§ 3.4.8 - Legge Regionale 25 ottobre 1976, n. 27.
Protocollo d'intesa-Interventi finanziari per la perequazione del trattamento economico del personale delle aziende private concessionarie [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.4 trasporti e comunicazioni
Data:25/10/1976
Numero:27


Sommario
Art. 1.      Per conseguire la perequazione del trattamento economico del personale addetto ai servizi automobilistici di linea per viaggiatori, la Giunta Regionale è autorizzata a intervenire [...]
Art. 2.      La Giunta Regionale è incaricata di curare le operazioni preliminari e di accertamento sulla esattezza dei conteggi predisposti dalle Aziende ed inviati all'Assessorato ai Trasporti entro 30 [...]
Art. 3.      Alle Aziende viene, inoltre, assegnato un contributo da corrispondere a ciascun dipendente, al netto degli oneri fiscali e aziendali, come acconto per l'anno 1976 sul trattamento economico [...]
Art. 4.      Per i servizi non concessi dalla Regione l'intervento finanziario di cui ai precedenti articoli è subordinato all'accertamento che l'Impresa interessata non fruisca di contributi o sussidi allo [...]
Art. 5.      L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 750 milioni graverà sul Capitolo 860 del bilancio di previsione per l'esercizio 1976 che presenta sufficiente [...]
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 3.4.8 - Legge Regionale 25 ottobre 1976, n. 27. [1]

Protocollo d'intesa-Interventi finanziari per la perequazione del trattamento economico del personale delle aziende private concessionarie di servizi automobilistici di linea per viaggiatori.

(B.U. n. 20 del 30 ottobre 1976).

 

Art. 1.

     Per conseguire la perequazione del trattamento economico del personale addetto ai servizi automobilistici di linea per viaggiatori, la Giunta Regionale è autorizzata a intervenire finanziariamente assegnando per l'anno 1975 i necessari stanziamenti alle Imprese private che esercitano autolinee regionali nonchè autolinee interregionali o comunali con provvedimenti adottati rispettivamente da un Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile del Molise ovvero da Sindaci di Comuni molisani.

 

     Art. 2.

     La Giunta Regionale è incaricata di curare le operazioni preliminari e di accertamento sulla esattezza dei conteggi predisposti dalle Aziende ed inviati all'Assessorato ai Trasporti entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale, tenendo conto di quanto previsto dal "Protocollo d'intesa" e dagli accordi sindacali sottoscritti per la relativa applicazione in sede regionale.

     Gli importi come sopra determinati dovranno essere decurtati delle quote già liquidate ai sensi della legge regionale n. 8 del 23 gennaio 1976.

 

     Art. 3.

     Alle Aziende viene, inoltre, assegnato un contributo da corrispondere a ciascun dipendente, al netto degli oneri fiscali e aziendali, come acconto per l'anno 1976 sul trattamento economico previsto dal nuovo C.C.N.L. concordato presso il Ministero del Lavoro in data 4 giugno 1976, con decorrenza 1° gennaio 1976.

     La misura dell'acconto per agente è fissata in Lire 120.000 lorde mensili ed il relativo pagamento sarà conteggiato sulla base delle richieste pervenute in relazione al periodo di servizio prestato da ogni dipendente dal 1° gennaio al 31 dicembre 1976.

     L'importo suddetto è frazionabile per giorni di effettivo lavoro prestato.

 

     Art. 4.

     Per i servizi non concessi dalla Regione l'intervento finanziario di cui ai precedenti articoli è subordinato all'accertamento che l'Impresa interessata non fruisca di contributi o sussidi allo stesso titolo.

 

     Art. 5.

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 750 milioni graverà sul Capitolo 860 del bilancio di previsione per l'esercizio 1976 che presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.