§ 3.4.6 - Legge Regionale 23 gennaio 1976, n. 8.
Oneri per la perequazione del trattamento economico del personale delle aziende concessionarie di pubblici servizi di linea con contratto A.N.A.C.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.4 trasporti e comunicazioni
Data:23/01/1976
Numero:8


Sommario
Art. 1.      Al fine di corrispondere i benefici economici previsti dal "protocollo d'intesa" al personale dipendente delle aziende concessionarie di pubblici servizi per il periodo 1° luglio - 31 dicembre [...]
Art. 2.      La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, assegnerà a ciascuna azienda l'importo da liquidare ai propri dipendenti unitamente alle quote afferenti gli oneri riflessi.
Art. 3.      L'Assessorato ai Trasporti provvederà a tutte le operazioni preliminari necessarie e di accertamento per i conteggi relativi al nuovo trattamento economico degli agenti in base alle tabelle [...]
Art. 4.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, fissato in L. 210.000.000, si fa fronte con le seguenti note di variazione allo stato di previsione della spese all'esercizio [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno [...]


§ 3.4.6 - Legge Regionale 23 gennaio 1976, n. 8. [1]

Oneri per la perequazione del trattamento economico del personale delle aziende concessionarie di pubblici servizi di linea con contratto A.N.A.C.

(B.U. n. 2 del 31 gennaio 1976).

 

Art. 1.

     Al fine di corrispondere i benefici economici previsti dal "protocollo d'intesa" al personale dipendente delle aziende concessionarie di pubblici servizi per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 1974, è autorizzata la spesa di L. 210 milioni.

 

     Art. 2.

     La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, assegnerà a ciascuna azienda l'importo da liquidare ai propri dipendenti unitamente alle quote afferenti gli oneri riflessi.

     Nel calcolo dovranno essere scomputate le anticipazioni già corrisposte per l'analogo periodo con deliberazione del Consiglio regionale n. 41 del 19 febbraio 1975.

     La somma residua sarà utilizzata, entro i limiti dello stanziamento di cui al precedente art. 1, per la corresponsione di anticipazioni sulle spettanze relative al periodo 1° gennaio - 30 giugno 1975.

 

     Art. 3.

     L'Assessorato ai Trasporti provvederà a tutte le operazioni preliminari necessarie e di accertamento per i conteggi relativi al nuovo trattamento economico degli agenti in base alle tabelle allegate al "protocollo d'intesa".

 

     Art. 4.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, fissato in L. 210.000.000, si fa fronte con le seguenti note di variazione allo stato di previsione della spese all'esercizio finanziario 1975:

     A) Variazioni in aumento Titolo II - Sezione V - Rubrica V - nuovo capitolo 1554 "Oneri per la perequazione del trattamento economico del personale delle aziende concessionarie di pubblici servizi di linea con contratto A.N.A.C." L. 210.000.000.

     B) Variazioni in diminuzione Titolo II - Sezione VI - Capitolo 1710 "Fondo occorrente per fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" L. 210.000.000.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.