§ 1.8.14 - Legge Regionale 13 aprile 2000, n. 23.
Nuova disciplina della Commissione regionale per la parità e le pari opportunità.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale
Data:13/04/2000
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Istituzione della Commissione regionale per la parità e le pari opportunità).
Art. 2.  (Funzioni e compiti).
Art. 3.  (Composizione).
Art. 4.  (Nomina e durata).
Art. 5.  (Presidente, Ufficio di Presidenza e Funzionamento).
Art. 6.  (Relazione annuale).
Art. 7.  (Rapporti di collaborazione).
Art. 8.  (Compensi).
Art. 9.  (Disposizioni abrogative e transitorie).
Art. 10.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 11.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 1.8.14 - Legge Regionale 13 aprile 2000, n. 23.

Nuova disciplina della Commissione regionale per la parità e le pari opportunità.

(B.U. n. 8 del 15 aprile 2000).

 

Art. 1. (Istituzione della Commissione regionale per la parità e le pari opportunità).

     1. Per il perseguimento delle finalità previste dagli articoli 3 e 4 della Costituzione, la Regione Molise istituisce la Commissione per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in campo economico, sociale e culturale.

     2. E compito della Commissione promuovere l'uguaglianza tra i sessi, rimuovendo tutti gli ostacoli che, costituendo fattori di discriminazione diretta e indiretta per le donne, ne limitano o ne impediscono il pieno sviluppo come persona umana.

     3. La Commissione è istituita ed ha sede presso la presidenza del Consiglio Regionale ed è organo consultivo del Consiglio e della Giunta.

     4. Il Consiglio regionale provvede alla dotazione di personale, strutture e mezzi idonei al funzionamento della Commissione [1].

     5. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando anche al fine di creare uno stretto raccordo tra la realtà e le esperienze femminili della regione e le donne elette nelle istituzioni. Può avere rapporti esterni ed assumere iniziative di partecipazione, informazione, ricerca e consultazione.

 

     Art. 2. (Funzioni e compiti).

     1. La Commissione svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:

     a) formula proposte tese al coordinamento delle politiche sociali, economiche e culturali al fine di realizzare la parità tra i sessi e di assicurare pari opportunità tra uomo e donna;

     b) verifica in modo continuativo, anche con indagini, ricerche e studi, lo stato di applicazione della legislazione vigente sulla parità in relazione alle norme costituzionali, alle leggi e alle disposizioni comunitarie ed internazionali;

     c) promuove iniziative di diffusione dei dati raccolti e di informazioni circa le garanzie legislative vigenti, nonché informazioni concernenti la propria attività rilevanti per la popolazione femminile;

     d) formula osservazioni e proposte sui progetti di legge, atti amministrativi e programmi regionali che investono le politiche della parità e delle pari opportunità;

     e) formula proposte di adeguamento della legislazione regionale ai principi costituzionali di parità ed uguaglianza;

     f) elabora, per l'attuazione delle parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 215, progetti ed interventi tesi a:

     1) favorire ed espandere l'accesso della donna al lavoro;

     2) valorizzare e sviluppare la professionalità delle donne già occupate;

     3) stimolare programmi di orientamento e formazione per le donne, al fine di liberare le loro potenzialità, anche in termini di pari opportunità e di progressione professionale;

     4) sollecitare l'adozione di azioni positive di cui alla legge n. 125 del 1991, verificandone l'esecuzione, l'attuazione e l'esito finale;

     5) sollecitare l'applicazione della legge 25 febbraio 1992, n. 125, concernente: "Azioni positive per l'imprenditoria femminile";

     g) conduce indagini sulla condizione femminile nella regione (nei luoghi di lavoro, nei corsi professionali, nelle strutture sanitarie, sociali, culturali ed assistenziali);

     h) promuove interventi di assistenza e di consulenza per le donne disagiate, in collaborazione con gli organi istituzionalmente competenti, nonché tramite le associazioni e i movimenti per la tutela della donna;

     i) promuove una adeguata presenza femminile nelle istituzioni e nelle nomine di competenza regionale;

     l) sollecita la promozione e l'attivazione di centri culturali e ricreativi idoneamente attrezzati per un qualificato impiego del tempo libero e rivolti soprattutto all'inserimento sociale e allo sviluppo delle potenzialità in quelle donne che vivono una condizione di handicap o di emarginazione sociale;

     m) promuove iniziative per la costituzione e l'attivazione di centri adeguatamente attrezzati a ludoteca, al fine di accogliere, con opportuna assistenza di personale qualificato, bambini e ragazzi fino a 14 anni nelle ore post-scolastiche e durante i periodi di vacanza, come supporto per le madri lavoratrici.

     2. I programmi ed i progetti di legge di cui alla lettera d) del comma 1 sono inviati d'ufficio alla Commissione dal Presidente del Consiglio regionale.

     3. La Commissione, su propria richiesta, è ascoltata dalle Commissioni consiliari in relazione ai provvedimenti che essa ritiene investano le politiche della parità e delle pari opportunità.

 

     Art. 3. (Composizione).

     1. La Commissione è composta:

     a) da n. 14 donne elette dal Consiglio regionale, in esito alla procedura di cui alla legge regionale 22 aprile 1993, n. 11, fra persone in possesso di riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico, politico e sindacale in riferimento ai compiti della Commissione, le cui candidature sono proposte anche dalle associazioni di volontariato e dalle associazioni degli imprenditori e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative a livello regionale;

     b) dal Consigliere di parità di cui alla legge n. 125/1991 che:

     1) riferisce in merito agli atti ed ai provvedimenti amministrativi delle Regioni che presentino interesse in relazione alle problematiche della parità;

     2) funge da tramite tra la Commissione e l'Agenzia Regionale Molise Lavoro di cui alla Legge Regionale 3 agosto 1999, n. 27;

     3) elabora proposte di progetti di azioni positive;

     c) da n. 1 funzionario dell'assessorato regionale al lavoro con funzioni anche di segretario.

     2. Della Commissione non possono far parte coloro che ricoprono la carica di consigliere regionale, provinciale o comunale.

 

     Art. 4. (Nomina e durata).

     1. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale nei modi previsti dalla legge regionale 22 aprile 1993, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. La Commissione dura in carica fino alla scadenza della legislatura nel corso della quale è stata nominata e si provvede alla sua ricostituzione nei termini e nei modi di cui alla presente legge e alla legge regionale n. 11/1993.

 

     Art. 5. (Presidente, Ufficio di Presidenza e Funzionamento).

     1. Entro 60 giorni dalla costituzione a norma della presente legge la Commissione approva il proprio regolamento interno che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione.

     2. La Commissione, nella sua prima riunione, convocata dal Presidente del Consiglio Regionale, elegge nel proprio seno una Presidente e due Vicepresidenti con funzioni vicarie.

     2-bis. L'elezione della Presidente avviene a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo; risulta eletta colei che ottiene la maggioranza dei due terzi dei voti dei componenti assegnati. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente, per l'elezione, la maggioranza dei presenti. L'elezione delle Vicepresidenti avviene a scrutinio segreto; risultano elette coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti; a parità di voti risultano elette le più giovani di età [2].

     3. La Presidente e le Vicepresidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza della Commissione. Le Vicepresidenti sostituiscono la Presidente in caso di assenza o di impedimento nei modi previsti dal regolamento interno.

     4. La Presidente convoca e presiede le sedute.

     5. La Commissione, ove necessario, determina l'articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro.

 

     Art. 6. (Relazione annuale).

     1. La Commissione definisce ed invia entro il 30 novembre di ogni anno ai Presidenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta e un programma di attività da svolgersi con la relativa previsione di spesa per l'anno successivo.

 

     Art. 7. (Rapporti di collaborazione).

     1. La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione:

     a) con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e di pari opportunità delle lavoratrici e con la Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     b) con le organizzazioni femminili di stati esteri, anche in riferimento alla situazione delle donne emigrate ed emarginate;

     c) con analoghi comitati e commissioni istituiti nelle regioni italiane e presso gli enti locali;

     d) con gli istituti di ricerca e le università della regione anche sulla base di apposite convenzioni.

 

     Art. 8. (Compensi).

     1. La partecipazione alle sedute della Commissione, dei gruppi di lavoro, costituiti ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della presente legge, e dell'Ufficio di presidenza della Commissione è onorifica. Ai componenti della Commissione, residenti in un comune diverso da quello ove ha sede la medesima, compete il rimborso delle spese di trasferta nella misura prevista per i funzionari regionali [3].

     2. Le componenti della Commissione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e al trattamento di missione nella misura prevista per i funzionari regionali, quando, previa autorizzazione della Presidente della Commissione stessa, si rechino per lo svolgimento delle loro funzioni fuori dal Comune ove ha sede la Commissione [4].

     4. Le componenti della Commissione, qualora la Commissione stessa lo decida e previa autorizzazione del Presidente del Consiglio Regionale, possono recarsi in missione all'estero per lo svolgimento delle loro funzioni.

 

     Art. 9. (Disposizioni abrogative e transitorie).

     1. E' abrogata la legge regionale 26 luglio 1994, n. 13.

     2. La Commissione regionale per la parità e le pari opportunità in funzione alla data di approvazione della presente legge resta in carica sino alla scadenza della legislatura nel corso della quale è stata nominata.

 

     Art. 10. (Disposizioni finanziarie).

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante stanziamento di appositi fondi con legge di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 ed istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del Consiglio regionale.

     2. Per gli esercizi finanziari 2001 e successivi si provvederà con le rispettive leggi di bilancio.

 

     Art. 11. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 5 maggio 2005, n. 18.

[2] Comma inserito dall'art. 42 della L.R. 4 maggio 2015, n. 8.

[3] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.

[4] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.