§ 2.1.4 - Legge Regionale 13 novembre 1973, n. 23.
Provvedimenti per l'incremento di specifiche colture agricole.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:13/11/1973
Numero:23


Sommario
Art. 1.      Per migliorare ed incrementare le colture da rinnovo, secondo le migliori esigenze di mercato, possono essere concessi in favore degli operatori agricoli contributi nelle seguenti misure:
Art. 2.      Le colture da rinnovo meglio rispondenti alle esigenze di mercato, nonchè le zone di intervento sono indicate annualmente con delibera della Giunta Regionale previo parere della competente [...]
Art. 3.      Le domande di finanziamento, corredate dal parere degli uffici tecnici regionali operanti nel settore, sono inoltrate alla Giunta Regionale che adotta i conseguenti provvedimenti.
Art. 4.      All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, per l'esercizio 1972, si farà fronte con i fondi stanziati al Cap. 293 del bilancio 1972.
Art. 5.      La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.1.4 - Legge Regionale 13 novembre 1973, n. 23. [1]

Provvedimenti per l'incremento di specifiche colture agricole.

(B.U. n. 30 del 26 novembre 1973).

 

Art. 1.

     Per migliorare ed incrementare le colture da rinnovo, secondo le migliori esigenze di mercato, possono essere concessi in favore degli operatori agricoli contributi nelle seguenti misure:

     a) - da L. 60.000 a L. 600.000 per ettaro per arature profonde, non inferiori a centimetri cinquanta, e altre operazioni colturali;

     b) - da L. 20.000 fino a L. 100.000 ad ettaro per le operazioni di diserbo chimico su terreni investiti a colture da rinnovo. [2]

 

     Art. 2.

     Le colture da rinnovo meglio rispondenti alle esigenze di mercato, nonchè le zone di intervento sono indicate annualmente con delibera della Giunta Regionale previo parere della competente Commissione Consiliare Permanente, la quale sarà chiamata a pronunciarsi anche sulla determinazione del contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 1 che precede, in relazione alle diverse zone.

     La competente Commissione Consiliare Permanente, su richiesta della Giunta Regionale, esprimerà il proprio parere entro il 15 giugno di ciascun anno e la deliberazione di cui al precedente comma dovrà essere adottata dalla Giunta entro il successivo 30 giugno.

     L'accertamento e la liquidazione dei contributi può essere attribuito all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise (ERSAM). [3]

 

     Art. 3.

     Le domande di finanziamento, corredate dal parere degli uffici tecnici regionali operanti nel settore, sono inoltrate alla Giunta Regionale che adotta i conseguenti provvedimenti.

     Il Presidente della Giunta Regionale emette i relativi decreti per la concessione dei contributi.

 

     Art. 4.

     All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, per l'esercizio 1972, si farà fronte con i fondi stanziati al Cap. 293 del bilancio 1972.

     Per gli anni successivi i fondi necessari, nei limiti delle disponibilità di bilancio, faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio della Regione Molise.

 

     Art. 5.

     La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.

[2] Articolo prima modificato dall'art. 1 della L.R. 8 agosto 1974, n. 8 e, successivamente, così modificato dall'art. 1 della L.R. 5 febbraio 1985, n. 4.

[3] Articolo prima modificato dall'art. 2 della L.R. 8 agosto 1974, n. 8 e, successivamente così modificato, con l'inserimento di un ultimo comma, dall'art. 2 della L.R. 5 febbraio 1985, n. 4.