§ 1.10.95 - L.R. 21 luglio 2010, n. 14.
Iniziative finalizzate alla razionalizzazione della spesa regionale


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:21/07/2010
Numero:14


Sommario
Art. 1. 1. Sono abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 18 della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3 e il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 13 gennaio 2009, n. 1.
Art. 2. 1. Ai fini del contenimento della spesa sul personale, nelle more dell'attuazione della riorganizzazione prevista dalla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, gli apparati amministrativi del Consiglio [...]
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise


§ 1.10.95 - L.R. 21 luglio 2010, n. 14.

Iniziative finalizzate alla razionalizzazione della spesa regionale

(B.U. 22 luglio 2010, n. 22)

 

Art. 1.

1. Sono abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 18 della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3 e il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 13 gennaio 2009, n. 1.

2. Al fine di garantire il raggiungimento di significativi livelli di riduzione della spesa per il personale, la Giunta regionale è autorizzata a operare la revisione dell'istituto di cui all'articolo 29 bis della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, e successive modificazioni e integrazioni, in coerenza con le disposizioni ordinamentali previste in materia della legislazione vigente, con i principi e le procedure previste dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Per le finalità di cui al comma 2, sono annualmente ridotti, fino alla integrale soppressione, i contingenti numerici previsti dall'articolo 17, comma 4, della legge regionale 9 maggio 2008, n. 12, in conseguenza della progressiva cessazione dal servizio a qualsiasi titolo dei dipendenti ricompresi nei contingenti medesimi fatti salvi i diritti dei dipendenti di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano già inquadrati nella categoria "D", profili "D1" e "D3" [1].

4. Nell'ambito della utilizzazione delle risorse già destinate al finanziamento dell'istituto di cui all'articolo 29bis della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, e successive modificazioni e integrazioni, la Regione destina al miglioramento dei saldi annuali di bilancio le corrispondenti economie di spesa derivanti dalla progressiva riduzione dei contingenti numerici di cui al comma 3.

 

     Art. 2.

1. Ai fini del contenimento della spesa sul personale, nelle more dell'attuazione della riorganizzazione prevista dalla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, gli apparati amministrativi del Consiglio regionale sono coordinati dal Direttore generale della Direzione generale I della Giunta regionale di cui alla legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, in carica alla data dell'entrata in vigore della presente legge senza ulteriori riconoscimenti economici. A tal fine, è revocato l'incarico di Segretario generale del Consiglio in essere ed è risolto il connesso contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei tempi previsti dallo stesso, che decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 settembre 2011, n. 28. Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 75 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.