§ 5.4.14 - Legge Regionale 26 aprile 1990 n. 31.
Procedure e norme di attuazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:26/04/1990
Numero:31


Sommario
Art. 3.  Piano regionale di prima fase.


§ 5.4.14 - Legge Regionale 26 aprile 1990 n. 31.

Procedure e norme di attuazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

 

TITOLO I

Pianificazione regionale dei servizi di smaltimento dei rifiuti

 

     Artt. 1. - 2. [1]

 

 

Art. 3. Piano regionale di prima fase. [2]

     1. Il piano regionale di prima fase per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti è approvato con la presente legge. Esso è composto dai seguenti elaborati:

     a) piano regionale di smaltimento dei rifiuti, prima fase;

     b) cartografie in scala: 1/100.000;

b1) carta del vincolo idrogeologico;

b2) carta di idoneità geologica dei terreni da adibire a discariche

controllate;

b3) carta degli impianti esistenti, densità abitativa;

b4) carta degli ambiti di smaltimento, soluzione piano prima fase;

b5) carta della curva di livello dei toponomi dei limiti amministrativi.

     2. Il piano di cui al comma 1:

     a) individua i bacini di utenza relativamente ai tipi di rifiuti da smaltire;

     b) identifica le aree idonee per l'ubicazione o per la realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;

     c) indica i metodi di trattamento ottima e di eliminazione in relazione ai tipi e alle quantità dei rifiuti, nonché alle caratteristiche del territorio;

     d) è articolato per soluzioni di avvio e di completamento.

     3. Il piano regionale di prima fase ha validità fino all'approvazione del piano di seconda fase, salvo che non vengano modificati i suoi contenuti mediante piani stralcio o aggiornamenti del piano di prima fase.

     4. Nel periodo di validità del piano regionale di prima fase, le eventuali rilocalizzazioni degli impianti previsti dallo stesso e le ridefinizioni delle loro tipologie sono approvate dalla giunta regionale, sentito il comitato tecnico regionale, nonché gli enti locali interessati e la competente commissioni consiliare.

     5. In ogni caso entro due anni dall'approvazione del piano di prima fase il consiglio, su proposta della giunta regionale, ne verifica lo stato di attuazione e dispone i provvedimenti conseguenti.

 

     Artt. 4. - 7. [1]

TITOLO II

Competenze delle province

 

     Artt. 8. - 11. [1]

TITOLO III

Impianti per lo smaltimento dei rifiuti

 

     Artt. 12. - 15. [1]

TITOLO IV

Smaltimento dei rifiuti urbani

 

     Artt. 16. - 25. [1]

TITOLO V

Poteri sostitutivi. Interventi di emergenza

 

     Artt. 26. - 29. [1]

TITOLO VI

Autorizzazioni e controlli

 

     Artt. 30. - 35. [1]

TITOLO VII

Catasto. Osservatorio. Agenzia dei rifiuti

 

     Artt. 36. - 38. [1]

TITOLO VIII

Disposizioni finanziarie

 

     Artt. 39. - 40. [1]

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 42 della L.R. 28 ottobre 1999, n. 28.

[2] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 42 della L.R. 28/1999.

[1] Articoli abrogati dall'art. 42 della L.R. 28 ottobre 1999, n. 28.

[1] Articoli abrogati dall'art. 42 della L.R. 28 ottobre 1999, n. 28.

[1] Articoli abrogati dall'art. 42 della L.R. 28 ottobre 1999, n. 28.

[1] Articoli abrogati dall'art. 42 della L.R. 28 ottobre 1999, n. 28.

[1] Articoli abrogati dall'art. 42 della L.R. 28 ottobre 1999, n. 28.

[1] Articoli abrogati dall'art. 42 della L.R. 28 ottobre 1999, n. 28.

[1] Articoli abrogati dall'art. 42 della L.R. 28 ottobre 1999, n. 28.

[1] Articoli abrogati dall'art. 42 della L.R. 28 ottobre 1999, n. 28.