§ 71.2.119 - Legge 11 febbraio 1992, n. 125.
Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:11/02/1992
Numero:125


Sommario
Art. 1.      1. Nel distretto della corte d'appello di Napoli sono istituiti il tribunale ordinario di Nola, la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Nola e la [...]
Art. 2.      1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito [...]
Art. 3.      1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti nell'art. 1, gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed alla pretura [...]
Art. 4.      1. Per le esigenze relative al primo impianto degli uffici giudiziari di cui all'art. 1 è autorizzata nell'anno 1992 la spesa di lire 3.240 milioni, cui si provvede, [...]


§ 71.2.119 - Legge 11 febbraio 1992, n. 125.

Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola.

(G.U. 19 febbraio 1992, n. 41)

 

 

     Art. 1.

     1. Nel distretto della corte d'appello di Napoli sono istituiti il tribunale ordinario di Nola, la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Nola e la pretura circondariale di Nola.

     2. Il tribunale ordinario e la pretura circondariale di Nola hanno giurisdizione nel territorio dei comuni di Acerra, Brusciano, Camposano, Carbonara di Nola, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Pollena-Trocchia, Pomigliano d'Arco, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Terzigno, Tufino, Visciano, Volla.

     3. Fanno parte della pretura circondariale di Nola le sezioni distaccate di Acerra, Cicciano, Marigliano, Ottaviano, Pomigliano d'Arco e Sant'Anastasia.

     4. Nella tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, contenente l'elenco dei circondari dei tribunali non provinciali nei quali le funzioni di pubblico ministero presso le preture vengono temporaneamente attribuite alle procure della Repubblica presso i tribunali medesimi, dopo le parole "34) Ariano Irpino" sono inserite le parole "35) Nola", con successivo mutamento della progressione numerica dell'elenco.

 

          Art. 2.

     1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero, gli organici del tribunale ordinario, della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola, avuto riguardo ai carichi di lavoro verificatisi nel quinquennio precedente nei territori compresi nel circondario di cui all'art. 1, ed a fissare la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.

     2. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A, B e C annesse al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come rispettivamente sostituite dalle tabelle A, B e C annesse alla legge 1° febbraio 1989, n. 30.

 

          Art. 3.

     1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti nell'art. 1, gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed alla pretura circondariale di Napoli ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio rispettivamente del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola sono devoluti alla cognizione di questi ultimi uffici, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è stato già dichiarato aperto il dibattimento.

 

          Art. 4.

     1. Per le esigenze relative al primo impianto degli uffici giudiziari di cui all'art. 1 è autorizzata nell'anno 1992 la spesa di lire 3.240 milioni, cui si provvede, quanto a lire 1.240 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, utilizzando quota dell'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia", e, quanto a lire 2 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, utilizzando quota dell'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.