§ 2.3.4 - Legge Regionale 4 gennaio 1982, n. 2.
Interventi aggiuntivi nei settori della bonifica e delle opere di miglioramento fondiario.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.3 bonifica, flora e fauna
Data:04/01/1982
Numero:2


Sommario
Art. 1.      Per finanziare interventi straordinari volti al ripristino dell'efficienza di opere di bonifica danneggiate da avversità atmosferiche del 4 e 5 settembre 1981, è autorizzata, per l'anno 1981, la [...]
Art. 2.      Per il completamento degli interventi per opere di miglioramento fondiario di cui alla legge regionale 27 agosto 1973, n. 23, per l'anno 1981, è previsto un onere di lire 800 milioni.
Art. 3.      Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà con la riduzione al bilancio 1981 di un miliardo di lire da apportarsi al Cap. n. 43010.
Art. 4.      Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1981, nonchè al bilancio pluriennale 1981-1983 della Regione Molise sono apportate le variazioni descritte nel prospetto "A" [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 2.3.4 - Legge Regionale 4 gennaio 1982, n. 2. [1]

Interventi aggiuntivi nei settori della bonifica e delle opere di miglioramento fondiario.

(B.U. n. 1 del 16 gennaio 1982).

 

Art. 1.

     Per finanziare interventi straordinari volti al ripristino dell'efficienza di opere di bonifica danneggiate da avversità atmosferiche del 4 e 5 settembre 1981, è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa aggiuntiva di L. 200 milioni.

 

     Art. 2.

     Per il completamento degli interventi per opere di miglioramento fondiario di cui alla legge regionale 27 agosto 1973, n. 23, per l'anno 1981, è previsto un onere di lire 800 milioni.

 

     Art. 3.

     Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà con la riduzione al bilancio 1981 di un miliardo di lire da apportarsi al Cap. n. 43010.

 

     Art. 4.

     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1981, nonchè al bilancio pluriennale 1981-1983 della Regione Molise sono apportate le variazioni descritte nel prospetto "A" annesso alla presente legge.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

Allegato A (Omissis)

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.