§ 2.7.5 - Legge Regionale 21 novembre 1988 n. 23.
Interventi finanziari a sostegno del settore commerciale.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.7 commercio, fiere e mercati
Data:21/11/1988
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Soggetti beneficiari.
Art. 3.  Iniziative ammesse a contributo.
Art. 4.  Contributi.
Art. 5.  Modalità per la richiesta dei contributi.
Art. 6.  Modalità di erogazione dei contributi.
Art. 7.  Locazione finanziaria.
Art. 8.      1. Le operazioni di locazione finanziaria sono effettuate tramite la Finmolise S.p.A. e con società collegate o con la stessa convenzionata.
Art. 9.      1. La Regione incarica la Finmolise di concedere finanziamenti pluriennali a tasso agevolato in favore dei soggetti di cui al precedente articolo 2 per la creazione di capitale di esercizio.
Art. 10.      1. Per l'acquisizione dei mezzi occorrenti per effettuare le operazioni di locazione finanziaria e di finanziamenti di cui agli articoli 7 e 9, nonchè per le operazioni di factoring agevolato di [...]
Art. 11.  Factoring agevolato.
Art. 12.      I contratti di cessione globale di credito commerciale di cui al precedente art. 11 sono stipulati con la Finmolise S.p.A. nonchè con Società di Factoring o aziende di credito con la medesima [...]
Art. 13.      Per i contratti di cessione globale di crediti commerciali spettano alle società di cui al precedente art. 12:
Art. 14.      1. L'intervento agevolato della Regione consiste:
Art. 15.      1. Le operazioni di cui al presente titolo sono regolate da apposita convenzione da stipularsi fra la Regione e la Finmolise S.p.A.
Art. 16.  Criteri di priorità.
Art. 17.  Norme transitorie e finali.
Art. 18.  Norma finanziaria.
Art. 19.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.7.5 - Legge Regionale 21 novembre 1988 n. 23. [1]

Interventi finanziari a sostegno del settore commerciale.

(B.U. n. 22 del 1 dicembre 1988).

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione Molise, al fine di favorire il rilancio e l'ammodernamento del settore distributivo e di promuovere forme associative, prevede, con la presente legge interventi finanziari a sostegno delle piccole e medie imprese commerciali, secondo i limiti e le modalità di cui agli articoli seguenti.

 

     Art. 2. Soggetti beneficiari.

     1. I soggetti beneficiari sono:

     a) le imprese commerciali al dettaglio, con un numero di dipendenti non superiore a 10 unità, i pubblici esercizi, gli ambulanti a posto fisso, aventi sede legale nel Molise e operanti nella Regione;

     b) le cooperative e loro consorzi, le cooperative di consumo, con un numero di soci non inferiore a 50 e loro consorzi, i promotori di centri commerciali al minuto e qualsiasi altra forma associativa costituita tra le imprese commerciali al dettaglio, in numero non inferiore a 5, per la gestione in comune di punti di vendita, con priorità per i generi di largo e generale consumo;

     c) le cooperative commerciali di garanzia fidi, costituite da almeno 30 soci operanti nel territorio regionale, che hanno un capitale sociale non inferiore a 20 milioni di lire.

     2. Sono esclusi dai contributi previsti dalla presente legge le imprese esercenti il commercio all'ingrosso, le farmacie, i distributori di carburanti, gli stabilimenti balneari, gli alberghi e similari, gli spacci di alimenti e bevande operanti all'interno di associazioni o Enti pubblici e privati, nonchè le ditte che esercitano prevalentemente attività artigiana.

     3. Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge esercizi commerciali o pubblici esercizi annessi ai distributori di carburante limitatamente alle imprese commerciali che abbiano un solo punto vendita sul territorio regionale.

 

     Art. 3. Iniziative ammesse a contributo.

     1. Le iniziative ammesse a contributo, per i soggetti di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 2, sono:

     1) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento dei locali adibiti alla vendita o deposito, nonchè dei locali annessi adibiti a servizi necessari o complementari per lo svolgimento dell'attività commerciale;

     2) l'acquisto di macchinari, attrezzature ed arredi necessari per l'espletamento dell'attività nonchè automezzi, nuovi od usati, adibiti esclusivamente a trasporto merci;

     3) l'acquisto del suolo, a qualsiasi titolo, per la costruzione dei locali e delle pertinenze necessari allo svolgimento dell'attività e le opere di sistemazione delle aree strutturalmente e funzionalmente connesse all'impresa commerciale;

     4) l'acquisto scorte limitatamente alle spese di primo impianto.

     2. Non sono ammesse a contributo le iniziative di acquisto del suolo che non prevedano un adeguato parcheggio.

 

     Art. 4. Contributi.

     1. L'entità dei contributi che possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 2 è stabilita nel modo seguente:

     A) per le imprese commerciali di cui alla lettera a):

     1) contributi in conto interessi pari al 50% del tasso di riferimento fino al 70% della spesa massima ritenuta ammissibile di L. 100.000.000 per l'attuazione delle iniziative previste ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 3;

     2) contributi in conto interessi sul 40% e in conto capitale del 30% della spesa massima ritenuta ammissibile di L. 200.000.000 limitatamente alle imprese che attuano le iniziative di cui ai punti 1) e 3) del precedente art. 3, al fine di adeguare i propri esercizi commerciali alle superfici minime stabilite dai piani commerciali di adeguamento della rete distributiva e in caso di trasferimento delle imprese in zone commerciali di nuova espansione previste dai suddetti piani nonchè per le imprese commerciali che operano nei centri storici dei comuni, delimitati ed individuati dalla normativa vigente, che attuano le iniziative di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 3 finalizzate alla salvaguardia ed al recupero di zone di particolare pregio ed importanza soggette ad abbandono o degrado;

     B) per i soggetti di cui alla lettera b):

     1) contributi in conto interessi fino al 50% su una spesa massima ritenuta ammissibile di Lire 300.000.000;

     2) contributi in conto capitale fino al 20% nei limiti della suddetta somma;

     C) per le cooperative commerciali di garanzia fidi:

     1) contributi in conto interessi, in ragione del 50% del tasso di riferimento per prestiti garantiti dalle cooperative e destinati all'attuazione delle iniziative previste dal precedente articolo 3, che comunque non possono essere complessivamente superiori a L. 20 milioni per ciascun socio e non possono avere una durata superiore a 36 mesi decorrenti dalla data di erogazione delle somme mutuate.

     2. Per le iniziative di cui al punto 4 dell'art. 3, può essere concesso alle Imprese commerciali indicate alla lettera a e b dell'art. 2 un contributo in conto interesse fino al 20% della spesa massima ritenuta ammissibile di L. 100.000.000.

     3. In ogni caso il cumulo dei contributi non potrà superare il 70% della spesa complessiva sostenuta entro i limiti massimi indicati nei precedenti punti.

     4. Ai finanziamenti di cui ai precedenti commi del presente articolo si applica un tasso annuo di interesse non inferiore al tasso di riferimento vigente al momento dell'operazione di finanziamento. La durata dei finanziamenti non può essere superiore ai 10 anni, e nel caso di acquisto scorte non può essere superiore a 4 anni.

     5. La Regione concorre nella misura del 50% del suddetto tasso annuo di interesse e comunque in misura tale che il tasso annuo di interesse a carico dei beneficiari non risulti inferiore a quello applicato dagli Istituti di Credito per le operazioni di finanziamento previste dalla legge 15 ottobre 1975, n. 517 e successive modifiche.

     6. I contributi previsti nel presente articolo non sono cumulabili con altri contributi concessi dalla Regione, dallo Stato o da Enti pubblici per le medesime iniziative, nè può essere concesso più di un contributo alla stessa ditta, nell'arco di un quinquennio, anche se per iniziative diverse.

 

     Art. 5. Modalità per la richiesta dei contributi.

     1. Le ditte che intendono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge devono inoltrare domanda, a firma del legale rappresentante, all'Assessorato Regionale al Commercio entro il 30 giugno di ciascun anno. Il predetto termine non si applica e per le operazioni di locazione finanziaria e factoring di cui ai successivi articoli.

     2. Le domande devono essere, corredate dalla seguente documentazione:

     1) certificato di iscrizione al Registro Ditte o all'Elenco speciale di cui all'art. 9 della legge 11 giugno 1971 n. 426;

     2) autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune;

     3) attestato del Sindaco dal quale risulti che le iniziative previste non contrastano con il piano comunale di adeguamento della rete distributiva, con specificazione se l'esercizio ricade in centro storico;

     4) attestato dell'I.N.P.S., o dichiarazione sostitutiva, dal quale risulti il numero dei dipendenti;

     5) dichiarazione autenticata a norma di legge, rilasciata sotto la propria responsabilità dal legale rappresentante dell'impresa commerciale, dalla quale risulti che per le medesime iniziative non sono stati richiesti e/o ottenuti altri contributi;

     6) relazione tecnico - economica contenente la descrizione delle iniziative da realizzare, l'elenco e le caratteristiche dei beni da acquistare ed ogni altra notizia utile intesa a dimostrare che i contributi richiesti favoriranno il miglioramento del servizio offerto all'utenza, nonchè la possibilità di realizzare economie di gestione ed aumentare l'occupazione.

     3. Alla relazione devono essere allegati:

     - connessione edilizia o autorizzazione comunale e computo metrico estimativo dei lavori secondo il prezziario vigente nella Regione per le opere pubbliche;

     - atto di acquisto o contratto preliminare di vendita regolarmente registrato in caso di acquisto locali o suolo, nonchè certificato catastale;

     - preventivi o fatture quietanzate per acquisto attrezzature, macchinari, arredi o automezzi;

     - disegni planimetrici in scala 1:200, dai quali risulti lo stato dei locali prima e dopo l'attuazione delle iniziative per le quali si richiede il contributo;

     - atto di assenso del proprietario e copia del contratto di locazione, della durata non inferiore a quella del prestito, in caso di locali non di proprietà, per la realizzazione di opere di riattamento o ristrutturazione, comprese le opere che non necessitano del rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione comunale.

     4. Per le forme associate sono richiesti inoltre:

     - copia dell'atto costitutivo, dello Statuto, dell'ultimo bilancio approvato, dove sia possibile, e dell'elenco soci.

     5. Per le cooperative commerciali di garanzia fidi lo statuto deve prevedere tra l'altro:

     - la presenza nel collegio sindacale di un rappresentante della Regione iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, con funzione di presidente;

     - l'obbligo dei soci di sottoporsi ad ispezioni, da parte della cooperativa e della Regione, per verificare l'utilizzazione dei prestiti;

     - la facoltà della Regione, in caso di liquidazione della cooperativa, di determinare la destinazione dei fondi disponibili, detratte le passività e le quote sociali, ove ne sia prevista la restituzione.

     6. Inoltre la domanda di concessione dei contributi deve essere corredata dei seguenti documenti:

     - estratto delle deliberazioni dei Consigli di Amministrazione dal quale risulti la concessione della garanzia a favore dei soci interessati;

     - copia della concessione da parte dell'istituto finanziatore dei relativi affidamenti;

     - dichiarazione dell'Istituto finanziatore, presso il quale sono state depositate le quote sociali, dalla quale risulti l'ammontare delle quote stesse alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

     7. La Regione, attraverso gli uffici competenti dell'Assessorato al Commercio, si riserva la facoltà di richiedere eventuale ulteriore documentazione, necessaria per l'espletamento dell'istruttoria delle istanze di contributo, non prevista nel presente articolo.

 

     Art. 6. Modalità di erogazione dei contributi.

     1. La Giunta Regionale delibera la concessione dei contributi secondo quanto stabilito dalla presente legge, tenuto conto dei criteri di priorità previsti al successivo articolo 16.

     2. La verifica sull'attuazione delle iniziative ammesse a contributo è effettuata dagli uffici del settore competente.

     3. I contributi utilizzati in difformità alle istanze presentate ed alle modalità stabilite dalla Giunta Regionale vengono revocati con deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore competente.

     4. Eventuali variazioni delle iniziative, che dovessero verificarsi dal momento della presentazione dell'istanza e fino al collaudo delle opere ed acquisti realizzati, possono essere autorizzate con deliberazione della Giunta Regionale.

     5. Può essere inoltre autorizzata con le procedure di cui al comma precedente, la concessione del contributo al subentrante quando si verifica, per atto tra vivi o a causa di morte, il trasferimento della gestione e titolarità dell'impresa commerciale, a condizione che il nuovo titolare o gestore sia iscritto nel Registro degli esercenti il commercio e che sia accertata la continuazione dell'attività commerciale.

     6. Per i prestiti a favore delle cooperative di garanzia fidi il contributo di cui al punto 2 della lettera C) del precedente articolo 4 è corrisposto direttamente all'Istituto finanziatore che ha concesso il prestito, secondo le modalità che saranno stabilite da apposita convenzione da stipularsi tra la Regione, la Cooperativa di garanzia e l'istituto finanziatore.

     7. Le ditte assegnatarie dei contributi sono tenute, pena la revoca, per la durata del mutuo o del prestito e a decorrere dalla data di erogazione della somma concessa, a non effettuare cambio di uso sia dei locali che delle attrezzature utilizzando gli stessi esclusivamente ai fini per i quali i contributi sono stati concessi.

 

     Art. 7. Locazione finanziaria.

     1. In alternativa alle agevolazioni precedentemente previste, i soggetti di cui all'articolo 2, lettera a) e b), possono avvalersi della locazione finanziaria agevolata al fine di realizzare gli investimenti di cui all'articolo 3.

     2. La locazione finanziaria agevolata consiste nell'acquisto di beni mobili ed immobili da parte del locatore, a richiesta e su indicazione del locatario, con facoltà di quest'ultimo di divenirne proprietario, al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo convenuto.

     3. Gli investimenti di cui al primo comma non possono superare cumulativamente i limiti di spesa massima ritenuta ammissibile cosà come stabilito nel precedente articolo 4.

 

     Art. 8.

     1. Le operazioni di locazione finanziaria sono effettuate tramite la Finmolise S.p.A. e con società collegate o con la stessa convenzionata.

     2. Le società locatrici non possono chiedere ai beneficiari delle operazioni una cauzione superiore al 20% dell'investimento globale.

     3. Il prezzo di acquisto dei beni locati, a fine locazione, deve essere predeterminato in modo da non superare l'1% dell'investimento originario.

 

     Art. 9.

     1. La Regione incarica la Finmolise di concedere finanziamenti pluriennali a tasso agevolato in favore dei soggetti di cui al precedente articolo 2 per la creazione di capitale di esercizio.

     2. Ai finanziamenti di cui sopra è applicato un tasso annuo d'interesse in misura non superiore ai limiti fissati all'art. 6.

     3. La durata dei finanziamenti è fissata in un periodo massimo di anni 5, compreso un periodo di preammortamento massimo di anni 2. L'importo di ciascun finanziamento non può superare l'ammontare di L. 60.000.000.

 

     Art. 10.

     1. Per l'acquisizione dei mezzi occorrenti per effettuare le operazioni di locazione finanziaria e di finanziamenti di cui agli articoli 7 e 9, nonchè per le operazioni di factoring agevolato di cui ai successivi articoli la Finmolise S.p.A. può contrarre prestiti con Istituti di credito insediati sul territorio regionale.

     2. La Regione assume a suo carico gli oneri di ammortamento e delle spese accessorie.

     3. I rapporti tra Regione e FINMOLISE sono regolati da apposita convenzione.

 

     Art. 11. Factoring agevolato.

     I soggetti beneficiari di cui ai punti a) e b) del precedente art. 2, possono stipulare contratti di cessione globale di crediti commerciali (factoring) mediante interventi agevolati a carico della Regione Molise.

 

     Art. 12.

     I contratti di cessione globale di credito commerciale di cui al precedente art. 11 sono stipulati con la Finmolise S.p.A. nonchè con Società di Factoring o aziende di credito con la medesima Finmolise convenzionate.

 

     Art. 13.

     Per i contratti di cessione globale di crediti commerciali spettano alle società di cui al precedente art. 12:

     1. una commissione percentuale sugli importi ceduti nella misura del 2% a copertura delle spese di contabilizzazione, di gestione o di incasso dei crediti;

     2. un interesse sulle somme anticipate rispetto alla scadenza dei pagamenti previsti dalle fatture stabilito in misura non superiore al tasso ufficiale di sconto.

 

     Art. 14.

     1. L'intervento agevolato della Regione consiste:

     a) in un contributo pari al 50% della commissione di cui al punto 1) del precedente art. 13;

     b) in una quota pari al 50% dell'interesse stabilito al punto 2) del precedente art. 13.

     2. L'ammontare del concorso regionale viene corrisposto per ogni singola operazione alle società di cui al precedente art. 12 che lo contabilizzeranno a favore del creditore cedente beneficiario.

 

     Art. 15.

     1. Le operazioni di cui al presente titolo sono regolate da apposita convenzione da stipularsi fra la Regione e la Finmolise S.p.A.

     2. La convenzione deve fissare le modalità per la determinazione del concorso regionale nelle singole operazioni nonchè quello dell'erogazione alla FINMOLISE S.p.A. del corrispondente importo.

 

     Art. 16. Criteri di priorità.

     1. I contributi previsti dalla presente legge vengono concessi, tenuto conto dei limiti annuali di stanziamento di bilancio, secondo i seguenti criteri di priorità:

     1) alle cooperative e loro consorzi, alle cooperative di consumo e loro consorzi, ai promotori di centri commerciali al dettaglio;

     2) alle forme associative a qualsiasi titolo costituite fra imprese esercenti il commercio al dettaglio, con preferenza per quelle costituite per la gestione in comune di punti di vendita con priorità per i generi di largo consumo;

     3) alle cooperative commerciali di garanzia fidi;

     4) alle imprese commerciali al dettaglio che adeguano le superfici minime dei locali di vendita o trasferiscono la loro attività in nuove zone di espansione, così come proposto dai piani comunali di adeguamento della rete distributiva, con priorità per le imprese che conseguiranno contestualmente i seguenti obiettivi:

     a) aumento dell'occupazione;

     b) miglioramento del servizio offerto all'utenza;

     5) alle imprese commerciali al dettaglio che attuano programmi di ampliamento dei locali e delle tabelle merceologiche trattate tenute a chiedere il rilascio del nulla osta regionale di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426;

     6) alle imprese commerciali al dettaglio che trattano le seguenti tabelle merceologiche, prioritariamente elencate: tabb. I, II, III, IV, V e VI; tab. VIII; tab. IX; tabb. X e XI;

     7) a tutte le altre forme di attività commerciali così prioritariamente distinte: pubblici esercizi, ambulanti, negozi che trattano prevalentemente le tabelle merceologiche XII e XIV, rappresentanti di commercio con deposito.

     2. Per gli emigranti rientrati definitivamente nel territorio regionale si applica la norma di cui all'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 25.

     3. L'Assessore Regionale al Commercio sottopone l'elenco delle pratiche da finanziare, ripartite secondo i suddetti criteri prioritari, all'esame della competente Commissione Consiliare, che esprime il proprio parere entro il 30 ottobre di ciascun anno.

     4. Il predetto termine non si applica alle operazioni di locazione finanziaria e di factoring.

 

     Art. 17. Norme transitorie e finali.

     1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le ditte per le quali le domande di contributo, presentate ai sensi della legge regionale n. 36 del 1975 e successive modificazioni ed integrazioni, non siano state finanziate possono produrre istanza per la concessione dei contributi previsti dai precedenti articoli, secondo le modalità della presente legge, con conseguente rinuncia ai contributi già richiesti.

     2. Le predette istanze vengono liquidate prioritariamente con i fondi previsti in specifico capitolo di bilancio.

     3. In fase di prima attuazione della presente legge sono prese in considerazione anche le domande di contributo avanzate dai soggetti di cui all'articolo 2 che hanno attuato le iniziative previste al precedente articolo 3 non oltre 24 mesi anteriormente alla presentazione della domanda. Le suddette domande dovranno essere prodotte entro 90 giorni [2] dalla pubblicazione della presente legge, prescindendo dal termine precedentemente fissato al 30 giugno.

     4. Per gli anni successivi i contributi possono essere concessi per iniziative attuate non oltre i 12 mesi anteriormente alla presentazione della domanda di con tributi, rispettando la data del 30 giugno di ciascun anno.

 

     Art. 18. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     2. Per l'anno 1988 l'onere presunto della spesa derivante dalla presente legge è valutato in L. 40.000.000. Per gli esercizi futuri l'ammontare della spesa annuale sarà determinato con la stessa legge approvativa dei rispettivi bilanci di previsione.

     3. Allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario sono introdotte le seguenti variazioni in aumento con l'istituzione dei sottoindicati nuovi capitoli di spesa:

     - Rubrica n. 14 - Settore 1 - Cap. 49710 - Contributo in conto interessi alle imprese commerciali al dettaglio, alle Cooperative e loro consorzi, alle cooperative commerciali di garanzie fidi, per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento dei lavori adibiti alla vendita o deposito per lo svolgimento di attività commerciali; all'acquisto di macchinari, attrezzature ed arredi; all'acquisto del suolo per la costruzione dei locali; all'acquisto di scorte di primo impianto (artt. 3 e 4). Stanziamento di competenza e cassa di L. 1.500.000.

     Cap. 49720 - Contributo in conto interessi alle imprese commerciali al dettaglio, alle cooperative e loro consorzi, alle cooperative commerciali di garanzia fidi, per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento dei locali adibiti alla vendita o al deposito di attività commerciali, nonchè all'acquisto del suolo per la costruzione dei locali (artt. 3 e 4). Stanziamento di competenza e cassa L. 1.500.000.

     Cap. 49730 - Contributi in conto capitale alle imprese commerciali al dettaglio, alle cooperative e loro consorzi, per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento dei locali adibiti alla vendita o al deposito di attività commerciali, nonchè all'acquisto del suolo per la costruzione dei locali (artt. 3 e 4). Stanziamento di competenza e cassa L. 5.000.000.

     Cap. 49740 - Oneri per l'acquisizione di mezzi finanziari da parte della FINMOLISE S.p.A. per effettuare operazioni di locazione finanziaria per l'acquisto di beni mobili ed immobili da destinare ad attività commerciali da parte di imprese commerciali al dettaglio, alle cooperative e consorzi di cooperative, (Art. 7 e 10 legge). Stanziamento di competenza e cassa L. 10.000.000.

     Cap. 49750 - Oneri per l'acquisizione di mezzi finanziari da parte della FINMOLISE S.p.A. per la creazione di capitali di esercizio da parte dei soggetti di cui all'art. 2 della legge (art. 9 legge). Stanziamento di competenza e cassa L. 5.000.000.

     Cap. 49760 - Oneri per l'acquisizione di mezzi finanziari da parte della Finmolise S.p.A. da destinare ad operazioni di factoring agevolato a favore dei soggetti di cui all'art. 2 della legge (art. 11 legge). Stanziamento di competenza e cassa L. 5.000.000.

     Cap. 49770 - Contributi a favore di imprese commerciali singole o associate sulle commissioni e sugli interessi per operazioni di factoring (art. 14). Stanziamento di competenza e cassa L. 2.000.000.

     Cap. 49780 - Contributi in conto interessi a favore delle imprese commerciali singole o associate di cui al primo comma dell'art. 17). (Legge regionale art. 17). Stanziamento di competenza e di cassa L. 10.000.000.

     4. Allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1988 è introdotta la seguente variazione in diminuzione:

     Rubrica 18 Settore 2 - Cap. 55200 "fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso". Stanziamento di competenza e cassa meno L. 40.000.000.

 

     Art. 19. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2000, n. 31, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 2 della stessa L.R. 31/2000.

[2] L'art. 1 della L.R. 4 luglio 1989, n. 7, ha prorogato da 60 a 90 giorni il presente termine.