§ 2.4.4 - Legge Regionale 21 dicembre 1981, n. 27.
Interpretazione autentica degli articoli 1 e 2 della legge regionale 3 giugno 1980, n. 25.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.4 industria
Data:21/12/1981
Numero:27


Sommario
Art. 1.      Per oneri di carattere straordinario di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale del 3 giugno 1980, n. 25 si intendono tutti quelli sostenuti per l'avviamento della gestione della Centrale del [...]
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della [...]


§ 2.4.4 - Legge Regionale 21 dicembre 1981, n. 27. [1]

Interpretazione autentica degli articoli 1 e 2 della legge regionale 3 giugno 1980, n. 25.

(B.U. n. 25 del 31 dicembre 1981).

 

Art. 1.

     Per oneri di carattere straordinario di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale del 3 giugno 1980, n. 25 si intendono tutti quelli sostenuti per l'avviamento della gestione della Centrale del Latte e corrispondenti ai disavanzi di gestione registrati fino al 31 dicembre 1979.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.