§ 1.13.11 - Legge Regionale 24 marzo 1979, n. 10.
Norme integrative della legge regionale 11 novembre 1974, n. 18 per la liquidazione delle Aziende Speciali Consorziali.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.13 comunità montane
Data:24/03/1979
Numero:10


Sommario
Art. 1.      Al fine di consentire la definitiva liquidazione delle soppresse Aziende Speciali Consorziali la Regione eroga contributi per l'ammontare di L. 500 milioni secondo le modalità di cui agli [...]
Art. 2.      Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Uffici stralcio di cui alla legge regionale 11 novembre 1974, n. 18 accertano l'ammontare delle passività esistenti, [...]
Art. 3.      La realizzazione ed il completamento delle opere pubbliche e di interesse collettivo la cui esecuzione sia già stata deliberata alla data di entrata in vigore della presente legge sono [...]
Art. 4.      L'avanzo o il disavanzo di ciascuna soppressa Azienda alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè i rapporti giuridici non compresi tra quelli di cui al precedente articolo 3, [...]
Art. 5.      Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Uffici di stralcio predispongono il piano di riparto derivante dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 con gli stessi [...]
Art. 6.      Il conguaglio dei contributi di cui all'articolo 1 viene operato, con riferimento a ciascuna Comunità Montana, all'atto dell'erogazione dei fondi regionali per l'anno 1979 previsti dalla lettera [...]
Art. 7.      Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. [...]
Art. 8.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul [...]


§ 1.13.11 - Legge Regionale 24 marzo 1979, n. 10. [1]

Norme integrative della legge regionale 11 novembre 1974, n. 18 per la liquidazione delle Aziende Speciali Consorziali.

(B.U. n. 6 del 31 marzo 1979).

 

Art. 1.

     Al fine di consentire la definitiva liquidazione delle soppresse Aziende Speciali Consorziali la Regione eroga contributi per l'ammontare di L. 500 milioni secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

 

     Art. 2.

     Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Uffici stralcio di cui alla legge regionale 11 novembre 1974, n. 18 accertano l'ammontare delle passività esistenti, derivanti dai debiti nei confronti dei rispettivi tesorieri e degli istituti previdenziali e mutualistici, e ne danno comunicazione al Presidente della Giunta Regionale, allegando la documentazione relativa.

     Il Presidente, su conforme deliberazione della Giunta Regionale, dispone il pagamento della somma accertata direttamente ai creditori, come sopra individuati.

 

     Art. 3.

     La realizzazione ed il completamento delle opere pubbliche e di interesse collettivo la cui esecuzione sia già stata deliberata alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti, con i relativi rapporti giuridici, alle Comunità Montane nel cui territorio ricade il Comune sede della soppressa Azienda Speciale Consorziale.

     E' altresì trasferito a titolo oneroso alle predette Comunità Montane il patrimonio mobiliare e immobiliare delle soppresse Aziende, sulla base di una stima a valore attuale di mercato, vistata per congruità dall'Ufficio Tecnico Erariale.

 

     Art. 4.

     L'avanzo o il disavanzo di ciascuna soppressa Azienda alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè i rapporti giuridici non compresi tra quelli di cui al precedente articolo 3, sono accertati, con riferimento ai Comuni già consorziati, in proporzione al contributo consortile stabilito dall'organo di amministrazione ordinaria nell'ultimo triennio e sono attribuiti a ciascuna Comunità Montana per i Comuni ricadenti nel proprio territorio.

 

     Art. 5.

     Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Uffici di stralcio predispongono il piano di riparto derivante dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 con gli stessi criteri di proporzionalità di cui al precedente articolo 4.

     Gli Uffici stralcio notificano alle Comunità Montane e ai Comuni i risultati dei propri accertamenti. Le Comunità Montane e i Comuni possono presentare le loro osservazioni nei 30 giorni successivi alla data della notifica.

     Trascorso detto termine gli Uffici stralcio trasmettono alla Giunta Regionale tutta la documentazione.

     La Giunta delibera in via definitiva i trasferimenti di cui agli articoli 3 e 4 approvando i piani con le eventuali modificazioni conseguenti all'accoglimento delle osservazioni predette.

     Le Comunità Montane subentranti assumono la titolarità dei rapporti giuridici trasferiti dal giorno successivo a quello della notifica della deliberazione della Giunta Regionale che approva i piani predetti.

 

     Art. 6.

     Il conguaglio dei contributi di cui all'articolo 1 viene operato, con riferimento a ciascuna Comunità Montana, all'atto dell'erogazione dei fondi regionali per l'anno 1979 previsti dalla lettera a) dell'art. 2 della legge regionale 12 luglio 1977, n. 19.

     A tal fine la Giunta Regionale determina proporzionalmente per ciascuna Comunità Montana gli aumenti o le riduzioni conseguenti agli accertamenti contenuti nei provvedimenti della Giunta stessa di cui all'articolo 5.

     Ove, a seguito delle operazioni di cui al precedente comma, risulti che le anticipazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2 superano la somma dovuta, la Giunta Regionale tratterà la differenza all'atto dell'erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 12 luglio 1977, n. 19.

     Ciascuna Comunità Montana, sulla base degli accertamenti di cui all'articolo 4, recupererà la quota del disavanzo non coperta dal contributo di cui all'articolo 1 dai Comuni che vi sono tenuti.

 

     Art. 7.

     Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1979 viene iscritto al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 12 - Settore I il nuovo capitolo n. 41050 "Oneri per il parziale ripiano delle passività onerose delle soppresse Aziende Speciali Consorziali della Regione" con uno stanziamento di competenza di L. 500.000.000 e una dotazione di cassa di L. 370.000.000, previo analoghe riduzioni da apportarsi a carico del capitolo di uscita n. 55200 Fondo occorrente per finanziare provvedimenti legislativi in corso (spese correnti per funzioni normali).

 

     Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.