§ 4.10.15 – L.R. 28 ottobre 1991, n. 33.
Interventi e riqualificazione dell'offerta turistica regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.10 turismo e industria alberghiera
Data:28/10/1991
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Destinatari dei finanziamenti.
Art. 3.  Iniziative ammesse a finanziamento.
Art. 4.  Priorità degli interventi.
Art. 5. 
Art. 6.  Contributi sui mutui.
Art. 7.  Esclusioni.
Art. 8.  Limiti di spesa.
Art. 9.  Vincolo di destinazione.
Art. 10.  Termini di inizio e ultimazione dei lavori.
Art. 11.  Ampliamenti volumetrici e deroghe dai distacchi.
Art. 12.  Interventi per il superamento delle barriere architettoniche, per adeguamenti igienico-sanitari e per servizi tecnologici.
Art. 13.  Modalità di presentazione delle domande.
Art. 14.  Concessione dei finanziamenti.
Art. 15.  Liquidazione dei finanziamenti.
Art. 16.  Obblighi dei beneficiari.
Art. 17.  Revoca.
Art. 18.  Provvedimenti di classificazione.
Art. 19.  Norme transitorie e finali.
Art. 20.  Disposizioni finanziarie.


§ 4.10.15 – L.R. 28 ottobre 1991, n. 33. [1]

Interventi e riqualificazione dell'offerta turistica regionale.

(B.U. 31 ottobre 1991, n. 121).

 

Art. 1. Finalità.

     1. In attuazione degli articoli 13, 14 e 15 della legge 17 maggio 1983, n. 217, la Regione nell'ambito della programmazione regionale, al fine di conseguire lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica, favorisce le iniziative atte ad innovare e ammodernare le piccole imprese, nonchè l'avvio di nuove attività per il turismo giovanile e la diffusione di servizi a carattere consortile o cooperativo [2].

     2. La Regione, in attuazione dell'ultimo comma dell'articolo 5 dello Statuto ed ai sensi dell'articolo 56 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, interviene per promuovere e sostenere la realizzazione di centri congressuali, intesi quali fondamentali strutture per l'organizzazione e lo svolgimento di convegni, manifestazioni di affari, nonchè dell'attività turistica agli stessi collegata.

     3. Al fine di adeguare l'offerta alla domanda turistica emergente dei giovani in vacanza, relativa alla richiesta di alloggio e di servizi turistici, la Regione interviene per promuovere e per sostenere la riqualificazione degli ostelli della gioventù e la trasformazione delle strutture ricettive in ostelli della gioventù, così come definiti dall'articolo 3, comma 4, della L.R. 12 agosto 1994, n. 31 [3].

 

     Art. 2. Destinatari dei finanziamenti.

     1. Possono accedere ai finanziamenti le imprese turistiche singole o associate, gli enti pubblici, le cooperative, le associazioni in qualsiasi forma costituite e chiunque eserciti o intenda esercitare attività di interesse turistico, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 e dalle leggi regionali di attuazione 22 ottobre 1994, n. 42 e 12 agosto 1994, n. 31 [4].

     1 bis. Possono accedere ai finanziamenti relativi agli ostelli della gioventù, di cui al comma 3 dell'articolo 1, i comuni con preferenza su ogni altro soggetto, gli enti, le aziende e le associazioni, tutti operanti senza scopo di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive [5].

     2. Sono esclusi dai finanziamenti gli interventi per case ed appartamenti per vacanze e case destinate all'affitto.

 

     Art. 3. Iniziative ammesse a finanziamento.

     1. I finanziamenti previsti dalla presente legge possono essere concessi, fatte salve le esclusioni e le limitazioni per le spese di cui all'articolo 7, per opere di:

     a) ampliamento, ristrutturazione ed adeguamento a norma di legge, in particolare in materia di superamento di barriere architettoniche ed antincendio ed in materia di sicurezza [6];

     b) ammodernamento, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria;

     c) solo arredamento qualora non si tratti di mero intervento di sostituzione, attrezzature ed impianti il cui ammortamento non sia superiore al 12 per cento a norma della tabella dei coefficienti approvata con D.M. 29 ottobre 1974 e successive modificazioni [7];

     d) installazione di sistemi elettromeccanici ed elettronici, compresi i computers e gli impianti telefonici elettronici;

     e) impianti atti alla diversificazione e specializzazione dell'offerta turistica, ivi compresi gli impianti sportivi;

     f) accorpamento di struttura ricettiva con altra anche non ricettiva attigua e conseguente ristrutturazione, compreso l'acquisto dell'immobile;

     g) creazione e/o potenziamento di servizi turistici con iniziative idonee all'arricchimento dell'offerta turistica regionale, costruzione, ammodernamento e ristrutturazione di impianti di risalita;

     h) attuazione per progetti dei piani di spiaggia approvati;

     i) costruzione di strutture ricettive, compreso l'acquisto dell'area;

     l) trasformazione in strutture ricettive di edifici precedentemente destinati ad altri usi, compreso l'acquisto dell'immobile.

     1 bis. Le opere di cui sopra, escluso il punto c), si intendono comprensive degli eventuali relativi arredi qualora non si tratti di mero intervento di sostituzione, attrezzature ed impianti il cui ammortamento non sia superiore al 12 per cento, a norma del D.M. 29 ottobre 1974 e successive modificazioni, nonché dell'installazione di sistemi elettronici, compresi i computers e gli impianti telefonici elettronici [8].

     2. La realizzazione degli interventi è riferita alle strutture ricettive previste all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nonchè ai centri di vacanza, centri di turismo rurale, congressuale, termale, lacuale, balneare e di turismo nautico con l'esclusione dei porti turistici.

 

     Art. 4. Priorità degli interventi.

     1. I finanziamenti sono concessi secondo l'ordine di priorità definito al comma 1 dell'articolo 3.

     Gli interventi che nel loro complesso comportano una qualificazione di grado superiore alla preesistente hanno la precedenza nell'ammissione ai finanziamenti stessi.

     2. Il 60 per cento dei finanziamenti è destinato agli interventi di cui alle lettere da a) a h), comma 1 dell'articolo 3; il restante 40 per cento a quelli di cui alle lettere i) ed l).

     3. Le provvidenze per la realizzazione delle opere di cui alle lettere i) ed l) del comma 1 dell'articolo 3 sono destinate, secondo il seguente ordine di priorità a strutture localizzate in ambiti territoriali compresi:

     a) in comuni classificati montani;

     b) in comuni non costieri;

     c) in comuni costieri.

     4. Il mancato utilizzo di parte di una delle quote in percentuale di cui al comma 2 è devoluta al finanziamento dell'altra.

 

     Art. 5. [9]

     1. Per gli interventi di cui all'articolo 3, la Regione concede un contributo in conto capitale sulla spesa ritenuta ammissibile del 15 per cento in ESL a favore delle piccole imprese [10].

     2. Il contributo concedibile sarà pari al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile qualora si opti per la regola "de minimis" nel rispetto del massimale di 100.000 Euro.

     3. Il richiedente potrà scegliere la modalità di concessione prevista al comma 1 o richiedere la contestuale concessione del contributo in conto capitale limitatamente al 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile ed il nulla osta all'ammissione al concorso regionale sul mutuo, di cui all'articolo 6 nella misura massima del 55 per cento del tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro per le operazioni di credito alberghiero [11].

     4. Si richiama espressamente quanto contenuto nella "Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese" pubblicata in GUCE C 213/96 del 23 luglio 1996 per quanto riguarda la definizione di piccola impresa e nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti "de minimis" pubblicata in GUCE C 68 del 6 marzo 1996 per quanto riguarda le modalità di applicazione della regola "de minimis" [12].

 

     Art. 6. Contributi sui mutui.

     1. In alternativa ai finanziamenti di cui all'articolo 5, la Regione concede un contributo una tantum pari al valore attuale delle semestralità di ammortamento del mutuo decennale corrispondente al concorso sugli interessi nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro per le operazioni di credito alberghiero ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 326. Detto contributo viene ceduto all'istituto di credito mutuante all'atto del mutuo conseguente all'inizio dei lavori ammessi [13].

     2. Il capitale mutuato non può superare il 70 per cento del costo di investimento ritenuto ammissibile.

     3. Le operazioni di credito possono essere effettuate con gli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito alberghiero che abbiano stipulato apposita convenzione con la Regione.

 

     Art. 7. Esclusioni.

     1. Sono escluse dai finanziamenti le spese non strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento ed in particolare:

     a) le spese, non di opere murarie, già sostenute alla data di presentazione della domanda ad eccezione di quelle di progettazione;

     b) le spese sostenute a titolo di imposte ed oneri sociali;

     c) le spese per le quali siano state concesse altre incentivazioni a titolo di risorse comunitarie, statali, regionali o comunque pubbliche, qualora l’intensità dell’aiuto derivante dal cumulo di contributi determini il superamento delle soglie previste dal regolamento CE 70/2001 della Commissione. Non rientrano nel divieto di cumulo i contributi goduti in relazione ad eventi calamitosi, nonché i contributi goduti a titolo di de minimis nel rispetto, comunque, di quanto previsto dal regolamento CE 69/2001 della Commissione [14];

     d) le spese per l'acquisto di aree o immobili eccedenti il 20 per cento del costo globale ammissibile.

     2. Le strutture realizzate, ampliate o comunque migliorate con i finanziamenti previsti dalla presente legge non possono beneficiare della concessione di ulteriore contributi, qualora la spesa complessiva per i vari interventi superi i limiti massimi ammissibili di cui all'articolo 8.

 

     Art. 8. Limiti di spesa.

     1. La spesa totale ammissibile, al fine della concessione dei finanziamenti, è compresa tra il limite minimo di lire 50 milioni e il limite massimo di lire 3 miliardi.

     2. Per gli interventi relativi agli stabilimenti balneari e lacuali la spesa totale ammissibile è da comprendersi fra il limite minimo di lire 20 milioni e il massimo di lire 700 milioni.

 

     Art. 9. Vincolo di destinazione.

     1. Le strutture, le attrezzature, gli impianti e gli arredi realizzati con i finanziamenti previsti dalla presente legge sono vincolati alla destinazione di uso indicata nel provvedimento di concessione per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo.

     2. Per i beni immobili il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

     3. Per i beni mobili i beneficiari e gli eventuali subentranti si obbligano, con atto soggetto a registrazione, a mantenere la continuità della destinazione.

     4. Le spese di registrazione sono a carico dei beneficiari.

     5. L'eventuale cancellazione anticipata del vincolo è autorizzata dalla giunta regionale quando sia dimostrata l'impossibilità o la non economicità della destinazione delle opere e comporta l'obbligo della preventiva restituzione del contributo erogato, maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto valutato al momento della restituzione e conteggiato a partire dalla data di concessione.

 

     Art. 10. Termini di inizio e ultimazione dei lavori.

     1. I finanziamenti sono concessi per la realizzazione di opere non ancora ultimate e per forniture non ancora acquisite alla data di presentazione della domanda. Per le opere fa fede il certificato dello stato di attuazione dei lavori rilasciato dal sindaco del comune competente per territorio.

     2. Nel provvedimento di concessione è indicato il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori ed acquisite le forniture. Tale termine non può essere inferiore a dodici mesi, nè superiore a ventiquattro mesi dalla data del provvedimento stesso.

     3. Per comprovati motivi di forza maggiore il termine può essere prorogato dalla giunta regionale per un periodo non superiore a dodici mesi.

     4. Trascorsi i termini di cui ai commi 2 e 3 senza che i lavori siano ultimati o le forniture acquisite, la concessione del contributo decade; della decadenza è data comunicazione agli interessati. Le somme resesi disponibili per effetto dell'intervenuta decadenza sono impiegate, nell'anno successivo, per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge.

     5. In caso di decadenza, la giunta regionale provvede altresì al recupero delle eventuali anticipazioni erogate in applicazione del comma 3 dell'articolo 15.

 

     Art. 11. Ampliamenti volumetrici e deroghe dai distacchi.

     1. Indipendentemente dalle provvidenze previste dalla presente legge, i comuni entro due anni dalla data di entrata in vigore della medesima, sulla base di un censimento delle aziende organizzate per l'esercizio delle attività ricettive e degli altri servizi di cui al comma 2 dell'articolo 3, possono individuare i relativi edifici sulla planimetria dello strumento urbanistico generale e, con apposita normativa riguardante fra l'altro gli allineamenti, le altezze massime, i volumi, la densità fondiaria massima, possono distinguere gli edifici aventi bisogno di deroga dai distacchi, gli edifici aventi bisogno di completamento volumetrico e gli edifici aventi bisogno sia di completamento volumetrico che di deroga dai distacchi [15].

     2. Gli interventi di cui al comma 1, anche in deroga alle distanze ed ai volumi stabiliti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, sono consentiti a condizione che:

     a) resti ferma la dotazione minima inderogabile per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio;

     b) siano rispettate le disposizioni di legge vigenti in materia di norme tecniche per le costruzioni nelle zone dichiarate sismiche;

     c) siano definiti dei piani particolareggiati adottati e approvati dai comuni ai sensi della L.R. 16 maggio 1979, n. 19.

 

     Art. 12. Interventi per il superamento delle barriere architettoniche, per adeguamenti igienico-sanitari e per servizi tecnologici.

     1. Negli edifici e negli impianti esistenti delle aziende organizzate per l'esercizio delle attività ricettive e degli altri servizi di cui al comma 2 dell'articolo 3 possono essere effettuati, anche in deroga a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti, in ordine ai distacchi e agli ampliamenti volumetrici, interventi necessari per il superamento delle barriere architettoniche, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, interventi per adeguamenti igienico-sanitari e per servizi tecnologici.

     2. Gli ampliamenti volumetrici connessi alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 non possono superare il 20% dei volumi esistenti.

 

     Art. 13. Modalità di presentazione delle domande.

     1. Le domande intese ad ottenere i finanziamenti debbono essere presentate, pena l'esclusione, con scadenza semestrale entro il 31 marzo ed il 30 settembre al presidente della giunta regionale corredate della seguente documentazione:

     a) progetto di massima delle opere da eseguire completo degli elaborati tali da individuare il tipo di intervento;

     b) preventivo di spesa dell'intero intervento;

     c) preventivi di spesa per arredi ed attrezzature o sistemi elettromeccanici ed elettronici;

     d) relazione tecnico-illustrativa dell'intervento contenente l'indicazione dei tempi di realizzazione dei lavori;

     e) dichiarazione di opzione per il contributo in conto capitale ovvero per il contributo sul mutuo;

     f) autocertificazione provvisoria resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 di non essere mai stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza di procedimenti in corso come previsto dal comma 7 dell'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

     2. La domanda può essere inoltrata anche da persona diversa dal proprietario dell'immobile o dell'area purchè risulti, da apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'assenso del proprietario all'esecuzione delle opere ed all'iscrizione del vincolo di destinazione.

     3. Gli enti privati e le società devono, inoltre, allegare l'atto costitutivo, lo statuto sociale, il certificato della cancelleria del tribunale e il certificato di iscrizione alla camera di commercio, qualora prescritti. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o della società.

     4. I richiedenti devono fare espressa menzione, nella domanda, di accettazione del vincolo di cui all'articolo 9.

     5. I richiedenti devono altresì fare espressa dichiarazione di ottemperanza alle eventuali particolari prescrizioni tecnico-funzionali o di altra natura stabilite nell'atto di concessione.

     6. Copia della domanda deve essere inviata al sindaco del comune competente per territorio e all'istituto di credito mutuante.

     7. La mancata ottemperanza alle modalità di cui al presente articolo comporta la dichiarazione di inammissibilità della domanda.

 

     Art. 14. Concessione dei finanziamenti.

     1. La giunta regionale, entro novanta giorni, sulla base delle priorità previste dalla presente legge, delibera la concessione dei contributi e ne dà comunicazione agli interessati.

     2. Per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 6 la giunta regionale rilascia, contestualmente al provvedimento di concessione di cui al comma 1, il nulla osta per l'ammissione al concorso regionale sul mutuo da inviarsi al soggetto richiedente ed all'istituto di credito mutuante.

     3. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati devono presentare:

     a) concessione o autorizzazione edilizia relativa alle opere da finanziare qualora sia prevista in relazione al tipo di intervento;

     b) progetto esecutivo delle opere completo di piante, prospetti e sezioni;

     c) computo metrico estimativo dettagliato contenente prezzi unitari, misure e quantità per ogni categoria di lavoro, prezzi complessivi, importi parziali e totali per quelle murarie e gli impianti tecnologici, e corredato da disegni quotati;

     d) certificato del sindaco attestante lo stato di attuazione dei lavori.

 

     Art. 15. Liquidazione dei finanziamenti.

     1. Il presidente della giunta regionale, in attuazione della delibera di cui al comma 1 dell'articolo 14, dispone, con proprio decreto, la liquidazione dei finanziamenti di cui agli articoli 5 e 6, previa acquisizione della seguente documentazione:

     a) certificato di ultimazione dei lavori e di conformità degli stessi al progetto approvato, rilasciato dal sindaco del comune competente per territorio;

     b) relazione redatta e giurata di un tecnico iscritto all'albo professionale sull'avvenuta realizzazione delle opere murarie e acquisizione di arredi, impianti e attrezzature; per detti beni deve essere indicata la spesa sostenuta nonchè la data d'acquisto;

     c) copia del provvedimento di classifica alberghiera rilasciato del comune a seguito dell'intervento; la mancata allegazione di detto documento vale come attestazione di classifica pari a quella precedentemente posseduta;

     d) copia delle autorizzazioni amministrative relative all'esercizio dell'attività per la quale si richiedono i finanziamenti;

     e) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 attestante che la stessa iniziativa non ha beneficiato di contributi statali o regionali;

     f) atto comprovante che l'immobile oggetto delle provvidenze è stato vincolato alla specifica destinazione per la durata di dieci anni;

     g) certificato antimafia rilasciato dalla competente prefettura.

     2. Qualora dalla predetta documentazione venga rilevata una diminuzione della spesa riconosciuta ammissibile in fase istruttoria, si provvederà contestualmente alla proporzionale riduzione dei finanziamenti.

     3. La giunta regionale può, in attuazione delle delibere di cui al comma 1 dell'articolo 14 e a lavori iniziati, deliberare dietro produzione di fideiussione, rilasciata da istituti di assicurazione o di credito autorizzati, un'anticipazione pari al 40 per cento del contributo concesso.

 

     Art. 16. Obblighi dei beneficiari.

     1. I soggetti che facciano domanda per ottenere o abbiano ottenuto la concessione dei finanziamenti previsti dalla presente legge hanno l'obbligo, su richiesta dei competenti uffici regionali, di comunicare, entro il termine indicato nella richiesta, tutti i dati, le informazioni e i documenti che la Regione ritenga utili in ordine all'erogazione dei finanziamenti richiesti compresi quelli concernenti la situazione patrimoniale, fiscale, di bilancio e di gestione del personale dipendente.

     2. Eventuali modifiche e varianti al progetto vanno preventivamente autorizzate dalla giunta regionale. Le variazioni, effettuate su progetti aventi diritto all'elevazione del contributo previsto dal comma 1 dell'articolo 5, che determinino la mancata realizzazione delle strutture rilevanti a tal fine, comportano la restituzione dell'eventuale anticipazione erogata ed il saldo calcolato sul minor contributo previsto.

     3. La mancata ottemperanza agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta l'esclusione o la decadenza dalle provvidenze.

     4. La giunta regionale può disporre accertamenti e ispezioni al fine di verificare il rispetto della presente legge.

 

     Art. 17. Revoca.

     1. Ferme restando le ipotesi di decadenza precedentemente contemplate, la giunta regionale delibera la revoca dei finanziamenti concessi qualora non vengano rispettate le prescrizioni contenute nella presente legge e nell'atto di concessione dei finanziamenti stessi.

     2. Il provvedimento di revoca del contributo comporta il recupero delle somme erogate con le maggiorazioni previste dal comma 5 dell'articolo 9.

 

     Art. 18. Provvedimenti di classificazione.

     (Omissis) [16].

 

     Art. 19. Norme transitorie e finali.

     1. Le domande di contributo presentate entro il 31 dicembre 1990 ai sensi della L.R. 4 dicembre 1984, n. 39 e non ancora finanziate restano assoggettate alla disciplina in essa prevista. Le domande di contributo presentate dopo l'1 gennaio 1991 ai sensi della suddetta legge, in possesso dei requisiti di ammissibilità dalla stessa previsti e non ancora finanziate sono assoggettate alla disciplina di cui alla presente legge previo adeguamento della documentazione da produrre su richiesta degli uffici regionali.

     2. Le domande relative agli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 2, già prodotte alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere ammesse a contributo con le modalità ed i limiti previsti dalla L.R. 39/84.

     3. Per l'anno 1991, le domande debbono essere presentate, pena l'esclusione, entro il 30 novembre.

 

     Art. 20. Disposizioni finanziarie.

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1991 la spesa di lire 3.058.314.000 così ripartita:

     a) per i contributi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5, lire 1 miliardo;

     b) per gli interventi previsti dai commi 5 e 5 bis dell'articolo 5, lire 1 miliardo [17];

     c) per gli interventi previsti dall'articolo 6, lire 1.058.314.000.

     2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si intende aumentata per importo pari alle somme che saranno assegnate alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dall'articolo 22 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, nonchè delle altre somme che saranno parimenti assegnate a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dalle leggi di rifinanziamento della legge 217/1983 e si intende ripartita in parti uguali per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

     3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari complessivamente a lire 3.058.314.000, si fa fronte mediante impiego di quota parte delle economie verificatesi alla chiusura dell'esercizio 1990 sul capitolo 3232201 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, riferita all'assegnazione di pari importo, disposto nell'anno 1990, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1989, n. 424 e per le finalità indicate dall'articolo 13 della legge 217/1983, che concorrono alla determinazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1990 quota a destinazione vincolata iscritta al bilancio per l'anno 1991.

     4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto delle lettere a), b) e c) del comma 1 sono iscritte per l'anno 1991, a carico di appositi capitoli da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, con le denominazioni sottoindicate ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

     a) "Contributi in conto capitale a favore di enti pubblici, cooperative, associazioni e privati per investimenti tesi allo sviluppo, all'ammodernamento e alla riqualificazione dell'offerta turistica regionale" lire 1 miliardo;

     b) "Contributo una tantum, in forma attualizzata da corrispondere agli istituti di credito mutuanti, come intervento regionale sui mutui contratti per opere di realizzazione, razionalizzazione, ammodernamento e riqualificazione di strutture turistiche", lire 1 miliardo;

     c) "Contributo in conto capitale a favore di enti pubblici o consorzi fra privati ed enti pubblici per realizzazione di servizi a sostegno del turismo", lire 1.058.314.000.

     5. Per ciascuno degli anni successivi, sarà stabilita, con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci l'entità della spesa per la concessione dei contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, all'uopo utilizzando quote parti delle somme assegnate alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè delle disponibilità recate dall'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 76 della L.R. 11 luglio 2006, n. 9.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 marzo 2001, n. 5.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 12 aprile 1995, n. 42.

[4] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 12 aprile 1995, n. 42.

[5] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 12 aprile 1995, n. 42.

[6] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 12 aprile 1995, n. 42.

[7] Lettera già modificata dall'art. 4 della L.R. 12 aprile 1995, n. 42 e così modificata dall'art. 1 della L.R. 9 marzo 2001, n. 5.

[8] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 12 aprile 1995, n. 42 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 marzo 2001, n. 5.

[9] Articolo modificato dall'art. 5 della L.R. 12 aprile 1995, n. 42 e così sostituito dall'art. 21 della L.R. 23 marzo 2000, n. 21.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 marzo 2001, n. 5.

[11] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 marzo 2001, n. 5.

[12] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 marzo 2001, n. 5.

[13] Comma così sostituito dall'art. 34 della L.R. 5 maggio 1998, n. 12.

[14] Lettera così sostituita dall’art. 11 della L.R. 25 novembre 2002, n. 25.

[15] I termini di cui al presente comma sono prorogati di ulteriori novanta giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. 12 aprile 1995, n. 42, come previsto dall'art. 6 della stessa L.R. 42/95.

[16] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 12 aprile 1995, n. 42.

[17] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 12 aprile 1995, n. 42.