§ 5.4.26 - Legge Regionale 22 luglio 1997, n. 43.
Legge Regionale 26 aprile 1990, n. 31 "Procedure e norme di attuazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:22/07/1997
Numero:43


Sommario
Art. 1.  (Declaratoria).
Art. 2.  (Autorizzazioni).
Art. 3.  (Vincoli).
Art. 4.  (Abrogazioni).


§ 5.4.26 - Legge Regionale 22 luglio 1997, n. 43. [1]

Legge Regionale 26 aprile 1990, n. 31 "Procedure e norme di attuazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti" modifiche ed integrazioni all'articolo 13, comma 4. Centri di raccolta per i veicoli a motore.

(B.U. 31 luglio 1997, n. 49).

 

Art. 1. (Declaratoria).

     1. L'attività di raccolta per la messa in sicurezza, di demolizione e di recupero dei veicoli a motore, rimorchi o simili di cui il proprietario intenda disfarsi è regolata dalle disposizioni dell'articolo 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dalla l.r. 26 aprile 1990, n. 31.

     2. Fino all'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al d.lgs. 22/1997 o del piano stralcio previsto dall'articolo 2, commi 2 e 3 della l.r. 31/1990 è consentito il solo esercizio dei centri esistenti al momento dell'entrata in vigore della l.r. 31/1990 previo rinnovo, in via provvisoria, delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto 915/1982.

 

     Art. 2. (Autorizzazioni).

     1. Il rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 è concesso, in via provvisoria, subordinatamente al rispetto dei seguenti requisiti:

     a) la quantità massima dei veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti da trattare non può essere superiore a quanto prescritto nella licenza rilasciata dal Comune ai sensi dell'articolo 15 del d.p.r. 915/1982;

     b) il tempo massimo di detenzione dei veicoli a motore, rimorchi e simili da avviare alla demolizione o rottamazione non può superare i centottanta giorni dalla data di conferimento;

     c) negli impianti è necessaria la presenza di:

     1) una superficie pavimentata, non inferiore al 10 per cento dell'area di stoccaggio, per il conferimento e per il pre-trattamento dei veicoli;

     2) un deposito per l'ammasso in appositi contenitori degli olii, gasolio, benzina, liquidi freni, refrigeranti, ecc.;

     3) un'area coperta per lo stoccaggio delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento degli olii in caso di dispersione;

     4) un impianto antincendio e una recinzione di almeno due metri di altezza, perimetrale all'area di stoccaggio, circondata da vegetazione autoctona per una schermatura totale dell'impianto;

     d) i recipienti fissi e mobili, comprese vasche e bacini destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di essi; i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o pericolosi ovvero allo sviluppo di quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro;

     e) il trattamento sia limitato alle operazioni di separazione dei liquidi refrigeranti, olio motore e olio freni, dal corpo dell'autoveicolo, alla rimozione delle batterie ed allo smontaggio e compattazione delle carcasse di auto allo scopo di recuperare pezzi da avviare al riutilizzo.

     2. I titolari dei centri di raccolta inoltrano le istanze di autorizzazione provvisoria alla Giunta regionale; tali istanze devono essere corredate da:

     a) copia della licenza comunale, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del d.p.r. 915/1982 o dell'autorizzazione provvisoria rilasciata dalla Giunta regionale;

     b) autocertificazione dalla quale risulti che l'impianto di raccolta possiede i requisiti elencati al comma 1 lettera c);

     c) scheda descrittiva del volume e delle caratteristiche dei rifiuti; tale caratterizzazione va fornita facendo riferimento al codice riportato nel catalogo europeo dei rifiuti allegato al d.lgs. 22/1997 ed è riferita, per singoli anni, all'ultimo quinquennio;

     d) dichiarazione dalla quale risulti se nei confronti di uno dei soggetti indicati all'articolo 33 della l.r. 31/1990 sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle leggi in vigore.

     3. I rinnovi dell'autorizzazione di cui al comma 1 non potranno ogni volta avere una durata superiore a dodici mesi e comunque, ai sensi del comma 3 dell'articolo 57 del d.lgs. 2 febbraio 1997, n. 22, la durata complessiva dell'autorizzazione provvisoria non potrà superare il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

 

     Art. 3. (Vincoli).

     1. Rimangono comunque confermati tutti gli altri vincoli derivanti da norme nazionali e regionali.

 

     Art. 4. (Abrogazioni).

     1. Il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 31/1990 è abrogato.

     2. Il punto 1.2.5.3 del piano regionale di smaltimento dei rifiuti, prima fase, allegato alla l.r. 31/1990 è abrogato.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 42 della L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 42 della L.R. 28/1999.