§ 1.13.5 - Legge Regionale 11 novembre 1974, n. 18.
Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 30 maggio 1973, n. 11 e norme per la liquidazione delle Aziende Speciali Consorziali.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.13 comunità montane
Data:11/11/1974
Numero:18


Sommario
Art. 1.      Il termine del 1° gennaio 1974 di cui all'articolo 27, comma primo, della legge regionale 30 maggio 1973, n. 11, prorogato al 1° aprile 1974 con la legge regionale 18 gennaio 1974, [...]
Art. 2.      Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le Commissioni Amministratrici delle Aziende Speciali Consorziali di cui all'articolo 27 della legge 30 maggio 1973, n. 11, sono [...]
Art. 3.      Dalla data del 1° gennaio 1975 le Aziende Speciali Consorziali sono poste in liquidazione e i Commissari di cui al precedente articolo assumono le funzioni di Commissari liquidatori.
Art. 4.      Le operazioni di liquidazione, salvo quanto diversamente disposto dai singoli statuti delle Aziende, dalla legge 30 maggio 1973, n. 11, e dalla presente legge, sono svolte ai sensi della vigente [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 1.13.5 - Legge Regionale 11 novembre 1974, n. 18. [1]

Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 30 maggio 1973, n. 11 e norme per la liquidazione delle Aziende Speciali Consorziali.

(B.U. n. 35 del 14 novembre 1974).

 

Art. 1.

     Il termine del 1° gennaio 1974 di cui all'articolo 27, comma primo, della legge regionale 30 maggio 1973, n. 11, prorogato al 1° aprile 1974 con la legge regionale 18 gennaio 1974, successivamente prorogato al 1° settembre 1974, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1974.

 

     Art. 2.

     Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le Commissioni Amministratrici delle Aziende Speciali Consorziali di cui all'articolo 27 della legge 30 maggio 1973, n. 11, sono sciolte e le relative funzioni sono attribuite ai Presidenti delle Commissioni medesime nella qualità di Commissari straordinari, cui competeranno tutti i poteri previsti dalle leggi e dagli statuti con esclusione assoluta del potere di assunzione, a qualsiasi titolo, di nuovo personale.

 

     Art. 3.

     Dalla data del 1° gennaio 1975 le Aziende Speciali Consorziali sono poste in liquidazione e i Commissari di cui al precedente articolo assumono le funzioni di Commissari liquidatori.

     I Commissari liquidatori provvedono alla gestione fino ad esaurimento delle opere concesse, finanziate o in corso di esecuzione alla data del 31 dicembre 1974, nonchè alla ripartizione fra i Comuni, già facenti parte delle soppresse Aziende, del patrimonio mobiliare e delle attività e passività delle Aziende medesime.

     Il termine delle operazioni di cui al presente articolo è stabilito al 31 marzo 1975.

     Se alla data del 31 marzo 1975 le operazioni di liquidazione delle Aziende Speciali Consorziali, o di alcune di esse, non saranno state completate, la Giunta Regionale provvederà alla costituzione di un Ufficio stralcio per la definizione delle operazioni di liquidazione in parola.

 

     Art. 4.

     Le operazioni di liquidazione, salvo quanto diversamente disposto dai singoli statuti delle Aziende, dalla legge 30 maggio 1973, n. 11, e dalla presente legge, sono svolte ai sensi della vigente legislazione in materia di Consorzi di Comuni, intendendosi sostituita al Prefetto ed al Ministro dell'Interno la Regione Molise.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.