§ 2.9.1 - Legge Regionale 16 febbraio 1972, n. 4.
Integrazione dell'assegno giornaliero, di cui all'articolo 4 della Legge 2 aprile 1968, n.  424, in favore dei lavoratori disoccupati che [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.9 lavoro, cooperazione e formazione professionale
Data:16/02/1972
Numero:4


Sommario
Art. 1.      L'assegno giornaliero per i lavoratori disoccupati avviati ai corsi di addestramento professionale, di cui all'articolo 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424, è integrato limitatamente ai corsi [...]
Art. 2.      Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad emettere ordinativi nominativi quindicinali di pagamento dell'assegno di cui all'articolo 1 della presente legge, dopo che l'Ente gestore [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 150 milioni, si provvederà utilizzando la disponibilità del Cap. 102 del bilancio della Regione.
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.9.1 - Legge Regionale 16 febbraio 1972, n. 4. [1]

Integrazione dell'assegno giornaliero, di cui all'articolo 4 della Legge 2 aprile 1968, n.  424, in favore dei lavoratori disoccupati che frequentano i corsi di addestramento professionale in preparazione dell'insediamento FIAT nel Molise.

(B.U. n. 4 del 23 marzo 1972).

 

Art. 1.

     L'assegno giornaliero per i lavoratori disoccupati avviati ai corsi di addestramento professionale, di cui all'articolo 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424, è integrato limitatamente ai corsi che si svolgeranno nell'anno 1972 nel Molise in preparazione dell'insediamento FIAT, nelle seguenti misure:

     - di L. 600 per i lavoratori provenienti dai Comuni ove hanno sede i corsi o nell'ambito di 15 Km;

     - di L. 1.000 per i lavoratori provenienti dai Comuni distanti oltre 15 Km. dalle sedi dei corsi;

     - L. 200 per ogni figlio, per coniuge e per i genitori a carico. [2]

 

     Art. 2.

     Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad emettere ordinativi nominativi quindicinali di pagamento dell'assegno di cui all'articolo 1 della presente legge, dopo che l'Ente gestore dei corsi avrà attestato le giornate di effettiva frequenza.

     Alla estinzione degli ordinativi di pagamento: si procede a mezzo di vaglia di conto corrente, intestati ai singoli lavoratori, emessi dalla Tesoreria della regione.

 

     Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 150 milioni, si provvederà utilizzando la disponibilità del Cap. 102 del bilancio della Regione.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.

[2] Le disposizioni di cui al presente articolo sono state prorogate per l'anno 1973 dall'art. 1 della L.R. 13 giugno 1973, n. 12. L'art. 1 della L.R. 2 settembre 1974, n. 15, proroga le medesime disposizoni per l'anno 1974 a favore dei lavoratori disoccupati frequentanti nel 1974 i corsi di addestramento professionale in preparazione dell'insediamento FIAT nel Molise.