§ 2.9.23 - Legge Regionale 11 settembre 1995, n. 27.
Articolo 21, comma 4, della legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3, concernente "Disciplina della Formazione Professionale nel Molise"- [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.9 lavoro, cooperazione e formazione professionale
Data:11/09/1995
Numero:27


Sommario
Articolo 21, comma 4, della legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3, concernente "Disciplina della Formazione Professionale nel Molise"- Interpretazione autentica. (B.U. n. 19 del 16 settembre 1995).
Art. 1.      Le disposizioni del 4° comma dell'art. 21 della legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3, così come modificato dall'art. 9 della legge regionale 29 maggio 1990, n. 27, si intendono estese ai [...]
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.9.23 - Legge Regionale 11 settembre 1995, n. 27. [1]

Articolo 21, comma 4, della legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3, concernente "Disciplina della Formazione Professionale nel Molise"- Interpretazione autentica.

(B.U. n. 19 del 16 settembre 1995).

 

     Art. 1.

     Le disposizioni del 4° comma dell'art. 21 della legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3, così come modificato dall'art. 9 della legge regionale 29 maggio 1990, n. 27, si intendono estese ai periodi di temporanea sospensione dei rapporti convenzionali con gli Enti di Formazione Professionale, se risultano presentati alla Regione preventivi Piani trimestrali di continuazione delle attività e di impegno del personale iscritto all'Albo di cui all'art. 26 della legge regionale n. 10/1995.

     In tali periodi rimane l'obbligo, da parte degli stessi Enti dell'utilizzazione di detto personale nelle attività ed azioni indicate allo stesso art. 21 della legge regionale n. 3/1983.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.