessa di avere efficacia nei confronti delle singole categorie assistite dalla data in cui la legge dello Stato stabilirà per esse il diritto all'assistenza farmaceutica in caso di malattia.

 

     Art. 6.

     Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, per l'esercizio 1973, si farà fronte con i fondi stanziati al Capitolo 161 del bilancio 1973.

     Per gli anni successivi i fondi necessari, nei limiti delle disponibilità di bilancio, faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio della Regione Molise.

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 38 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.

[2] L'art. 1 della L.R. 3 aprile 1975, n. 26 ha stabilito che gli oneri prevedibili a carico degli Enti mutualistici delle convenzioni, di cui a questo art., non comprendono le spese di tariffazione dell'ufficio sconti, che sono a carico della Regione.