§ 2.4.3 - Legge Regionale 3 giugno 1980, n. 25.
Interventi a favore della Centrale del latte di Campobasso.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.4 industria
Data:03/06/1980
Numero:25


Sommario
Art. 1.      In attesa di adottare organici provvedimenti, diretti a potenziare le strutture cooperative di raccolta, trasformazione e commercializzazione del latte, la Regione Molise autorizza l'ERSAM a [...]
Art. 2.      Per l'effettuazione dei suddetti interventi l'ERSAM accerta i disavanzi di gestione del Consorzio regionale Allevatori e produttori latte di Campobasso - gestore della centrale - esistenti al 31 [...]
Art. 3.      L'onere della spesa derivante dalla presente legge sarà finanziato con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1980, n. 281.
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 2.4.3 - Legge Regionale 3 giugno 1980, n. 25. [1]

Interventi a favore della Centrale del latte di Campobasso.

(B.U. n. 12 del 16 giugno 1980).

 

Art. 1.

     In attesa di adottare organici provvedimenti, diretti a potenziare le strutture cooperative di raccolta, trasformazione e commercializzazione del latte, la Regione Molise autorizza l'ERSAM a corrispondere al Consorzio regionale Allevatori e produttori latte di Campobasso - gestore della Centrale - le somme occorrenti alla copertura dei disavanzi di gestione esistenti al 31 dicembre 1979, determinati dagli oneri di carattere straordinario sopportati per sostenere e valorizzare la produzione del latte nella Regione Molise [2].

 

     Art. 2.

     Per l'effettuazione dei suddetti interventi l'ERSAM accerta i disavanzi di gestione del Consorzio regionale Allevatori e produttori latte di Campobasso - gestore della centrale - esistenti al 31 dicembre 1979 e determinati dagli oneri di carattere straordinario di cui al precedente articolo 1 [3].

     Sulla base degli accertamenti tecnico-contabili conseguiti dall'ERSAM, la Giunta Regionale mette a disposizione del predetto Ente i fondi al riguardo occorrenti.

 

     Art. 3.

     L'onere della spesa derivante dalla presente legge sarà finanziato con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1980, n. 281.

     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

     a) in aumento:

     Titolo II - Rubrica n. 12 - Settore 3 il nuovo capitolo n. 47200 "Contributi all'ERSAM per la copertura dei disavanzi di gestione esistenti al 31 dicembre 1979 del Consorzio regionale allevatori e produttori latte di Campobasso - gestore della centrale", con uno stanziamento di competenza e una dotazione di cassa di 388 milioni.

     b) In diminuzione:

     Titolo II - Rubrica n. 12 - Settore 2 - Capitolo n. 43010 "Contributi in annualità per la realizzazione di opere di distribuzione delle acque a carattere aziendale o interaziendale, comprese tutte le relative attrezzature ed apparecchiature, nonchè i lavori di sistemazione del terreno nonchè per le opere di sistemazione del terreno" riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa di L. 388 milioni.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.

[2] Per l'interpretazione autentica degli oneri di carattere straordinario di cui al presente articolo, vedi art. 1 della L.R. 21 dicembre 1981, n. 27.

[3] Per l'interpretazione autentica degli oneri di carattere straordinario di cui al presente articolo, vedi art. 1 della L.R. 21 dicembre 1981, n. 27.