§ 2.1.25 - Legge Regionale 26 marzo 1980, n. 9.
Interpretazione autentica dell'art. 2, secondo comma, della legge regionale 27 luglio 1978, n. 18.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:26/03/1980
Numero:9


Sommario
Art. 1.      Il concorso della Regione nelle operazioni di credito di cui al capoverso dell'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 18, comprende sia la rata di ammortamento che quella di [...]
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 2.1.25 - Legge Regionale 26 marzo 1980, n. 9.

Interpretazione autentica dell'art. 2, secondo comma, della legge regionale 27 luglio 1978, n. 18.

(B.U. n. 7 del 1 aprile 1980).

 

Art. 1.

     Il concorso della Regione nelle operazioni di credito di cui al capoverso dell'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 18, comprende sia la rata di ammortamento che quella di preammortamento, così come previsto dalla legge 2 giugno 1961, n. 454.

     La norma di cui al presente articolo si applica anche per le operazioni di credito già perfezionatesi in attuazione della legge regionale 27 luglio 1978, n. 18.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.