§ 4.10.24 – L.R. 19 agosto 1996, n. 36.
Rifinanziamento e integrazione della Legge Regionale 28 ottobre 1991, n. 33, relativa ad interventi e riqualificazione dell'offerta turistica regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.10 turismo e industria alberghiera
Data:19/08/1996
Numero:36


Sommario
Art. 1.      1. Per la concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 6 della l.r. 28 ottobre 1991, n. 33 concernente "Interventi e riqualificazione dell'offerta turistica regionale" è autorizzata per [...]
Art. 2.      1. I termini, di cui al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 33/1991, sono differiti di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 4.10.24 – L.R. 19 agosto 1996, n. 36. [1]

Rifinanziamento e integrazione della Legge Regionale 28 ottobre 1991, n. 33, relativa ad interventi e riqualificazione dell'offerta turistica regionale.

(B.U. 22 agosto 1996, n. 58).

 

Art. 1.

     1. Per la concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 6 della l.r. 28 ottobre 1991, n. 33 concernente "Interventi e riqualificazione dell'offerta turistica regionale" è autorizzata per l'anno 1996 una ulteriore spesa di lire 3.500 milioni.

     2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità sul capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1996, partita 6 dell'elenco 3.

     3. La somma occorrente per il pagamento della spesa di cui al comma 1 è iscritta per l'anno 1996, in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3232210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo anno.

     4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 sono ridotti rispettivamente di lire 3.500 milioni.

 

     Art. 2.

     1. I termini, di cui al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 33/1991, sono differiti di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 76 della L.R. 11 luglio 2006, n. 9.