| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Marche | 
| Materia: | 4. sviluppo economico | 
| Capitolo: | 4.10 turismo e industria alberghiera | 
| Data: | 19/08/1996 | 
| Numero: | 36 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. Per la concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 6 della l.r. 28 ottobre 1991, n. 33 concernente "Interventi e riqualificazione dell'offerta turistica regionale" è autorizzata per [...] | 
| Art. 2. 1. I termini, di cui al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 33/1991, sono differiti di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge | 
| Art. 3. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione | 
§ 4.10.24 – L.R. 19 agosto 1996, n. 36. [1]
Rifinanziamento e integrazione della Legge Regionale 28 ottobre 1991, n. 33, relativa ad interventi e riqualificazione dell'offerta turistica regionale.
(B.U. 22 agosto 1996, n. 58).
     1. Per la concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 6 della 
2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità sul capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1996, partita 6 dell'elenco 3.
3. La somma occorrente per il pagamento della spesa di cui al comma 1 è iscritta per l'anno 1996, in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3232210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo anno.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 sono ridotti rispettivamente di lire 3.500 milioni.
     1. I termini, di cui al comma 1 dell'articolo 11 della 
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Legge abrogata dall’art. 76 della