§ 2.1.53 - Legge Regionale 25 maggio 1998, n. 3.
Misure per l'agevolazione dell'accesso ai contributi in agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:25/05/1998
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Accesso alle anticipazioni.
Art. 3.  Modalità di erogazione.
Art. 4.  Vigilanza e sanzioni.
Art. 5.  Dichiarazione di urgenza.


§ 2.1.53 - Legge Regionale 25 maggio 1998, n. 3. [1]

Misure per l'agevolazione dell'accesso ai contributi in agricoltura.

(B.U. n. 11 del 1 giugno 1998).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La finalità della presente legge è quella di promuovere l'efficacia e la tempestività dell'erogazione dei contributi pubblici disponibili nei Programmi operativi finanziati con i fondi strutturali (Reg. 2081/93) ad eccezione del PIC LEADER II [2].

 

     Art. 2. Accesso alle anticipazioni.

     1. Le aziende agricole e i soggetti beneficiari degli interventi previsti nel Quadro di riferimento programmatico 1994/99 per il settore agricolo della regione Molise che hanno richiesto un contributo in conto capitale per la ristrutturazione o lo sviluppo della propria attività e hanno ricevuto l'approvazione del progetto, possono ottenere anticipazioni fino ad un massimo dell'80% del contributo pubblico accordato.

     2. I soggetti di cui al comma 1, al fine di ottenere le anticipazioni, sono tenuti:

     a) a confermare, mediante dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai contributi;

     b) a fornire idonea garanzia fidejussoria prestata dalle banche o dalle imprese di assicurazioni indicate nella legge 10 giugno 1982, n. 348, e redatta in conformità allo schema di cui all'allegato A) della presente legge per il buon fine delle somme erogate e a titolo di anticipo.

     3. Sono fatte salve le condizioni più favorevoli già previste nel programma operativo (P.O.P. 1994/99) parte FEOGA.

 

     Art. 3. Modalità di erogazione.

     1. Le anticipazioni di cui all'art. 2 saranno rogate con le seguenti modalità:

     a) 40% alla presentazione dei documenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b);

     b) sino al restante 40% previa certificazione di spesa per almeno 2/3 dell'importo del primo anticipo e successiva adeguata verifica tecnico - istruttoria della correttezza e proficuità degli investimenti già realizzati.

     2. La seconda anticipazione di cui alla lettera b) del comma 1 nella misura massima ivi prevista potrà essere richiesta per una sola volta.

 

     Art. 4. Vigilanza e sanzioni.

     1. La Regione Molise - Assessorato all'Agricoltura e Foreste - vigila sulla corretta gestione delle anticipazioni.

     Ove si accertino abusi o negligenze nell'utilizzo dei contributi, i beneficiari sono tenuti a rimborsare le somme percepite, maggiorate degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di sconto in vigore nello stesso periodo.

     2. Ove siano accertate irregolarità tecniche o finanziarie nella realizzazione del progetto rispetto a quanto previsto dal provvedimento amministrativo di approvazione della stesso, la competente struttura regionale disporrà la revoca della approvazione e l'avvalimento della garanzia fidejussoria. In tal senso si provvederà altresì in caso di accertata impossibilità di realizzazione del progetto per carenza di autorizzazioni o di ogni altro presupposto amministrativo necessario alla realizzazione del progetto stesso.

 

     Art. 5. Dichiarazione di urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

Allegato A

Schema di garanzia fidejussoria

(Omissis)

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.

[2] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 16 giugno 1999, n. 12.